LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10024/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
R.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Hinna Danesi, in virtù di delega a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, presso il suo studio;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1091/1/2014, depositata il 24 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RITENUTO IN FATTO
1. R.A., dirigente Enel, presentava istanza di rimborso alla Agenzia delle entrate, precisando che era un (“vecchio”) iscritto al fondo pensione già prima del 1993, che aveva ricevuto la liquidazione delle somme nell’anno 2000, che su tali somme era stata applicata la ritenuta Irpef dal Fondo pensione con l’aliquota del 26,89 %, come tassazione separata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), che, invece, le somme (Euro 350.549,60) non avevano natura reddituale, trattandosi di mero reintegro patrimoniale e che, comunque, dovevano essere gravate da una ritenuta del 12,5 % sulla differenza tra il capitale corrisposto e l’importo dei premi riscossi e ridotta del 2 % per ogni anno successivo al decimo (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42 comma 4), che gli spettava la somma di Euro 94.522,92, oltre accessori o, in subordine, quella di Euro 54.769,55.
2. A fronte del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva la domanda subordinata, dichiarando il diritto al rimborso della differenza tra quanto versato all’Erario dal sostituto di imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,5 %
3. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando la domanda di rimborso del contribuente. 4. La Corte di cassazione (sentenza n. 4871 del 28 marzo 2012) accoglieva il ricorso del contribuente, affermando che non era possibile escludere a priori che i fondi pensione avessero impiegato i contributi accantonati sul mercato degli investimenti finanziari al di fuori di contratti assicurativi o di capitalizzazione, e disponendo che il giudice del rinvio accertasse ” se e da quali atti istitutivi o statutari, da quali delibere disciplinantì l’attività dei fondi Pia e Fondenel, ovvero da quali concreti atti gestionali del patrimonio” la CTR avesse tratto la conclusione per cui le somme erogate al dipendente non potessero essere qualificate, in tutto o in parte, rendimenti derivanti da “gestione finanziaria”.
5. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in sede di rinvio, accoglieva in parte l’appello del contribuente, in quanto l’aliquota del 12,5 % poteva essere applicata solo alle somme da qualificare come rendimento maturate entro il 31 dicembre 2000.
6. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
7. Resiste il contribuente con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate lamenta la “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, e dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 392 seguente c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto la sentenza del giudice di appello, in sede di rinvio, ha dato applicazione solo apparente ed errata del principio di diritto enunciato da questa Corte in sede di rinvio, senza esaminare i profili di fatto della controversia. In particolare, il giudice di appello non ha verificato, come invece indicato dalla Corte, “se e da quali atti istitutivi o statutari, da quali delibere disciplinanti l’attività dei fondi Pia e Fondenel ovvero da quali concreti atti gestionali del patrimonio” le somme erogate al dipendente potessero qualificarsi, in tutto od in parte, rendimento derivante da gestione finanziaria.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e conseguente violazione dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto nel ricorso in riassunzione il contribuente ha ammesso che nella vigenza della Pia l’Enel non ha impiegato i contributi sul mercato finanziario, ma si è limitata ad accantonare in bilancio, secondo le tecniche assicurative, la somma presumibilmente necessaria per far fronte agli obblighi derivanti dall’accordo Enel-Fndai del 16 aprile 1986, istitutivo della Pia. Lo stesso contribuente ha dedotto che il rendimento non discende da uno specifico investimento sul mercato dei capitali affluiti del fondo Pia, in quanto la redditività della riserva matematica viene fatta coincidere con il risultato della complessiva attività produttiva svolta dall’Enel.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “in subordine” rispetto i motivi numeri 1 e 2, “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto proprio in ragione di quanto statuito dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 4871 del 2012, oltre che di quanto dedotto dalle parti, il fatto decisivo per il giudizio, su cui vi è stato omesso esame, consisteva nella verifica se le somme affluite nel fondo Pia e nel Fondenel fossero state o meno impiegate sui mercati finanziari. Tale fatto è stato oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di riassunzione, mentre il giudice di appello ha deciso la controversia omettendo il doveroso esame di tale fatto storico principale. La configurabilità di un rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato risulta incompatibile con il tenore letterale dell’accordo ENEL/FNDAI del 16 aprile 1986. In particolare, il ricorrente rileva che l’importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto fra l’ultima retribuzione e la pensione, ai sensi dell’art. 4 del suddetto accordo. Inoltre, l’Enel, nella nota del 17 novembre 2011, ha espressamente affermato che il rendimento attestato nelle certificazioni usualmente prodotto in giudizio dai contribuenti “risulta ricavato per la differenza tra l’importo della prestazione Pia liquidata da Enel ovvero dalla somma trasferita da Enel a Fondenel, in misura pari al valore attuale delle future prestazioni previste dall’accordo del ***** e quello corrispondente alla somma dei contributi”.
