Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27833 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26260-2019 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANO FACCINI;

– ricorrente-

contro

O.R., elettivamente domiciliata in *****, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

O.U., F.M.L., G.M., GA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1883/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO che:

C.P. ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d’appello di Venezia n. 1883/2018. La Corte d’appello, decidendo quale giudice di rinvio, ha anzitutto rigettato le eccezioni preliminari del ricorrente di nullità dell’atto di riassunzione per mancata individuazione di tutti i successori universali di F.G. e comunque mancanza della qualità di unici eredi della medesima in capo a M. e Ga.Ma.; ha poi dichiarato la risoluzione per inadempimento del ricorrente del rapporto giuridico costituito, con sentenza della medesima Corte d’appello, tra le parti ex art. 2932 c.c.

O.R. resiste con controricorso.

Gli intimati O.U., F.M.L., G.M. e Ga.Ma. non hanno proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi:

1. il primo motivo contesta “omesso esame della mancanza di individuazione di tutti i successori universali di F.G. nell’atto che ha istituito la fase processuale di rinvio decisa nel merito dalla gravata sentenza”;

2. il secondo motivo lamenta “violazione delle norme inderogabili che regolano il regime delle preclusioni assertive e probatorie”;

3. il terzo motivo denuncia “violazione del comma 1 e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2”.

I motivi sono manifestamente infondati. La Corte d’appello ha seguito l’orientamento di questa Corte secondo cui “qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l’esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova” (Cass. n. 19400/2019). Il giudice d’appello, infatti, ha rilevato che nell’atto di riassunzione era precisato che G.M. e Ga.Ma. venivano citati quali (unici) eredi di F.G. e che avevano comunque dato prova del decesso della medesima e del fatto che suoi eredi legittimi erano i figli G.M. e Ga.Ma., documentazione prodotta in udienza e considerata non tardiva in quanto si era resa necessaria in conseguenza delle eccezioni formulate dal ricorrente, ricorrente che non ha in ogni caso dimostrato l’esistenza di altri eredi di F.G., circostanza comunque smentita dalla dichiarazione di successione (v. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata).

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta e il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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