LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35500/2018 R.G., proposto da:
P.M., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Taverna, con domicilio eletto in Roma, Piazza Mincio n. 2.
– ricorrente –
contro
ARCHIVIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI TERNI, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.
– controricorrente –
e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA.
– intimato –
avverso l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 24235/2018, pubblicata in data 4.10.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il notaio P.M. ha proposto reclamo alla Corte d’appello di Ancona avverso il provvedimento con cui la Commissione amministrativa regionale di Disciplina di Umbria e Marche (Co.re.cli), gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione per anni uno e la pena pecuniaria di Euro 10.000,00, contestandogli la violazione dell’art. 28 Legge notarile, per avere ricevuto una donazione in cui erano intervenuti i figli del donante in forza di procura che prevedeva solo la facoltà di accettare donazioni e non anche di farle, nonché del D.Lgs. n. 122 del 2005, art. 8, per aver il ricorrente rogato una vendita di una porzione di fabbricato in costruzione gravato da ipoteca, senza procedere, contestualmente o anteriormente alla stipula, al frazionamento del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per il frazionamento dell’ipoteca.
La Corte d’appello di Ancona ha respinto il reclamo, osservando che, ai sensi dell’art. 778 c.c. è nullo il mandato “con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione e che detta nullità si estende alla successiva donazione, non potendosi riconoscere neppure le attenuanti ex art. 144 legge notarile, poiché il successivo atto pubblico con cui era stata rinnovata la donazione, non aveva eliminato le conseguenze dannose della violazione, né poteva valere quale riparazione del danno; Difatti, le spese di stipula erano state poste a carico della parte donataria, così come a carico degli stipulanti erano stati posti gli oneri fiscali dell’atto pubblico.
L’ordinanza ha ritenuto sussistente anche la violazione del D.Lgs. n. 122 del 2005, art. 8, facendo rilevare che il fatto l’ipoteca fosse stata successivamente frazionata da altro notaio e che la tempestiva stipulazione dell’atto di trasferimento fosse andata incontro ad un’esigenza dell’acquirente (interessato a pagare il saldo del prezzo mediante accollo della quota residua del mutuo secondo il successivo frazionamento), non consentivano alcuna riduzione della sanzione. Il ricorso in cassazione proposto dal notaio, articolato in tre censure, è stato respinto con l’ordinanza impugnata.
Questa Corte ha ritenuto che, con i primi due motivi, il notaio, nell’affermare che la facoltà di fare donazioni, seppure non espressamente menzionata, si ricavava per implicito dal carattere generale della procura, “equivaleva a sostenere la validità di una procura generica a donare, in radicale contrasto con l’art. 778 c.c., commi 2 e 3, che sancisce la nullità del mandato a donare cui voles o quae voles. La scelta del donatario doveva essere fatta dal donante direttamente o indicando una categoria o una pluralità di soggetti, fra cui un terzo, suo mandatario, avrebbe dovuto scegliere e, mentre di regola negli altri contratti la scelta del contraente è indifferente e la determinazione dell’oggetto della prestazione è in rapporto economico con la controprestazione, nella donazione l’uno& l’altro elemento costituiscono il frutto di una valutazione esclusivamente personale e soggettiva. Ciò spiega, appunto, la norma dell’art. 778 c.c., la cui ratio giustifica l’inammissibilità di qualsiasi negozio con cui si conferisca a un terzo il potere di sostituirsi nella volizione del donante. La donazione stipulata in base a mandato nullo è a sua volta nulla e il notaio è responsabile della violazione della L. n. 89 del 2013, art. 28, n. 1, della L. n. 89 del 1913, n. 1”. La pronuncia ha respinto le censure volte ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti ex art. 144 L.N., sulla base del rilievo per la prima violazione il notaio non aveva concorso ad eliminare il danno, poiché le spese della donazione, rinnovata con rogito successivo, erano state poste a carico dei donatari, mentre riguardo alla secondo violazione, il notaio non si era attivato, essendo irrilevante che non si fosse verificata l’insolvenza del venditore. Per la revocazione di questa ordinanza Marco P. propone ricorso in due motivi.
