LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.T., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Pietro Mancini;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2329/2020 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 31.8.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16.9.2021 dal Consigliere Relatore Dott. Amatore Roberto.
RILEVATO
– che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da S.T., cittadino del Togo, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
– che viene proposto da S.T. ricorso avverso la predetta sentenza, affidato a tre motivi;
– che l’amministrazione intimata non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, nonché art. 27, comma 1bis, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, dell’art. 117 c.p.c. e dell’art. 183 c.p.c., comma 4, sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nel giudizio negativo sulla credibilità del racconto del richiedente;
2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, lett. a) e c), art. 14 lett. c, e art. 35 bis, comma 9, del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g, nonché dell’art. 115 c.p.c., sul rilievo che la corte di merito avrebbe errato nella valutazione di insussistenza di un conflitto armato generalizzato perché il giudizio sarebbe maturato sulla base di C.O.I. non aggiornate;
3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, lett. c-ter e art. 28, lett. d, della L. n. 110 del 2017, art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, della direttiva comunitaria n. 115/2008, sul rilievo che il giudizio di infondatezza della domanda di protezione umanitaria sarebbe erroneo con particolare riferimento alla valutazione del requisito dell’integrazione sociale;
4. che il ricorso è inammissibile;
– che, in ordine al primo motivo di censura, va preliminarmente osservato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019); che, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretende, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché non dedotto nel senso sopra chiarito e perché comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità;
– che anche il secondo motivo è inammissibile perché volto ad una rivalutazione del merito della decisione – non consentita, invece, a questa Corte di legittimità – quanto allo scrutinio della ricorrenza dei presupposti applicativi della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, e ciò a fronte di una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative che ha fondato il giudizio sulla base della consultazione di qualificate fonti di informazione di cui non può dubitarsi della relativa attualità (2019) in riferimento alla decisione;
– che anche il terzo motivo è inammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione e per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., 1 comma, nn. 3 e 6, non avendo indicato né il grado di inserimento lavorativo del ricorrente (del cui erroneo esame si duole ora quest’ultimo) né ove la relativa doglianza fosse stata proposta in grado di appello;
5. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021