LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giovanni – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8784-2020 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MARTIRI BELFIORE N. 2, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO CALAMITA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA SANDOLI;
– ricorrente –
contro
SIMEONATO SERRAMENTI SRL GIA’ SIMEONATO SERRAMENTI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3411/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO che:
P.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 29 aprile 2019, n. 3411 che, accolto il primo motivo di gravame e dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Bolzano, ha compensato interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e ha ordinato l'”immediata restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza annullata”.
L’intimata società Simeonato Serramenti s.r.l. non ha proposto difese.
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1. Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1282, 1284, 2033 c.c. per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi e di riconoscere gli interessi legali sulle somme da restituire, così come richiesto alla conclusione n. 8, formulata a p. 43 dell’atto di citazione in appello”.
Il Collegio ritiene che il motivo sia manifestamente fondato. A fronte dell’espressa richiesta di riconoscimento degli interessi legali sulle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, la Corte d’appello si è limitata ad ordinare l’immediata restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza annullata senza riconoscere gli interessi legali che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento (v. da ultimo Cass. 24475/2019).
2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo che contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 88,91,92 e 96 c.p.c. per avere il giudice d’appello compensato le spese del giudizio in assenza dei presupposti di legge e con una motivazione contraddittoria per errore materiale rispetto a quanto stabilito nel dispositivo”.
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Venezia che si pronuncerà sul riconoscimento degli interessi legali sulle somme corrisposte in esecuzione della sentenza annullata; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 2033 - Indebito oggettivo | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 88 - Dovere di lealta' e di probita' | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 91 - Condanna alle spese | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 96 - Responsabilita' aggravata | Codice Procedura Civile