Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.27927 del 13/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22692-2015 proposto da:

M.C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, (GIA’ ISTITUTO COMMERCIO ESTERO) in persona rispettivamente del Ministro e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1956/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/03/2015 R.G.N. 8131/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di M.C.O. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (già Istituto per il Commercio Estero), volta ad ottenere l’accertamento del diritto all’inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., da accantonare annualmente, di emolumenti retributivi percepiti a vario titolo nell’arco temporale 1990/1994.

2. La Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha evidenziato che il legislatore con la L. n. 106 del 1989 aveva attribuito all’ICE personalità giuridica di diritto pubblico, ma aveva assoggettato i rapporti di lavoro con il personale di qualifica dirigenziale alla disciplina dettata dal codice civile. Era stato, inoltre, conferito al consiglio di amministrazione il potere di determinare il trattamento economico dei dipendenti sulla base di accordi sindacali da stipulare tenendo conto delle disposizioni, economiche e normative, contenute nei contratti collettivi nazionali per il settore assicurativo.

Successivamente, peraltro, era intervenuta la L. n. 68 del 1997, con la quale era stata prevista l’applicazione dei contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici.

3. Il giudice d’appello ha, conseguentemente, ritenuto applicabile al rapporto la L. n. 70 del 1975, art. 13 e, richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha escluso che potessero essere inclusi nella base di calcolo della buonuscita voci retributive diverse dallo stipendio tabellare.

4. Per la cassazione della sentenza M.C.O. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali hanno opposto difese il Ministero e l’Agenzia.

5. La Procura Generale ha concluso D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8 bis, convertito in L. n. 176 del 2020, per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. nonché dell’art. 183 c.p.c., comma 4, art. 101 c.p.c., comma 2, artt. 420 bis e 112 c.p.c., perché non potevano il Tribunale e la Corte d’appello ritenere applicabile la disciplina prevista dalla L. n. 70 del 1975, art. 13, comma 1, senza provocare il contraddittorio e senza considerare che la stessa Amministrazione non aveva mai contestato il diritto dei dipendenti a percepire il trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 2120 c.c..

2. La seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla Corte territoriale la violazione e falsa applicazione della L. n. 75 del 1970, art. 13 e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38. Il ricorrente, ricostruito nella sua evoluzione il quadro normativo, sostiene, in sintesi, che i rapporti di lavoro instaurati dall’ICE sono sempre stati di pubblico impiego, nonostante l’applicazione, disposta per legge, della contrattazione collettiva di diritto privato, che prevedeva il diritto dei dipendenti e dei dirigenti a percepire il trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni dettate dagli artt. 2120 e 2121 c.c.. Di ciò hanno preso atto le parti collettive che con l’art. 46 del CCNL 1998/2001 hanno, appunto, previsto che, fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina del TFR da valere per il comparto, il trattamento di fine rapporto del personale non dirigente dell’ICE sarebbe rimasto disciplinato dagli artt. 33 e 34 del CCNL 1990/1991.

3. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione della L. n. 106 del 1989, dei c.c.n.l. ICE 1990/1991 per il personale dirigenziale e non dirigenziale, della L. n. 68 del 1997, del c.c.n.l. 1998/2001 per il comparto degli enti pubblici non economici, dell’Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto sottoscritto il 29/7/1999, della L. n. 449 del 1997, dell’art. 2120 c.c., dell’art. 111 Cost., dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4. Addebita, inoltre, alla Corte territoriale l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente riporta il contenuto dell’atto d’appello e sostiene che non vi è corrispondenza alcuna fra i motivi di impugnazione e la motivazione della sentenza gravata, a suo dire inesistente perché relativa a questioni che esulano dall’oggetto del contendere.

4. Infine con la quarta censura è dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014 e si sostiene che la Corte d’appello, dopo avere rigettato le ripetute istanze di riunione dei procedimenti aventi ad oggetto la medesima questione, ha posto a carico dell’appellante le spese del giudizio di impugnazione, applicando erroneamente i parametri previsti dal richiamando D.M. e senza considerare che l’appello incidentale proposto dall’amministrazione resistente, in quanto relativo a questione preliminare, doveva intendersi rigettato e non assorbito, con conseguente soccombenza reciproca da valutare ai fini della pronuncia di compensazione.

5. Il primo motivo è infondato.

E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, espresso dal brocardo iura novit curia, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. L’esercizio di tale potere incontra il solo limite del divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., in forza del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (cfr. fra le più recenti Cass. n. 5831/2021).

Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale giacché, a fronte di domande e difese che riguardavano le modalità di accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto, non poteva il giudice sottrarsi all’obbligo di verificare previamente se il regime applicabile al rapporto dedotto in causa fosse o meno quello invocato dal ricorrente.

L’esercizio del potere/dovere di cui al richiamato art. 113 c.p.c., comma 1, infatti, non è limitato dalle prospettazioni delle parti, seppure concordi quanto all’individuazione della disciplina asseritamente in rilievo, atteso che il principio di non contestazione, consacrato dall’art. 115 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui lo stesso non può essere invocato in relazione alla qualificazione giuridica, ad espressioni definitorie, a circostanze implicanti un’attività di giudizio (cfr. fra le tante Cass. n. 20998/2019; Cass. n. 5929/2015 e Cass. n. 17171/2012).