L’Archivio notarile del Distretto di Terni resiste con controricorso.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona è rimasto intimato.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che questa Corte sarebbe incorsa in un evidente errore di fatto nel punto in cui: a) non ha considerato che, riguardo alla donazione del 19.4.2010, la procura non escludeva la possibilità di donare, essendo stato conferito il potere di compiere anche atti di straordinaria amministrazione, sicché la successiva elencazione contenuta nella procura stessa (che contemplava solo la possibilità di ricevere donazioni) era meramente esemplificativa e non tassativa; b) detta donazione era intervenuta tra stretti congiunti e riguardava la quota del 50% della casa coniugale già in proprietà, per la restante quota, della donataria, per cui l’atto non poteva considerarsi tamquam non esset, posto che la quota poteva esser trasferita solo alla moglie del donante; c) il successivo rogito del 2016, con cui i figli del donante avevano confermato la donazione, non era un autonomo atto dispositivo, ma valeva quale ratifica della precedente donazione.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che l’atto notarile di vendita del 7.10.2010, avente ad oggetto una porzione di fabbricato in costruzione, gravato di ipoteca ma senza il frazionamento del mutuo, era il frutto di una precisa scelta operativa delle parti, che avevano previsto che una rilevante parte del prezzo (1/3) doveva essere corrisposta in un momento successivo al perfezionamento del contratto. Quindi il mancato frazionamento poi effettuato al momento della consegna dei beni nel 2011 – non aveva arrecato alcun pregiudizio alle parti.
I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.
Le circostanze oggetto dei motivi di revocazione sono stat esaminate da questa Corte (ordinanza pag. 4 e sss.), la quale, con riferimento alla donazione, ha rilevato che – anche a ritenere inclusa nella procura la facoltà di donare – l’atto contrastava comunque con il disposto dell’art. 778 c.c., norma che non ammette che la scelta del donatario sia riservata al procuratore (o mandatario), essendo quindi irrilevante che la procura conferisse il potere di compiere atti di liberalità, come pure il fatto che donazione fosse intervenuta tra stretti congiunti e con riferimento ad un bene di cui la donataria era comproprietaria.
L’ordinanza ha inoltre precisato che la ratifica ammessa dall’art. 1399 c.c., per i contratti nel caso di rappresentanza senza poteri non vale per la donazione: l’atto compiuto in assenza di mandato non è soggetto a ratifica neppure ai sensi dell’art. 799 c.c., che suppone una donazione nulla ma compiuta sempre personalmente dal donante.
Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha posto in rilievo che “il successivo atto pubblico con cui era stata rinnovata la donazione, non aveva eliminato le conseguenze dannose della violazione, né poteva valere quale riparazione del danno, poiché le spese di stipula erano state poste a carico della parte donataria, così come a carico degli stipulanti erano stati posti gli oneri fiscali dell’atto pubblico”.
Riguardo al mancato frazionamento dell’ipoteca, i rilievi svolti dal ricorrente si limitano a reiterare i motivi del primo ricorso in cassazione, su cui questa Corte, oltre a ritenere fondata la contestazione, ha obiettato che il fatto che i contraenti non avessero subito alcun danno era circostanza neutra ai fini di un’eventuale riduzione della sanzione. E’ detto nella pronuncia che “il pregiudizio che la norma intende prevenire (preservare l’acquirente che abbia sostenuto un esborso dal rischio dell’insolvenza del venditore) non si è verificato, ma, rispetto al suo non verificarsi, le condotte del notaio non hanno avuto alcuna efficienza causale positiva. D’altra parte, se l’insolvenza si fosse verificata, i comportamenti successivi del notaio non avrebbero eliminato o attutito le conseguenze dannose che sarebbero derivate per l’acquirente”.
In definitiva, il ricorso – in luogo di evidenziare un effettivo errore di percezione riguardo a circostanze inconfutabilmente emerse (o escluse) dalle risultanze processuali – sollecita una diversa valutazione dei fatti di causa e delle ragioni della prima impugnazione in sede di legittimità, riguardo a punti decisivi della causa specificamente esaminati e disattesi dall’ordinanza.
Va – per contro – ribadito che l’errore di fatto denunciabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una svista su dati oggettivi, produttiva dell’affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione e non può comunque consistere nella proposta di una soluzione giuridica diversa da quella adottata (Cass. 3494/2013; Cass. 22868/2012).
Ai fini dell’esperimento del rimedio revocatorio non solo era necessario che il giudice fosse effettivamente incorso in un errore di percezione ma, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, occorreva che il fatto in discussione non fosse stato oggetto di contrasto tra le parti, risolto dalla sentenza impugnata, come invece è accaduto nel caso concreto (Cass. 9527/2019; Cass. 7622/2018; Cass. 14929/2018; Cass. 14929/2018; Cass. 442/2018; Cass. 27094/2011; Cass. 14840/2000).
Il ricorso è pertanto inammissibile, con aggravio delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021
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