LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.A., C.M.T., G.L., G.D., elettivamente domiciliati in L’Aquila, presso lo studio dell’avvocato Paolo Vecchioli, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
REV GESTIONE CREDITI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di PURPLE SPV s.r.l., elettivamente domiciliata in Teramo presso lo studio dell’avvocato Gaetano Biocca che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 7767/2020 della Tribunale di Teramo, depositato il 13.5.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Consigliere Relatore Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
– che viene proposto da G.A., C.M.T., G.L., G.D. ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento n. 7767/2020, depositato il 13.5.2020, con cui è stato accolto il reclamo proposto da REV GESTIONE CREDITI SPA, quale mandataria di PURPLE SPV s.r.l. e per l’effetto revocato il decreto di apertura della procedura di liquidazione per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dagli odierni ricorrenti.
– che la REV GESTIONE CREDITI SPA ha depositato controricorso con il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. Prima di esaminare i motivi presentati dal ricorrente, occorre scrutinare il profilo di ammissibilità del ricorso straordinario nella materia in esame.
1.1 Il ricorso è in realtà inammissibile.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi – al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento – di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima (ord. n. 4500 del 23.2.2018; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15821 del 23/07/2020; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v. anche Cass. n. 1869-16 e Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20917 del 07/09/2017; per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 27073 del 2016).
Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore.
2. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 6.100 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021