Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27951 del 13/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10867/2018 R.G. proposto da:

N. SUPERMERCATI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

N.V., rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Cicerone, con domicilio eletto in Roma, via B. Tortolini, n. 30, presso l’Agenzia Placidi S.n.c.;

– ricorrente –

contro

PILTRADE S.R.L., AGRIFLOR S.R.L., ALBA COSTRUZIONI S.R.L., PILMARKET S.R.L., e OLD & NEW MARKET S.R.L.;

– intimate –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli depositata il 27 febbraio 2018;.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

RILEVATO

CHE:

1. La N. Supermercati S.r.l., esercente l’attività di gestione di supermercati con punti vendita in *****, propose domanda di ammissione al concordato preventivo, indicando come assuntore la Old & New Market S.r.l. e presentando un piano di concordato in continuità indiretta che prevedeva: a) la risoluzione del contratto di affitto di azienda stipulato con la Piltrade S.r.l. per il punto vendita in *****, condotto in un immobile di proprietà dell’Agriflor S.r.l. che questa, dopo aver pattuito in via transattiva lo scioglimento dal contratto di locazione a suo tempo concluso con l’affittante, aveva poi locato all’affittuaria; b) la costituzione di una NewCo; c) la stipulazione di due nuovi contratti di affitto con la NewCo, uno per ciascuno dei rami di azienda di cui essa istante era titolare; d) l’assunzione da parte della NewCo dell’obbligo di acquistare entrambe le aziende all’atto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

1.1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, autorizzato con provvedimento del 2 dicembre 2015 lo scioglimento del contratto di affitto di azienda tra l’istante e la Piltrade e ritenuto che, ai sensi dell’art. 2558 c.c., dallo scioglimento derivasse il subentro automatico della proponente nel contratto di locazione dell’immobile, con decreto del 21 dicembre 2016 omologò il concordato preventivo.

2. I reclami avverso il decreto proposti in via principale dalla Piltrade e dall’Agriflor S.r.l. e quello proposto in via incidentale dall’Alba Costruzioni S.r.l. sono stati accolti dalla Corte d’appello di Napoli che, con ordinanza del 27 febbraio 2018, ha revocato il decreto di omologazione, rimettendo gli atti al Tribunale per le determinazioni di sua competenza.

In via pregiudiziale, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’eccezione, già sollevata dalla N. in primo grado, di difetto di legittimazione processuale della Piltrade e dell’Agriflor, rilevando che, poiché il Tribunale l’aveva implicitamente respinta, esaminando e rigettando nel merito le opposizioni L.Fall., ex art. 180 avanzate dalle due società, la reclamata avrebbe potuto riproporla solo mediante apposito reclamo incidentale. Per analoghe ragioni, ha ritenuto ammissibile il reclamo incidentale proposto dall’Alba Costruzioni, mentre ha escluso la legittimazione al reclamo della Pilmarket, in qualità di creditore dissenziente che non aveva proposto opposizione, osservando che la stessa non aveva assunto la posizione di parte in senso formale nel procedimento di primo grado.

Nel merito, la Corte ha escluso la fattibilità giuridica del piano concordatario, ritenendo che, nonostante l’autorizzazione allo scioglimento del contratto di affitto di azienda stipulato con la Piltrade, concessa dal Tribunale ai sensi della L.Fall., art. 169-bis, l’istante non avesse la disponibilità giuridica dei locali in cui era gestito il punto vendita di *****, e non potesse quindi ottenere l’autorizzazione commerciale necessaria per la realizzazione del piano. Ha in proposito osservato che, secondo quanto fondatamente sostenuto da Piltrade, che aveva rifiutato di rilasciare i locali in questione, la risoluzione del contratto di affitto non aveva comportato l’automatica risoluzione del distinto contratto di locazione stipulato dall’affittuaria con l’Agriflor, non potendo nella specie trovare applicazione l’art. 2558 c.c. in ragione della natura non negoziale dello scioglimento previsto dalla L.Fall., art. 169: ha affermato infatti che tale scioglimento non trova la propria fonte nella volontà del proponente, ma in una fattispecie a formazione progressiva, la cui previsione risponde all’esigenza di realizzare un equo contemperamento tra gl’interessi delle parti e di tutelare quelli della massa dei creditori. Ha aggiunto che la norma codicistica non era applicabile neppure in via analogica, in quanto, pur essendo volta a garantire la massima circolazione possibile dei valori economici dell’impresa, consente ad entrambe le parti di escludere, limitare o ampliare il subingresso automatico nei contratti pendenti, e non può quindi essere interpretata in modo tale da equiparare, attraverso la valorizzazione della volontà del soggetto cui l’azienda viene trasferita, un trasferimento negoziale ad uno non negoziale con effetti favorevoli per l’avente causa. Ha quindi rilevato che il rientro della N. nella disponibilità giuridica dei locali avrebbe potuto essere ipotizzato soltanto in presenza di un collegamento trilaterale tra il contratto di affitto di azienda, quello di locazione e la transazione intervenuta tra la N. e l’Agriflor, non configurabile, in quanto dalle pattuizioni intercorse tra le parti non emergeva univocamente l’intento di dare attuazione al medesimo, complesso programma negoziale: ha rilevato infatti che il contratto di locazione non recava alcun richiamo al contratto di affitto, mentre nella transazione si accennava all’intento di affittare l’azienda alla Piltrade, ma non si precisava se tale intento fosse comune anche all’Agriflor. La Corte ha inoltre osservato che la disponibilità giuridica dei locali da parte dell’istante era preclusa anche dall’opposizione del terzo contraente al subingresso automatico della stessa nel contratto di locazione: precisato infatti che, in assenza di una comunicazione indirizzata al locatore ed idonea a renderlo edotto della modificazione soggettiva del rapporto, non può decorrere il termine di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 36 ha rilevato che nella specie, a seguito della comunicazione effettuata dall’assuntore, l’Agriflor aveva manifestato tempestivamente la propria opposizione ed ha ritenuto ininfluente la mancata introduzione del relativo giudizio. Ha aggiunto che la proponente e l’assuntore non erano in possesso della licenza necessaria per l’esercizio dell’attività commerciale, osservando che la disponibilità dei locali non costituiva un presupposto sufficiente per il rilascio della stessa, che avrebbe potuto essere negata anche per altri motivi. Ha escluso infine che la N. potesse subentrare nelle licenze ottenute dalla Piltrade, rilevando che le stesse erano state rilasciate in epoca successiva alla concessione dell’autorizzazione allo scioglimento del contratto di affitto di azienda.

