Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27854 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

*****, in persona dell’amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in Battipaglia, Via Cristoforo Colombo n. 9, presso lo studio dell’avvocato Anna Roma, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, presso lo studio dell’avvocato Giuseppina Parrilli che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 932/2020 della CORTE D’APPELLO di Salerno, depositata il 24.7.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Consigliere Relatore Dott. Amatore Roberto.

RILEVATO

– che viene proposto da ***** ricorso avverso la sentenza n. 932/2020, depositata il 24.7.2020, con cui è stato rigettato il reclamo L. Fall. ex art. 18, contro la sentenza n. 71/2019 del:30 ottobre 2019 emessa dal Tribunale di Salerno che aveva dichiarato il fallimento della predetta società;

La Corte d’Appello ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che la documentazione contabile – legittimamente depositata dalla società reclamante in sede di impugnazione e costituita invero da un sintetico prospetto dello stato patrimoniale e del conto economico – non integrava la prova (di cui è onerato il fallendo) volta a dimostrare l’insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, non risultando che i bilanci versati in atti fossero stati tutti approvati e depositati presso il registro delle imprese e non emergendo che la prova della soggettiva non fallibilità fosse stata altrimenti fornita dalla reclamante; ha inoltre osservato che i bilanci depositati non erano stati comunque redatti in modo trasparente e completo, non potendosi ritenere attendibili pertanto i dati contabili dagli stessi estraibili, e ciò anche in relazione alla determinazione delle “immobilizzazioni immateriali” contenute nell’attivo patrimoniale.

– che la Curatela del Fallimento ***** s.r.l. ha depositato controricorso, con il quale ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione della L. Fall., art. 1, comma 2, lett. c, in relazione all’accertamento del requisito dell’indebitamento complessivo ai fini dell’assoggettabilità a fallimento dell’impresa debitrice nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo, sul rilievo che, in relazione all’accertamento del detto indebitamento, la società reclamante avrebbe comunque fornito la prova della consistenza dello stesso, anche in considerazione del fatto che la curatela non aveva comunque mai contestato i dati contabili forniti in giudizio;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di omessa pronuncia del giudice dell’impugnazione in ordine alle censure proposte con l’atto di gravame in merito alla prescrizione dei crediti erariali e degli enti previdenziali, nonché violazione della L. Fall., art. 1, comma 2, lett. c, e delle norme regolanti la prescrizione dei crediti erariali e degli enti previdenziali e delle norme di cui agli artt. 145,138,139 e 141 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e, in materia di atti impositivi.

3. che entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente (perché riguardanti la medesima doglianza in riferimento alla verifica dei requisiti di soggettiva fallibilità dell’impresa debitrice) sono inammissibili sia perché volti a richiedere alla Corte di legittimità una rilettura degli atti istruttori sia perché gli stessi non colgono la ratio decidendi;

– che, in primo luogo, il giudice di merito ha accertato – con valutazione in fatto non adeguatamente censurata in questa sede – la radicale inattendibilità dei bilanci depositati in atti per la dimostrazione dell’insussistenza dei requisiti di soggettiva fallibilità sia perché non approvati e non depositati presso il registro delle imprese sia perché i dati contabili estraibili dagli stessi non erano trasparenti nel loro contento né appaganti in relazione alla loro completezza;

– che va preliminarmente osservato che la giurisprudenza espressa da questa Corte ha chiarito che “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 4, costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019; Sez. 1, Sentenza n. 16117 del 14/06/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020); che invero la corte di appello, con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, ha spiegato in modo dettagliato le ragioni poste alla base del giudizio di inattendibilità dei bilanci sia in relazione alla mancanza della loro approvazione e del deposito formale presso il registro delle imprese sia in relazione all’intrinseca non trasparenza e completezza dei dati contabili ricavabili dai bilanci (cfr. pagg. 3-10 sentenza impugnata);

– che, a fronte di tale adeguata motivazione (conforme ai principi di diritto sopra ricordati e qui riaffermati), la società ricorrente si è limitata a sollecitare la Corte di legittimità ad una rilettura della documentazione versata in atti per accreditare una diversa valutazione in ordine all’insussistenza dei suoi requisiti dimensionali di fallibilità L. Fall. ex art. 1, comma 2, scrutinio quest’ultimo che – come noto – è inibito alla corte di cassazione se non proposto secondo il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per come perimetrato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (Cass. ss.uu. n. 8053/2014), vizio qui comunque non ricorrente; che peraltro le censure proposte dalla ricorrente nei due motivi qui in esame trascurano anche di censurare la ratio decidendi posta a sostegno della decisione di rigetto qui contestata, e cioè proprio quella valutazione di inattendibilità della contabilità esibita in giudizio e l’affermata mancanza di ulteriore prove fornite aliunde, statuizioni contro cui la società ricorrente avrebbe dovuto contrapporre argomentazioni rivolte a dimostrare al contrario l’attendibilità intrinseca e formale dei bilanci e la dimostrazione comunque del mancato superamento delle soglie di fallibilità più volte ricordate; che infine i dati relativi ai crediti erariali – di cui si assume l’intervenuta estinzione per prescrizione e del cui non corretto esame si duole in questa sede la ricorrente neanche assumono valenza di decisività, posto che la società debitrice avrebbe dovuto dimostrare l’insussistenza cumulativa di tutti i requisiti dimensionali di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2;

4. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 5.100 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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