Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27847 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6340/2020 R.G., proposto da:

D.B., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Rossi, con domicilio eletto in Roma, Viale di Trastevere 173.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– resistente –

e:

SELIT S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t..

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4540/2019, pubblicata in data 5.7.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. D.B. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 376/2011, emessa nei confronti del ricorrente quale responsabile diretto, e della Selit s.r.l. quale coobbligata in solido, per il pagamento di Euro 21.323,20 a titolo di sanzione amministrativa, per aver impiegato la lavoratrice M.M. senza annotarne il nominativo nelle scritture contabili o in altra documentazione obbligatoria. L’ingiunto aveva sostenuto che la M. fosse una semplice collaboratrice occasionale della Selit. Con sentenza n. 376/2011, il tribunale di Roma ha respinto l’opposizione.

La pronuncia è stata confermata dalla Corte distrettuale di Roma, che ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla dipendente in sede ispettiva fossero sufficienti a dimostrare la sussistenza del rapporto di subordinazione, evidenziando che la successiva testimonianza resa in giudizio della lavoratrice non divergeva da quanto dichiarato agli ispettori.

La cassazione della sentenza è chiesta da D.B. con ricorso basato su un unico motivo.

Il Ministero del lavoro si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

La Selit s.r.l. è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso contesta la violazione degli arrt. 2699 e 2700 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza attribuito al verbale e alle dichiarazioni raccolte dagli agenti accertatori, il rilievo di vera e propria prova legale, trattandosi, per contro, di atti privi di valore precostituito o presuntivo. Secondo il ricorrente, dette dichiarazioni andavano valutate in rapporto alle altre risultanze processuali, tenendo conto che la stessa lavoratrice aveva ammesso di aver operato come collaboratrice occasionale almeno fino al 2007.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La Corte distrettuale ha correttamente premesso che non vi è un’automatica prevalenza delle deposizioni testimoniali rispetto alle dichiarazioni rese dai terzi agli organi ispettivi e che occorre comunque valutare le une in rapporto alle altre, alla luce di tutti gli elementi acquisiti al processo, in conformità ai principi ripetutamente espressi da questa Corte di legittimità (Cass. n. 6565/2007; n. 136792018; n. 20214/2019), evidenziando che quanto riferito dalla lavoratrice in sede ispettiva appariva più puntuale in ordine ai tempi e alle modalità con cui era stata svolta l’attività lavorativa e certamente più dettagliato, quindi munito di un’apprezzabile attendibilità, anche perché trattavasi di dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti, in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro (cfr., sentenza, pag. 8). La prova assunta fuori dal giudizio è stata – in definitiva – criticamente valutata in rapporto alle altre acquisizioni processuali, con apprezzamento incensurabile in cassazione.

Quanto alla dedotta violazione di legge, questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento.

Ciò non significa, tuttavia, che l’impugnativa dell’opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione, gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell’opponente (Cass. n. 3350/2001; Cass. n. 11718/2003; Cass. n. 2780/2004).

In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., Cass. n. 11934/2019; Cass. n. 8445/2020).

Legittimamente la sentenza ha dunque valorizzato le sole dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede ispettiva, dopo averne verificato l’attendibilità, la precisione e la genuinità per l’assenza di condizionamenti.

E’ insussistente anche la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: la prima norma si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d’indagine (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014), mentre l’art. 116 c.p.c., esprime la regola di apprezzamento delle prove, nel senso che il giudice non può attribuire forza vincolante ad una prova soggetta a libera valutazione o valutare liberamente una prova legale. Esula dall’ambito applicativo delle citate disposizioni ogni questione che involga il modo in cui siano state valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può aver luogo solo con riguardo alla correttezza della motivazione (Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 24434/2016).

Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese, stante la mera resistenza del Ministero.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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