3.1. I motivi primo, secondo e terzo, che vanno trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati. 3.2. Invero, deve evidenziarsi che il ricorrente è un “vecchio iscritto” al fondo, quindi prima del 1993, ed ha conseguito la liquidazione della prestazione entro l’anno 2000, sicché non può applicarsi la normativa successiva al 1 gennaio 2001.
3.3. Occorre, anzitutto, rammentare che, a decorrere dal 1 gennaio 1986 (in base al CCNL del 16 maggio 1985, art. 12, comma 4, recepito dall’Enel), venne prevista a favore dei dirigenti Enel la stipula di un’assicurazione sulla vita con la previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione al momento del collocamento a riposo.
Successivamente, sempre nel 1986 (*****), a seguito di apposita richiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti, tale previsione venne modificata con l’accordo tra l’Enel e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fndai), in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo di cui sopra con un rapporto di previdenza pensionistica integrativa (c.d. P.I.A., ovvero Previdenza Integrativa Aziendale) con prestazioni da erogare in forma di trattamento periodico (ciò peraltro con efficacia retroattiva al 1 gennaio 1986, da ciò potendosi desumere che la disposizione che prevedeva la stipula di polizze vita di fatto non venne mai applicata).
All’art. 4 CCNL del 16 maggio 1985 si prevede che “a partire dal 1 gennaio 1986 verrà corrisposta agli aventi diritto una prestazione pensionistica di valore pari al 70% della differenza intercorrente tra la retribuzione individuale quale definita nel comma successivo e il valore annuo massimo della pensione erogabile dal sistema previdenziale obbligatorio di appartenenza del dirigente”.
Tale forma di previdenza venne però dismessa nel 1998 e i fondi accumulati trasferiti a Fondenel, Fondo di Previdenza integrativa esterno, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale, con diritto degli aderenti alla liquidazione dell’intero capitale in luogo della rendita vitalizia.
3.4. Questa Corte, a sezioni unite (22 giugno 2011, n. 13642), ha poi ritenuto che, in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17.
Il trattamento tributario dei “vecchi” iscritti, quindi prima del 21 aprile 1993, dipende dalla “composizione strutturale delle prestazioni”, che sono appunto composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole misura dal lavoratore) e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato.
3.5. Sul punto la successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass., 26 aprile 2017 n. 10285 e Cass., 18 ottobre 2017, n. 24525; Cass., 7 marzo 2018, n. 5436; Cass., 4941/2018) si è già attestata, con numerosi arresti, di gran lunga prevalenti su quelli di segno diverso, su una lettura del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo la quale il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario (o comunque di riferimento), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento.
Pertanto, l’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (con aliquota del 12,5%), si giustifica in ragione della “equiparazione” tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dall’art. 41 T.U.I.R. (ora 44), comma 1, lett. g-quater), e art. 42 T.U.I.R. (ora 45), comma 4, con applicazione analogica dell’art. 6 suddetto ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione.
Solo se e in quanto, dunque, nei capitali corrisposti possano identificarsi “redditi di capitali derivanti da contratti di capitalizzazione” può giustificarsi l’applicazione del meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6, senza possibilità di operare alcuna distinzione tra Pia e Fondenel.
