LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
La società ***** s.r.l., in persona dell’amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale Pasteur n. 33, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Silenzi, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
METRO CASH AND CARRY s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo Corridoni n. 9, presso lo studio dell’avvocato Francesco Cusimano che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolo Ardito;
– controricorrente –
e contro
Fallimento società ***** s.r.l.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3531-2020 della CORTE D’APPELLO di Roma, depositata il 16.7.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16 settembre 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Amatore Roberto.
RILEVATO
– che viene proposto dalla società ***** s.r.l. ricorso avverso la sentenza n. 3531-2020, depositata il 16.7.2020, con cui è stato respinto il reclamo L. Fall. ex art. 18, avanzato dalla medesima società contro la sentenza n. 471/2019 del 14 giugno 2019 emessa dal Tribunale di Roma che ne aveva dichiarato il fallimento;
La Corte d’Appello ha ritenuto – per quanto qui ancora di interesse – che la società reclamante non avesse assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti cumulativi di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, essendosi la reclamante limitata ad allegare i bilanci sociali del triennio (approvati nel 2019, al solo fine di farli valere in sede di reclamo) da ritenersi del tutto informali e inattendibili e che non erano stati neanche depositati presso il Registro delle imprese.
– che la METRO CASH AND CARRY s.p.a. ha depositato controricorso con il quale ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso e che il Fallimento società ***** s.r.l. non ha svolto invece difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
– che la società ricorrente ha, da ultimo, depositato memoria ex art. 380bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 1, comma 2, sul rilievo che la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti di assoggettamento a fallimento della società ***** s.r.l.; che la corte territoriale avrebbe fondato il suo convincimento in ordine alla sussistenza dei requisiti di fallibilità solo ed esclusivamente sul profilo del mancato deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese, deposito che, peraltro, sarebbe stato correttamente eseguito, circostanza quest’ultima che neanche sarebbe stata mai contestata dalla controparte;
2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sul rilievo che la corte di appello avrebbe completamente omesso l’esame della documentazione probatoria versata in atti, sempre in relazione allo scrutinio dei requisiti soggettivi di assoggettabilità a fallimento;
3. che il primo motivo è inammissibile perché rivolto a sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivalutazione del merito della decisione in relazione allo scrutinio del requisito di assoggettabilità a fallimento di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, senza che le doglianze proposte dal ricorrente colgano la ratio decidendi del provvedimento impugnato, e cioè che la valutazione di inattendibilità dei bilanci discende non già dal mancato deposito degli stessi presso il registro delle imprese ma dalla loro approvazione nel 2019, dopo, cioè, la dichiarazione di fallimento, con un giudizio pertanto collegato all’evidente volontà di approvazione dei bilanci al solo scopo di depositarli nel corso del giudizio di reclamo;
– che la giurisprudenza espressa da questa Corte ha chiarito che “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della L. fall., art. 15, comma 4, costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019; Sez. 1, Sentenza n. 16117 del 14/06/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020); che invero la corte di appello, con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, ha spiegato – nel senso già sopra chiarito – le ragioni poste alla base del giudizio di inattendibilità dei bilanci, con ciò determinando la necessità che la società ricorrente dimostrasse anche aliunde la ricorrenza congiunta dei requisiti soggettivi di non fallibilità, prova invece non fornita nel corso del giudizio di reclamo;
4. che anche il secondo motivo è inammissibile perché volto a sollecitare questa Corte di legittimità ad una rilettura degli atti istruttori indirizzata sempre ad un nuovo scrutinio – invece inibito nel giudizio di cassazione – sulla ricorrenza dei requisiti soggettivi di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, (Cass. ssuu. 8053/2014);
5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 5.100 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021