5.1. Ne’ sussiste la denunciata violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 perché l’obbligo di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio si riferisce solo alle questioni di fatto, o di diritto misto a fatto, suscettibili di dar luogo ad uno sviluppo processuale in quanto richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle richieste dalle parti, sicché detto obbligo non può certo essere ravvisato in relazione alla valutazione giuridica espressa nei limiti del thema decidendum circoscritto dagli atti introduttivi del giudizio (Cass. n. 10353/2016; Cass. n. 16504/2017).

L’assunto del ricorrente, secondo cui il giudice sarebbe tenuto a provocare il contraddittorio ogniqualvolta intendesse fondare la decisione su un’argomentazione diversa da quella prospettata dalle parti, non considera che il principio di cui all’art. 101 c.p.c. va coordinato con le disposizioni del codice di rito che disciplinano i poteri del giudice e che, come già detto, riservano a quest’ultimo, nel rispetto del limite posto dall’art. 112 c.p.c., la qualificazione giuridica dei fatti e la valutazione delle prove addotte dalle parti.

6. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

Occorre premettere che non rileva nella fattispecie il principio affermato da Cass. n. 26598/2020 e da altre decisioni conformi assunte in pari data (Cass. nn. 26840, 27350, 27421, 27545, 27546 del 2020 e Cass. n. 547/2021), perché quelle pronunce si riferiscono al rapporto dirigenziale ed hanno valorizzato, per escludere l’applicabilità dell’art. 2120 c.c., la mancanza di una disciplina specifica dettata dalla contrattazione collettiva, legittimata dalla L. n. 68 del 1997, art. 10 ad intervenire su ogni aspetto del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, invece, non è contestato che il ricorrente, già in servizio alla data del 31 dicembre 1995, non rivesta la qualifica dirigenziale e ciò rende applicabile al rapporto dedotto in causa il c.c.n.l. 16.2.1999 per i dipendenti del Comparto Enti Pubblici non Economici che, all’art. 46, comma 5, stabilisce: “La normativa relativa al trattamento di fine rapporto (TFR) in vigore presso l’ICE, così come in atto disciplinata in base agli artt. 33 e 34 del CCNL ICE 1990-1991 relativo al personale non dirigente, resta in vigore fino alla nuova disciplina del TFR da valere per il comparto secondo quanto previsto dall’art. 48. Con l’entrata in vigore del presente CCNL sarà definito in sede di contrattazione integrativa, senza oneri né vantaggi per le parti rispetto alla vigente normativa, il trattamento economico da prendere in considerazione ai fini del TFR per il personale in servizio alla stessa data”.

6.1. La disposizione contrattuale si inserisce nella complessa vicenda che ha riguardato il personale dell’I.C.E. e che questa Corte, nelle pronunce sopra richiamate, ha già ricostruito nei suoi tratti essenziali nei termini che seguono.

In particolare è stato evidenziato che il personale dell’I.C.E., ai sensi della L. n. 106 del 1989, art. 5, comma 5, fu sottoposto, a partire dal 18 luglio 1990, alla disciplina della contrattazione collettiva privata del settore assicurativo, applicabile sia in relazione al “trattamento economico dei dipendenti dell’Istituto”, sia con riferimento agli “aspetti dell’organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui alla L. 29 marzo 1983, n. 93, art. 3”.

Successivamente la disciplina legale è mutata a seguito dell’intervento della L. n. 68 del 1997 che, all’art. 10, aveva previsto l’applicazione dei contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici (comma 10) e, per le materie da questi ultimi non disciplinate, del regolamento del personale previsto dall’art. 4, comma 3, lett. a) stessa Legge.

Infine nell’anno 2011 l’I.C.E. è stato soppresso ed il personale è transitato nei ruoli dell’Agenzia e del Ministero ed in relazione alla disciplina di detto trasferimento è stata dettata una disposizione speciale, secondo cui “i dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia di cui al comma 18 mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale ed accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento” (D.L. n. 98 del 2011, art. 14, comma 26 octies).

6.2. In forza del rinvio contenuto nella L. n. 68 del 1997 e della clausola di salvaguardia dettata dal D.L. n. 98 del 2011, la disciplina del trattamento di fine rapporto per il personale non dirigenziale dell’I.C.E. resta, quindi, quella dettata dalle parti collettive con la disposizione, speciale nell’ambito del comparto, sopra richiamata, che ha conferito ultrattività al regime del t.f.r. in precedenza applicato.

In continuità con l’orientamento già espresso da Cass. n. 13914/2021 va, quindi, affermato che al personale non dirigenziale dell’I.C.E., già in servizio alla data del 31 dicembre 1995, non si applica la L. n. 70 del 1975, art. 13 perché per lo stesso, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 68 del 1997, è proseguito, diversamente da quanto accaduto per i dirigenti, il regime del t.f.r. in precedenza applicato.

7. La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato e va, pertanto, cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che provvederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

La fondatezza del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo e del quarto, perché le questioni proposte sono destinate a formare oggetto del giudizio di rinvio.

Non sussistono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e assorbe il terzo ed il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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