Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.27979 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25598/2015 proposto da:

Consorzio ***** S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via dell’Imbrecciato, 95, presso lo studio dell’avvocato Alessandra La Via, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Scala, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza, 50/A, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Laurenti, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Fabio Maria Ferrari, per procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nei confronti di:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa Massimo, 57, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Luca Pescatore, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e ***** S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Largo A. Sarti, 4, presso lo studio degli Avvocati Bruno Capponi, e Domenico Di Falco, per procura speciale a margine del controricorso

– controricorrente –

nonché

***** S.p.A., ***** S.c.a.r.l., in liquidazione, Fallimento ***** S.p.A., Fallimento Consorzio tra ***** a r.l.

(*****), *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1741/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia;

lette le conclusioni scritte D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso per quanto di ragione.

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 23 gennaio 1991, la società consortile ***** a r.l. (*****) premesso:

– che in data 12 settembre 1988 la ***** S.p.a. e la soc. ***** avevano costituito il consorzio ***** che aveva poi acquistato con atto del 28 settembre 1988 dal Consorzio tra Cooperative ***** a responsabilità limitata (*****), il ramo di azienda relativo a lavori pubblici oggetto di concessione per contratto intercorso dal Consorzio ***** con il Comune di Napoli:

– che dopo la cessione, il consorzio cedente, *****, operava una fusione con il Consorzio di Cooperative ***** soc. coop. a r.l.;

– che con atto del 26 giugno 1990 ***** e *****, che aveva incorporato *****, risolvevano in via consensuale il contratto di cessione di azienda del 28 settembre 1988;

tutto ciò esposto, ***** chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di accertare e dichiarare l’inesistenza, la nullità o l’annullabilità del contratto di risoluzione consensuale della cessione del ramo d’azienda, intervenuto tra ***** ed il Consorzio *****, con condanna della prima alla sua restituzione.

2. Con citazione del 26 gennaio 1993, ***** conveniva davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (d’ora in poi anche Tribunale di SMCV) ***** per sentire dichiarato risolto il contratto di cessione di ramo d’azienda del 28 settembre 1988 per mancato avveramento della condizione lì prevista (mancato assenso del contraente ceduto) e per sua contrarietà alla normativa antimafia.

3. Questo giudizio veniva riunito al precedente insieme ad un terzo giudizio anch’esso proposto da ***** e diretto ad ottenere la convalida di un sequestro disposto con ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 8 giugno 1992 (sequestro poi rinunciato da *****); nel giudizio interveniva la cooperativa ***** a sostegno delle ragioni del Consorzio *****.

4. Nel 1994 interveniva il fallimento di *****; il giudizio, in cui erano riuniti i tre precedenti, rubricato al n. r.g. 757/1991, veniva dichiarato interrotto all’udienza del 22 maggio 2001 per la morte del procuratore costituito di ***** e quindi riassunto con atto depositato il 25 marzo 2002 dall’avvocato Giacomo Passaro, qualificatosi difensore di *****.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rilevata l’inesistenza di ius postulandi in capo all’avvocato Passaro, perché non aveva ricevuto alcuna valida procura dal Consorzio, dichiarava l’inesistenza dell’atto di riassunzione e disponeva la reviviscenza dell’ordinanza 22 maggio 2001 dichiarativa dell’interruzione del procedimento.

5. L’ordinanza veniva appellata da ***** davanti alla Corte d’Appello di Napoli che con sentenza, non impugnata, del 30 marzo 2011 dichiarava inammissibile l’impugnazione perché proposta avverso un provvedimento non avente contenuto sostanziale di sentenza.

6. Con atto del 2003 ***** riassumeva di nuovo il giudizio n. 757/1991 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che su eccezione di ***** e di C.S., costituitosi con comparsa del 16 marzo 2009, era dichiarato estinto per tardività dell’atto di impulso di parte.

7. Con citazione notificata il 29 dicembre 2009 il Consorzio ***** ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Fallimento del Consorzio fra Cooperative ***** s.c.a.r.l. (*****), ***** S.p.A., il Comune di Napoli, ***** S.p.A., ***** Scarl in liquidazione, *****, per sentir accertare la titolarità del ramo d’azienda relativo ai lavori pubblici cedutole dal Consorzio ***** e l’invalidità, inefficacia e inopponibilità dell’atto di risoluzione e di tutti gli atti conseguenti, con condanna del Comune al pagamento di quanto dovuto.