3.6. Resta dunque confermato che sono tassabili con l’aliquota del 12,5% ai sensi della legge n. 482 del 1985, art. 6, i capitali maturati anteriormente al 1 gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo di previdenza integrativa di che trattasi (P.I.A., poi Fondenel) prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, limitatamente a quella parte di essi costituita dal “rendimento netto”, derivante dalla gestione sul mercato finanziario (o di riferimento) da parte del fondo del capitale accantonato, con la realizzazione di un rendimento.
3.7. Ai fini della applicazione dell’aliquota del 12,50 %, ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, deve farsi riferimento alle somme liquidate per il “rendimento”; sicché, il contribuente deve dare la prova che parte del capitale accantonato è stato investito nel “mercato di riferimento”.
Se, da un lato, per quanto detto, tale requisito andrà ricercato anche per i capitali maturati e gli accantonamenti effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da P.I.A. a Fondenel, dall’altro, però, non v’e’ ragione di ulteriormente circoscrivere tale requisito ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario (strumenti finanziari, valori mobiliari), potendo assumere rilievo in tal senso anche altri tipi di mercato (es. mercato immobiliare).
4. Deve, però, tenersi conto del dictum di questa Corte (Cass., sez. 5, 26 marzo 2012, n. 4871), che ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione regionale n. 68/02/2007, depositata il 28 maggio 2007, che aveva accolto l’appello della Agenzia delle entrate e rigettato la domanda di rimborso formulata dal contribuente.
In questa pronuncia, si è evidenziato che questa Corte a sezioni unite (n. 13642 del 2011) ha aderito all’orientamento giurisprudenziale che individuava un duplice criterio di tassazione, con riferimento alle somme derivanti da fondi complementari. Occorreva, dunque, distinguere nell’importo percepito dal dipendente la quota corrispondente agli accantonamenti versati dal lavoratore e dal datore di lavoro e la quota corrispondente al “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”, la prima assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16 T.U.I.R., comma 1, lett. a) e all’art. 17 T.U.I.R., e la seconda, invece, soggetta alla ritenuta del 12,50% prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6.
In particolare, si è evidenziato in questa pronuncia che la Commissione regionale ha omesso di accertare se in concreto sussistesse un rendimento imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato. Invero, si è affermato che non potevano escludersi a priori, come invece sostenuto dei giudici d’appello, forme di investimento degli accantonamenti diverse da quelle riconducibili a uno schema negoziale di tipo assicurativo. Era, dunque, possibile che i fondi pensione avessero impiegato i contributi accantonati operando sul mercato degli investimenti finanziari al di fuori di contratti assicurativi o di capitalizzazione.
Pertanto, in conclusione, la sentenza della Commissione regionale è stata cassata con rinvio affinché in quella sede si verificasse “se e da quali atti istitutivi o statutari, da quali delibere disciplinanti l’attività dei fondi Pia e Fondenel ovvero da quali concreti atti gestionali del patrimonio, la CTR laziale (avesse) tratto la conclusione secondo cui le somme erogate al dipendente non (potessero) qualificarsi, in tutto od in parte, rendimenti derivanti da gestione finanziaria”.
5. La Commissione regionale, in sede di rinvio, non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto formulato da questa Corte. Infatti, si è limitata ad affermare che l’importo corrisposto al contribuente avesse natura di “rendimento”, senza però specificare le ragioni per cui vi sarebbe stata la prova che parte del capitale accantonato era stato investito nei “mercati finanziari”, come espressamente riportato nel principio di diritto somministrato da questa Corte. In particolare, la Commissione regionale, in sede di rinvio, ha affermato che “nella specie deve essere parzialmente accolto l’appello dell’ufficio disponendo che l’aliquota del 12,5% possa essere applicata solo alle somme da qualificare come rendimento maturate entro il 31 dicembre 2000, mentre per il resto del trattamento erogato trova applicazione l’aliquota media prevista per i trattamenti di fine rapporto peraltro già applicata dal sostituto d’imposta”. Si e’, dunque, concluso nel senso che “deve essere dichiarato il diritto del R. al rimborso, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, della differenza tra quanto versato all’Erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, alle sole somme liquidate per il rendimento”. 5.1. La Commissione regionale, in sede di giudizio di rinvio, non ha, dunque, provveduto, in alcun modo, all’esame degli elementi di fatto, idonei a dimostrare che gli accantonamenti del fondo Pia e Fondenel fossero stati investiti nel mercato finanziario o in quello di “riferimento”, né nei mercati mobiliari o immobiliari. E’, però, certo da escludere che tale requisito possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel, poiché tale valore costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato. Nel controricorso del contribuente, invece, si continua a fare riferimento alla redditività dell’intero patrimonio dell’Enel, senza discernere l’esistenza di eventuali investimenti nel mercato finanziario.