3. Avverso la predetta ordinanza la N. Supermercati ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Le intimate non hanno svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L.Fall., art. 169-bis e dell’art. 2558 c.c., osservando che, nell’escludere la natura negoziale dello scioglimento previsto dalla predetta disposizione, l’ordinanza impugnata non ha considerato che lo stesso richiede un’apposita istanza, la quale forma parte integrante della proposta di concordato, avente natura prevalentemente negoziale, mentre l’autorizzazione del tribunale integra una mera presa d’atto della volontà del proponente. Premesso infatti che lo scioglimento forma oggetto di un diritto potestativo del proponente, che lo esercita mediante la comunicazione all’altro contraente del provvedimento autorizzatorio emesso dal tribunale, sostiene che a quest’ultimo spetta un mero controllo di legalità volto a rimuovere una condizione ostativa all’esercizio di tale diritto, affermando pertanto che lo scioglimento costituisce effetto non già di una pronuncia giurisdizionale costitutiva resa nell’ambito di un giudizio contenzioso, ma di un potere sostanziale riconosciuto ad uno dei contraenti. Aggiunge che, nell’escludere l’applicabilità in via diretta dell’art. 2558 c.c., la Corte territoriale non ha tenuto conto del comma 1 di tale disposizione, il quale non reca alcun cenno al carattere negoziale del trasferimento, né della ratio della L.Fall., art. 169, consistente nell’omologare la disciplina dei rapporti pendenti alla data di presentazione della domanda di concordato con quella prevista per il fallimento dalla L.Fall., art. 79.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 36 censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’opposizione del terzo contraente al suo subingresso automatico nel contratto di locazione, nonostante la mancata proposizione della stessa in via giudiziaria. Aggiunge che, nell’escludere che essa istante e l’assuntore fossero in possesso della licenza necessaria per l’esercizio dell’attività commerciale, la Corte d’appello non ha considerato che ai fini del rilascio della stessa è sufficiente la disponibilità dei locali. Precisato che la revoca dell’autorizzazione è stata determinata proprio dal venir meno della disponibilità materiale dei locali, afferma che, una volta che essa sia rientrata nel possesso degli stessi, il Comune sarà tenuto a rilasciarla nuovamente o a rinnovarla.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, non meritano accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione dell’ordinanza impugnata, il cui dispositivo risulta conforme al diritto.

Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dalla Corte territoriale, secondo cui il subingresso della ricorrente nel contratto di locazione stipulato dalla Piltrade con la Agriflor ed avente ad oggetto i locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale è precluso dal carattere non negoziale dello scioglimento del contratto di affitto di azienda stipulato tra la conduttrice e la N. Supermercati, che, in quanto verificatosi ai sensi della L.Fall., art. 169-bis, escluderebbe l’operatività della disciplina generale dettata dall’art. 2558 c.c., applicabile anche in caso di cessazione dell’affitto di azienda, in virtù della quale il cedente subentra ordinariamente al cessionario nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale.

