Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27862 del 12/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11032-2020 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO BENINCASA, rappresentata e difesa dall’Avvocato SANTO VIOTTI;

– ricorrente –

contro

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO BOTTO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1615/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 01/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.

RITENUTO IN FATTO

– che G.C. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1615/19, del 1 agosto 2019, della Corte di Appello di Catanzaro, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito da A.V. contro la sentenza n. 1567/15, del 3 novembre 2018, del Tribunale di Catanzaro – ha rideterminato in Euro 23.31,7,20, oltre interessi dalla data di deposito al soddisfo, la somma dovuta dall’ A., all’odierna ricorrente, a titolo di risarcimento del danno;

– che la ricorrente riferisce, in punto di fatto, di aver adito il Tribunale di Catanzaro – dopo che in sede penale era stata dichiarata l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 424 c.p., del quale l’ A. era stato imputato – per conseguire il ristoro dei danni subiti da un immobile di sua proprietà ed agli arredi ivi presenti, all’esito di incendio dolosamente appiccato dall’ A.;

– che il primo giudice, riconosciuta la responsabilità del convenuto, fissava in Euro 124.674,63, oltre rivalutazione ed interessi, l’importo del risarcimento dovuto;

– che all’esito di gravame esperito dall’ A., in parziale accoglimento dello stesso, il giudice di appello – dopo aver rinnovato la consulenza tecnica d’ufficio – rideterminava nella minor somma sopra indicata l’importo del risarcimento dovuto all’attrice/appellata;

– che avverso la sentenza della Corte calabrese ricorre per cassazione la G. sulla base – come detto – di un unico motivo;

– che esso denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – “omesso esame ed errata valutazione circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”;

– che si censura la sentenza impugnata, in particolare, per avere ritenuto “maggiormente attendibile” la consulenza svolta in sede di gravame, rispetto alla prima espletata, “e ciò non solo perché la quantificazione del danno emergente è stata effettuata assumendo come unico parametro gli esiti dell’A.T.P. svolto ante causam”, ma anche “perché il costo degli arredi è stato determinato non “a nuovo” – come invece nella CTU di primo grado – bensì tenendo conto sia dello stato d’uso sia del loro non integrale perimento”;

– che tale motivazione e’, secondo la ricorrente, “semplicistica e lacunosa, viziata da erronea e/o omessa valutazione degli elementi probatori acquisiti”;

– che, difatti, ha Corte territoriale avrebbe presupposto secondo la ricorrente – “la immodificabilità, anche ai fini della valutazione del danno, delle risultanze di accertamento tecnico preventivo risalenti nel tempo” (nella specie, al 1996);

– che essa, difatti, si sarebbe valsa impropriamente dell’ATP (la cui funzione è solo quella di “cristallizzare” i fatti e lo stato dei luoghi, ovvero di formare, sul punto, una prova precostituita), ponendola a base dei propri convincimenti “sui quali si regge la sentenza stessa e la liquidazione dei danni”;

– che non sarebbe dato comprendere, poi, perché la sentenza impugnata abbia tenuto conto della sola “valutazione fotografica” dell’ATP compiuta nel 1996 e non pure la CTU resa in primo grado “che pure a quella fotografia aveva fatto concreto riferimento”;

– che, inoltre, il giudice di appello non avrebbe spiegato le ragioni della preferenza accordata alla seconda consulenza, piuttosto che alla prima, se non con una “motivazione leggera e fuorviante”;

– che la seconda consulenza non avrebbe tenuto dei costi per la ristrutturazione dell’immobile, come invece attestati dalle fatture e dalle ricevute acquisite agli atti del giudizio, così come la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che i danni subiti da essa G., come quantificati dal primo consulente, avevano ricevuto piena conferma dalla prova testimoniale assunta;

– che erronea sarebbe, infine, la decisione di appello anche in relazione ai criteri relativi alla quantificazione del lucro cessante e degli interessi sulla somma liquidata a titolo di mancato godimento del bene;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, l’ A. chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio per il 20 aprile 2021;

– che la ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile, ritenendo questo collegio che i rilievi espressi nella proposta del consigliere relatore non siano superati dalle considerazioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c.;

– che nello scrutinare l’unico motivo di ricorso occorre muovere dalla premessa che, “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice”, l’esercizio di tale potere non essendo “sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 24 gennaio 2019, n. 2103, Rv. 652615-01);

– che tanto premesso, se è vero che, astrattamente, può integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo il “caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 24 novembre 2020, n. 26709, Rv. 659724-01, in senso conforme anche Cass. Sez. Lav., sent. 26 agosto 2013, n. 19572, Rv. 628271-01, secondo cui il giudice deve specificare “la ragione per la quale ritiene di discostarsi dalle conclusioni del primo consulente”), nella specie deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia chiarito, invece, le ragioni della propria adesione alla seconda CTU;

– che, pertanto, le censure della ricorrente – come è reso evidente anche dal fatto che essa lamenta “erronea”, oltre che omessa, “valutazione degli elementi probatori acquisiti”, censurando la motivazione della sentenza perché “leggera e fuorviante” – finiscono con l’investire, in realtà, le ragioni di tale adesione, secondo un modello che e’, però, estraneo alla vigente previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), “non potendosi più far richiamo, alla luce della novella del 2012, al solo elemento dell’insufficienza della motivazione” (così, nuovamente, Cass. Sez. 2, ord. n. 26709 del 2020, cit.);

– che sul punto – anche a confutazione dei rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., ove si insiste nel sottolineare che la sentenza impugnata ha “omesso di considerare i rilievi fotografici, i dati acquisiti dal CTU in primo grado in sede di sopralluogo, le produzioni documentali e le prove testimoniali” – deve ribadirsi che all’esito della “novellazione” del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio), il sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza è contenuto, ormai, solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01);

– che il vizio di motivazione, dunque, ricorre solo in caso di motivazione “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della motivazione, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez,. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), fermo in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata);

– che, per contro, è proprio un confronto con le risultanze processuali quanto è sollecitato dal ricorso che qui si esamina;

– che esso va, dunque, dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando G.C. a rifondere a A.V. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800,00,, più Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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