5.2. La Commissione tributaria, quindi, non ha tenuto conto, nella sua motivazione, della circostanza che, pur essendo il contribuente già iscritto al fondo prima del 21 aprile del 1993 (circostanza in atti pacifica) ed avendo ricevuto la liquidazione delle somme nell’anno 2000, prima del 1 gennaio 2001, tuttavia doveva valutarsi se le somme corrisposte provenissero o meno da un effettivo investimento “nel mercato finanziario” da parte del Fondo del capitale accantonato, con la realizzazione di un rendimento.
In particolare, deve anche rilevarsi che il prospetto in atti, a firma del Dott. B., richiamato anche nel controricorso (cfr. pagina 8), non rappresenta un elemento probatorio idoneo a dimostrare che il capitale accantonato della contribuente ha costituito una “posizione individuale” ed è stato investito nel mercato finanziario, con l’assoggettabilità all’aliquota più favore del 12,5 %.
Al contrario, si certifica soltanto il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività conseguita sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel, quindi il rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito.
Tale rendimento non può considerarsi frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, essendo, al contrario, dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale.
Da tale prospetto non emerge, invece, in alcun modo se tale rendimento, per la posizione individuale del contribuente, deriva dall’investimento del capitale accantonato ad essa relativo, nel “mercato finanziario”.
Grava, però, sulla contribuente che impugna una istanza di rimborso l’onere di provare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, che non contiene alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass., 16116/2018).
6. Inoltre, effettivamente il contribuente, sin dal ricorso introduttivo, ha ammesso che le somme accantonate dai fondi Pia e Fondenel non sono state mai investite nel mercato finanziario o di riferimento. In particolare, in relazione al fondo Pia, si è affermato, nel ricorso in riassunzione, che “nel bilancio consolidato dell’Enel, le predette risorse e, quindi, il relativo impegno economico-pur presenti in termini di entrate ed uscite-non avessero un’evidenza contabile formalmente specifica, pur risultando essi -com’e’ ovvio – economicamente considerati computati”. Si è aggiunto nel ricorso in riassunzione del contribuente che “l’Enel ha adottato la stessa metodologia di adeguamento del capitale o, per meglio dire, della riserva matematica della Pia” (cfr. pagina 8 del ricorso per cassazione della Agenzia delle entrate). Il contribuente ha fatto specifico riferimento alla “relazione attuariale” del Dott. P. e della Dott.ssa V., precisando che nella sostanza, “tale patrimonio era incluso…. in quello complessivo che l’Enel utilizzava per svolgere la sua attività operativa. Il patrimonio dell’Enel ha ovviamente sempre ingenerato un determinato rendimento desumibile dai bilanci contabili della società… per cui il “rendimento netto”…va identificato, pro-quota, negli utili che il citato patrimonio produsse annualmente”.
Pertanto, è pacifico, in quanto ammesso dallo stesso contribuente, che, nella vigenza della Pia, l’Enel non ha impiegato i contributi sul mercato finanziario, ma si è limitata ad accantonare in bilancio, secondo le tecniche assicurative, la somma presumibilmente necessaria per far fronte agli obblighi derivanti dall’accordo del *****. Il rendimento, quindi, non discende da uno specifico investimento sul mercato dei capitali affluiti del fondo Pia, in relazione alla singola e specifica posizione del contribuente, ma la redditività della riserva matematica deriva dal risultato della complessiva attività produttiva svolta dall’Enel.
La stessa consulenza tecnica redatta dal Dott. P. e dalla Dott.ssa V., si limita ad evidenziare la riserva matematica riconosciuta in bilancio per i dirigenti, senza in alcun modo allegare e dimostrare l’avvenuto investimento delle somme accantonate nei fondi Pia e Fondenel nel mercato finanziario o “di riferimento”, mobiliare o immobiliare.
7. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal contribuente nel controricorso è manifestamente infondata. In sostanza, il contribuente rileva che ove la determinazione dei “rendimenti netti” dovesse avvenire in conformità alla tesi dell’Ufficio, con riferimento esclusivamente ai risultati della gestione del capitale del fondo sui “mercati finanziari”, si configurerebbe un profilo di illegittimità costituzionale, con riferimento gli artt. 3 e 24 Cost., in relazione alla interpretazione fornita da questa Corte della L. n. 482 del 1985, art. 6. Tale norma riguardava i contratti di assicurazione sulla vita, individuando l’importo su cui doveva applicarsi la ritenuta del 12,50%: capitale corrisposto dalla compagnia di assicurazione meno i premi pagati dell’assicurato, con decurtazione del 2% per ogni anno nel caso in cui il capitale prestato è versato all’assicurato dopo almeno un decennio dalla conclusione del contratto di assicurazione. Le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 13142 del 2011), hanno affermato che la L. n. 482 del 1985, art. 6, trova applicazione alla liquidazione in capitale della Pia, dovendosi distinguere, però, il rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, dalle somme liquidate a titolo di capitale. L’importo su cui applicare la ridotta aliquota fiscale del 12,5% riguarda, dunque, solo la componente costituita dai rendimenti netti. Tali rendimenti netti sono quelli che derivano dalla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, mentre l’Agenzia delle entrate afferma che deve trattarsi di gestione sui “mercati finanziari”. In realtà, per la contribuente controricorrente la norma in esame sarebbe costituzionalmente illegittima perché consentirebbe ai contribuenti di ottenere l’applicazione dell’aliquota del 12,5%, più favorevole, solo nel caso della concreta dimostrazione dell’investimento delle somme accantonate nei fondi Pia e Fondenel esclusivamente nel mercato finanziario, con violazione anche dell’art. 24 Cost..
La questione è manifestamente infondata, in quanto questa Corte, sia a sezioni unite, sia con numerose pronunce successive, ha chiarito che il contribuente può ottenere l’applicazione dell’aliquota fiscale più favorevole del 12,5%, dimostrando l’investimento delle somme accantonate nei fondi Pia a Fondenel, non solo nel mercato finanziario, ma anche nel mercato “di riferimento”, quindi anche in investimenti mobiliari o immobiliari, venendo meno, quindi, in tal modo il preteso vulnus al diritto di difesa delle parti presidiato dall’art. 24 Cost., nonché al principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost..
8. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, dichiarando che le somme rinvenienti dal fondo PIA sono assoggettate a tassazione separata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 (in adesione a numerosi precedenti conformi: Cass., 16116/2018; Cass., 16117/2018; Cass. 161118/2018; Cass., 16123/2018).
E’, infatti, pacifico che si controverta oltre su capitali rinvenienti dall’accantonamento in PIA, quindi prima del trasferimento dei fondi da PIA in FONDENEL nel 1998, anche su capitali Fondenel (cfr. prospetto riportato a pagina 9 del ricorso per cassazione con riferimento agli anni dal 1986 al 2000) e, comunque, dalla certificazione in atti, come pure dalla relazione tecnica prodotta, oltre che dalle ammissioni dello stesso contribuente, si desume che in nessuna misura il rendimento ottenuto sulle somme accantonate nel fondo descritto di previdenza integrativa sia stato ricavato dal loro investimento sul mercato finanziario o “di riferimento” (Cass., 10285/2017; Cass., 4941/2018), con la conseguenza che non risulta per esso applicabile in concreto il regime fiscale dettato dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 (aliquota del 12,5 % sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 % per ogni anno successivo al decimo).
Tali considerazioni sono confermate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – proprio sul bilancio consuntivo dell’Enel relativo all’esercizio finanziario 1997 (Cass., 16116/2018).
9. La complessità della questione trattata impone la compensazione integrale delle spese dell’intero processo.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, dichiarando che le somme rinvenienti dal Fondo PIA e poi confluite nel Fondenel sono assoggettate a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
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