A sostegno di tale ragionamento, l’ordinanza impugnata richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la successione nei rapporti contrattuali inerenti all’azienda ceduta opera, in virtù di un’interpretazione estensiva dell’art. 2558 cit., non solo nelle ipotesi di alienazione, usufrutto e affitto dell’azienda, ma anche negli altri casi in cui ricorra la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell’esercizio dell’impresa per volontà delle parti o per un fatto dalle stesse espressamente previsto, ed in relazione al quale esse abbiano potuto disporre della sorte dei contratti a prestazioni corrispettive inerenti all’azienda non ancora completamente eseguiti, e quindi anche nel caso di ritrasferimento dell’azienda al locatore per effetto della cessazione dell’affitto, ma solo se quest’ultima abbia luogo per una causa negozialmente contemplata (come il termine finale o la condizione risolutiva), e non anche quando la stessa si verifichi in conseguenza di un fatto non negoziale (come ad esempio la risoluzione per inadempimento dell’affittuario) (cfr. Cass., Sez. III, 23/09/2015, n. 18805; 7/11/2003, n. 16724; Cass., Sez. I, 14/02/1979, n. 969). E’ stato tuttavia precisato che tale principio non trova applicazione ai contratti regolati da specifiche disposizioni di legge, ed in particolare al contratto di locazione, per il quale opera la disciplina speciale dettata dalla L. n. 392 del 1978, art. 36 che esclude, in caso di cessione o affitto di azienda relativi ad attività svolta nell’immobile locato, che il cessionario subentri automaticamente nel contratto di locazione, configurando tale subingresso come un effetto non necessario, ma meramente eventuale del trasferimento dell’azienda, per il quale occorre la conclusione di un apposito negozio tra cedente e cessionario, volto a porre in essere una sublocazione o una cessione del contratto di locazione, senza che sia richiesto, nella seconda ipotesi, il consenso del locatore, in deroga all’art. 1594 c.c., ma salva comunque la facoltà di quest’ultimo di proporre opposizione per gravi motivi (cfr. Cass., Sez. III, 2/07/2010, n. 15700; 1/12/2009, n. 25279; 15/12/2003, n. 19185). Correlativamente, deve escludersi che, in caso di cessazione dell’affitto di azienda, l’affittante possa subentrare automaticamente all’affittuario nel contratto di locazione da quest’ultimo stipulato per l’esercizio dell’attività commerciale, a tal fine occorrendo che il subingresso sia stato previsto nel contratto di affitto o costituisca oggetto di un accordo successivamente intervenuto tra le parti, in vista o all’atto della scadenza o dello scioglimento del rapporto.

Nella specie, devono considerarsi pertanto superflue le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla natura dell’atto di scioglimento del rapporto di affitto dell’azienda, il cui carattere negoziale o non negoziale risulta irrilevante ai fini dell’esclusione del ritrasferimento alla ricorrente del contratto di locazione stipulato dall’affittuaria con la proprietaria dell’immobile aziendale, essendo tale ritrasferimento precluso, nonostante la cessazione dell’affitto, dall’inoperatività della disciplina generale dettata dall’art. 2558 c.c. e dalla mancata stipulazione di un contratto di sublocazione o cessione della locazione tra la N. Supermercati e la Piltrade. E’ pur vero che alcuni precedenti di legittimità, nel ribadire l’esclusione del subingresso automatico del cessionario dell’azienda nel contratto di locazione stipulato dal cedente, hanno affermato che l’esistenza del negozio di sublocazione o cessione della locazione può essere presunta fino a prova contraria, sulla base dei medesimi principi dettati dall’art. 2558 c.c., salvo che le parti, nella stipulazione del contratto di affitto, non abbiano espressamente disciplinato le sorti di quello di locazione dell’immobile (cfr. Cass., Sez. III, 15/05/2017, n. 12016; 30/01/2009, n. 2491; 21/03/2008, n. 7686). Nel caso in esame, tuttavia, l’operatività della predetta presunzione dev’essere esclusa in virtù delle stesse modalità di scioglimento del rapporto di affitto, verificatosi non già per volontà comune delle parti o sulla base di condizioni precedentemente concordate, ma per effetto di un’iniziativa unilaterale della cedente, riconducibile alla L.Fall., art. 169-bis, alla quale l’affittuaria si è fin dall’inizio decisamente opposta, sia pure assumendo che il contratto di locazione non faceva parte dei rapporti trasferiti nell’ambito dell’affitto, in quanto stipulato successivamente allo stesso.