8. Con ordinanza del 1 aprile 2011, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la continenza del giudizio rispetto a quello portante avente il n. 757/1991 introdotto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dato termine per la riassunzione.

9. Con atto del 20 giugno 2011, il Consorzio ***** riassumeva dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il giudizio già introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli, con citazione notificata nel dicembre 2009, al quale veniva assegnato il n. r.g. 4151/2011 e che veniva riunito al giudizio n. 757/1991.

10. Entrambi i giudizi erano decisi con sentenza n. 3063 del 2012 con cui il Tribunale di SMCV dichiarava l’estinzione del giudizio n. 757/1991 perché non riassunto nei termini.

Rilevava il tribunale che con ordinanza del 4 giugno 2002 lo stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ritenuto l’avvocato Passaro carente di mandato alle liti per la riassunzione del processo, così dichiarando l’inesistenza dell’atto di riassunzione.

Il tribunale richiamava la sentenza n. 1043 del 30 marzo 2011, della Corte d’Appello di Napoli che investita dell’impugnazione di quella ordinanza da parte di ***** aveva dichiarato inammissibile il gravame, non riconoscendo all’ordinanza natura di sentenza, e aveva disposto la reviviscenza della precedente ordinanza del 22 maggio 2001 dichiarativa dell’interruzione del procedimento.

Ancora, in adesione al ragionamento svolto dalla Corte di appello di Napoli, il Tribunale di SMCV apprezzava la nomina di tre successivi e diversi difensori quale revoca implicita dei poteri prima conferiti da ***** all’avvocato Passaro e, per l’effetto, riteneva assorbita la questione sull’attribuzione al medesimo legale dello “ius postulandi”.

Il tribunale considerava poi estinto il giudizio n. 757/1991, già dichiarato interrotto, per mancata riassunzione nel termine semestrale di cui all’art. 305 c.p.c., ratione temporis vigente, ritenuta tempestiva la relativa eccezione di parte, nel regime vigente ante novella n. 69 del 2009, come sollevata dal C.S., costituitosi nel giudizio davanti al Tribunale di Napoli con comparsa del 16 marzo 2009 e quindi nel giudizio riassunto davanti al Tribunale di SMCV 4151/2011 da *****.

Il Tribunale di SMCV dichiarava quindi: l’estinzione del giudizio 757/1991; l’inefficacia dell’atto di cessione del ramo di azienda del 28 settembre 1988; la nullità dell’atto di risoluzione consensuale del 26 giugno 1990; la prescrizione dei relativi crediti.

11. Con citazione in appello notificata il 30 ottobre 2013 il Consorzio ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale di SMCV. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 1741 del 16 aprile 2015, ritenute le cause n. 757/2011 e n. 4151/2011, e le correlate domande, autonome e indipendenti e come tali soggette al diverso regime processuale ratione temporis applicabile:

– ha dichiarato il primo motivo d’appello, relativo alle domande azionate con citazione del 20 dicembre 2009, inammissibile per decorso del termine di impugnazione cd. “lungo” e semestrale secondo il novellato testo dell’art. 327 c.p.c.;

– ha dichiarato inammissibili il secondo ed il terzo motivo di appello, relativi alla causa introdotta nel 1991, ex art. 342 c.p.c., nel testo applicabile.

12. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza d’appello il Consorzio ***** con tre motivi cui resistono con controricorso il Comune di Napoli, che articola altresì ricorso incidentale affidato a quattro motivi, la società ***** S.r.l. e C.S..

***** S.r.l. e C.S. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

13. Ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, contenente “Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, sul ricorso proposto, già fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 18 dicembre 2020, a norma dell’art. 374 c.p.c., art. 375 c.p.c., u.c. e art. 379 c.p.c., si procede in Camera di consiglio, in mancanza di richiesta di discussione orale del procuratore generale o del difensore di una delle parti entro il termine perentorio di legge.

14. Il rappresentante della Procura generale della Corte di cassazione ha fatto pervenire conclusioni scritte per la già fissata udienza di discussione del 18 dicembre 2020 che sono state reiterate per l’udienza del 13 luglio 2021, con richiesta di rigetto del proposto ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Consorzio ***** deduce la nullità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione degli artt. 324,327 e 339 c.p.c..

