LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
***** srl, in persona dell’amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via F. Ferrara, presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Greco, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CEETRUS ITALY s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicolò D’Alessandro;
– controricorrente –
contro
Fallimento ***** s.r.l.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 846/2020 della CORTE D’APPELLO di Palermo, depositata il 1.6.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16 settembre dal Consigliere Relatore Dott. Amatore Roberto.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso da ***** s.r.l. avverso la sentenza n. 846/2020, depositata il 1.6.2020, con cui è stato rigettato il reclamo L. Fall. ex art. 18, avanzato dalla medesima società contro la sentenza n. 99/2019 del 16.9.2019 emessa dal Tribunale di Palermo che ne aveva dichiarato il fallimento;
La Corte d’Appello ha ritenuto – per quanto qui ancora di interesse – che la società reclamante non avesse adempiuto l’onere probatorio sulla stessa incombente volto a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti soggettivi di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, stante il giudizio di inattendibilità dei bilanci che neppure erano stati pubblicati nel registro delle imprese.
– che la CEETRUS ITALY s.p.a. ha depositato controricorso con il quale ha in primis eccepito l’inammissibilità del ricorso avverso, in ragione della sua tardività, e comunque l’infondatezza dello stesso; il Fallimento ***** s.r.l. non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che l’eccezione di inattendibilità dei bilanci sarebbe stata fondata dalla controparte esclusivamente sulla circostanza che essi (per vero solo per gli anni 2017 e 2018) non erano stati depositati presso la “Camera di commercio territorialmente competente”, fondandosi invece la decisione impugnata su valutazioni diverse collegate all’inattendibilità dei dati contabili estraibili dai bilanci, valutazioni oggetto di rilievo officioso da parte del giudice del gravame sulla base di un giudizio peraltro palesemente erroneo e contraddittorio;
2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., sul rilievo che i bilanci oggetto della valutazione di inattendibilità non sarebbero stati mai contestati ex adverso e dunque ciò avrebbe dispensato la reclamante dalla necessità di dimostrare la veridicità dei dati contabili contenuti nei bilanci stessi;
3. che con il terzo motivo è stato articolato vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sul rilievo che la questione dell’inattendibilità delle singole poste del bilancio non sarebbe stata oggetto di dibattito processuale, con la conseguenza che il giudice del reclamo avrebbe dovuto concedere un termine per stimolare il contraddittorio delle parti sul punto;
4. che con il quarto motivo è stata denunciata violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1, comma 2, sul rilievo che la corte di merito avrebbe ritenuto inattendibili i bilanci sul base della considerazione che gli stessi non erano stati depositati presso il registro delle imprese, nonostante la mancanza di un obbligo legale in tal senso ai fini della loro valutazione probatoria.
5. Ante omnia, occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso in ragione della sua tardiva presentazione, posto che la sentenza impugnata è stata notificata dalla cancelleria alle parti in data 1 giugno 2020 e che il ricorso per cassazione è stato notificato alle controparti solo in data 31 agosto 2020, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14.
6. Il ricorso è comunque inammissibile anche nel merito.
7. che i primi tre motivi, da esaminarsi unitariamente (riguardando in buona sostanza la medesima doglianza) sono inammissibili perché, per un verso, non corrisponde al vero che la controparte non avesse contestato l’inattendibilità dei bilanci (cfr. pag. 8 controricorso) e perché, per altro verso, la corte di merito si è limitata solo ad esprimere un giudizio di inattendibilità dei bilanci che erano stati prodotti proprio dalla parte reclamante, sulla base del libero apprezzamento della prova riconosciuto all’organo decidente dall’art. 116 c.p.c., comma 1, (non più censurabile se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: Cass. ssuu. n. 8053/2014), con ciò non incorrendo pertanto nella lamentata violazione del principio tra chiesto e pronunciato stabilito dall’art. 112 c.p.c. (avendo pronunciato la corte territoriale sulla legittimità dell’istanza di fallimento e dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità previsti dalla L. Fall., artt. 1,5 e 15) né tanto meno nella denunciata violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (sia per la ragione già sopra esposta sia perché la corte di merito si è limitata a scrutinare la sussistenza del requisito dimensionale di assoggettabilità a fallimento, che era stato oggetto di specifico motivo di reclamo) né infine il principio del contraddittorio, nel senso della violazione della L. Fall., art. 101, comma 2, (stante il contraddittorio pieno tra le parti sul motivo oggetto di devoluzione alla corte di appello sulla base del predetto motivo di reclamo);
– che anche il quarto motivo è inammissibile sia perché volto, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, a richiedere una rivalutazione della questio facti (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016) sia perché la doglianza neanche coglie la ratio decidendi principale esposta dalla corte di merito in ordine alla valutazione di non fruibilità probatoria del bilanci ai fini dello scrutinio dei requisiti di cui al predetto L. Fall., art. 1, comma 2, ratio che si fondava sul giudizio di non attendibilità dei dati contabili estraibili dagli stessi e non già sul profilo formale del mancato deposito dei bilanci presso il registro delle imprese;
8. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 5.100 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021