Risultano conseguentemente non pertinenti le censure proposte con il primo motivo d’impugnazione, con cui la ricorrente insiste sull’applicabilità dell’art. 2558 c.c., affermando il carattere negoziale dello scioglimento del rapporto di affitto, così come quelle proposte con il secondo motivo, riflettenti la mancata opposizione della locatrice al subingresso della ricorrente nel contratto di locazione: le considerazioni svolte al riguardo nell’ordinanza impugnata devono ritenersi infatti anch’esse superflue, dal momento che, non trovando applicazione l’art. 2558 c.c. e non essendo stata dedotta né dimostrata la stipulazione di un negozio di sublocazione o cessione della locazione, resta escluso in radice il ritrasferimento all’affittante del contratto di locazione, al quale la locatrice non aveva dunque l’onere né l’interesse ad opporsi. L’esclusione del ritrasferimento, impedendo alla ricorrente di rientrare in possesso dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività commerciale, comporta inoltre il venir meno della condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della relativa licenza, la cui indispensabilità ai fini della realizzazione del piano concordatario giustifica l’apprezzamento negativo espresso dall’ordinanza impugnata in ordine alla fattibilità giuridica della proposta formulata dalla ricorrente, indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla convenienza delle condizioni offerte.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L.Fall., art. 176, comma 2 e art. 180, sostenendo che, nel ritenere necessario il reclamo incidentale, ai fini della riproposizione dell’eccezione di difetto di legittimazione delle reclamanti, l’ordinanza impugnata non ha considerato che essa ricorrente era risultata totalmente vittoriosa in primo grado. Precisa al riguardo di aver eccepito in primo grado soltanto il difetto d’interesse della Piltrade, in quanto la stessa, pur essendo cessionaria del credito vantato dalla Pilmarket, non aveva partecipato al voto per l’omologazione del concordato, e il suo voto sarebbe risultato comunque ininfluente ai fini della formazione della maggioranza.

4.1. Il motivo è inammissibile.

E’ pur vero, infatti, che, come sostiene la ricorrente, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’interesse né l’onere di proporre, a fronte del gravame proposto dalla parte soccombente, impugnazione incidentale per richiamare in discussione “le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, ivi comprese non solo quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, ma anche quelle esplicitamente respinte, qualora mirassero a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è tenuta soltanto a riproporle espressamente nel giudizio di secondo grado, in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia che l’art. 346 c.p.c. ricollega al comportamento omissivo (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2020, n. 11653; Cass., Sez. lav., 28/11/2016, n. 24124; 28/08/2013, n. 19828). Nella specie, tuttavia, la censura non risulta accompagnata da una sufficiente illustrazione delle ragioni addotte a sostegno dell’eccepito difetto di legittimazione, essendosi la ricorrente limitata a ribadire la mancata partecipazione della Piltrade alla votazione per l’approvazione del concordato e la portata non decisiva del suo voto, fatte valere nel giudizio di primo grado, senza chiarire la natura dei rapporti intercorrenti tra l’opponente e la Pilmarket, che aveva partecipato alla votazione in sostituzione della stessa, e senza precisare il motivo per cui il voto non sarebbe risultato decisivo, con la conseguenza che la censura deve ritenersi, sotto tali profili, priva di specificità.

5. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L.Fall., artt. 18 e 183 e degli artt. 334 e 343 c.p.c., censurando l’ordinanza impugnata per aver ritenuto tempestivo il reclamo incidentale dell’Alba Costruzioni, senza considerare che l’interesse alla proposizione dello stesso non era sorto in conseguenza dei reclami proposti in via principale.

5.1. Il motivo è infondato.

E’ pur vero, infatti, che, in quanto volta a censurare il decreto di primo grado per le medesime ragioni fatte valere con i reclami principali e per ulteriori motivi, l’impugnazione proposta dall’Alba Costruzioni non era qualificabile come reclamo incidentale in senso stretto, ma come reclamo adesivo: ad essa non era pertanto applicabile la disciplina dettata dall’art. 334 c.p.c., che consente alle parti contro le quali è proposta l’impugnazione principale di proporre quella incidentale anche dopo la scadenza del relativo termine, ma quella prevista dall’art. 325 c.p.c., cui è soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (cfr. Cass., Sez. III, 24/ 08/2020, n. 17614; 21/01/2014, n. 1120; Cass., Sez. V, 7/10/2015, n. 20040). L’ordinanza impugnata ha tuttavia rilevato che il reclamo incidentale è stato proposto tempestivamente, sicché non viene in considerazione, nel caso in esame, la questione, che ha costituito oggetto di divergenti opinioni nella giurisprudenza di legittimità, riguardante l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, nel caso in cui il relativo interesse non possa ritenersi sorto per effetto dell’impugnazione principale, che abbia messo in discussione l’assetto d’interessi risultante dal provvedimento impugnato, ma per effetto delle statuizioni in quest’ultimo contenute, sfavorevoli alla parte che ha proposto l’impugnazione incidentale (cfr. Cass., Sez. III, 11/11/2020, n. 25285; 29/10/2019, n. 27616; Cass., Sez. VI, 6/07/2020, n. 14094; Cass., Sez. lav., 14/03/2018, n. 6156).

6. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione delle intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472