Di contro a quanto ritenuto dai giudici di appello la continenza non integra una riunione tra cause connesse, ma costituisce conseguenza dell’accertamento dell’esistenza tra domande di nessi così intensi da imporre la riassunzione della causa davanti al giudice preventivamente adito, ovvero a quello competente per decidere entrambe, per una pronuncia adottata al fine di evitare il rischio della formazione di giudicati contraddittori tra domande, parzialmente identiche.

La circostanza che le due cause avessero elementi diversi poteva costituire ragione per escludere la continenza, su cui pure si era formato il giudicato, ma non avrebbe potuto costituire un dato da cui escludere la possibilità che le prime, soggette a un’unica decisione per effetto della dichiarazione di continenza, potessero invece essere assoggettate a termini di impugnazione diversi e passare in giudicato in momenti diversi.

Non sarebbero stati applicabili, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, due differenti termini di impugnazione rispetto all’unica sentenza con la quale erano state decise cause tra loro parzialmente identiche.

Tanto sarebbe valso per la regola secondo la quale il termine di impugnazione dell’unica sentenza non può che essere quello coerente con la disciplina applicabile davanti al giudice della causa “contenente”.

Nella fattispecie in esame si sarebbe quindi dovuta applicare la sola disciplina della causa “contenente” rubricata al n. 757/1991 ed introdotta davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e quindi il termine cd. lungo pari, nella versione ratione temporis dell’art. 327 c.p.c., ad un anno.

A siffatto termine, da prorogarsi, peraltro, del doppio quanto al periodo di sospensione feriale, doveva assoggettarsi anche la causa “contenuta”, o più recente, quella rubricata al n. 359/2010 e proposta dinanzi al Tribunale di Napoli senza che per quest’ultima, iniziata dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, dovesse valere il diverso e novellato termine semestrale.

Per ciascuna causa non potevano valere distinti termini di impugnazione e distinti momenti in cui si sarebbe registrato il passaggio in cosa giudicata.

Il motivo è infondato.

1.1. La continenza disciplinata dall’art. 39 c.p.c., comma 2, presuppone la pendenza di due cause, di cui una “continente”, davanti a giudici diversi, ed essa si pone come uno dei criteri di spostamento della competenza, nei termini di cui agli artt. 31-36 c.p.c., di una delle due cause in quanto peculiare ipotesi di connessione tra cause.

Alla pronuncia sulla continenza si accompagna uno spostamento della competenza in applicazione del meccanismo della traslatio proprio delle cause connesse il quale è destinato a lasciare in vita la causa “attratta” che viene come tale conosciuta dal giudice, nel simultaneo processo che origina dalla riunione, insieme alla causa “attraente” e rispetto alla quale presenta parziali elementi in comune che ne impongono la trattazione congiunta.

L’indicato meccanismo, sostenuto nella sua operatività dalla parziale identità di questioni poste dalle due cause, non comporta però che ciascun giudizio riunito perda la propria autonomia.

1.2. Secondo orientamento di questa Corte che, costante, si è espresso negli anni, la riunione formale di più cause connesse lasciando immutata la posizione delle parti in ciascuna di esse senza che le statuizioni riferite ad un processo si ripercuotano sull’altro, non altera l’autonomia delle relative domande e, quindi, delle relative decisioni, con la conseguenza che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunzie quante sono le cause decise e ciascuna pronunzia è soggetta al rispettivo regime di impugnazione, con il solo limite di temperamento segnato dalla finalità di evitare un inutile aggravio degli oneri processuali ed un vulnus al diritto di difesa (Cass. 18/05/1996, n. 4605; Cass. 05/04/2006, n. 7871; Cass. 13/07/2011, n. 15383; Cass. 08/10/2019, n. 25083; Cass. 27/06/2019, n. 17236; vd.: Cass. 26/02/2021, n. 5434).

1.3. La Corte d’Appello di Napoli investita dell’impugnazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel distinguerne i capi relativi ai rapporti processuali insorti prima e dopo il 4 luglio 2009 – data, quest’ultima, di entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 46 del 2009, facendo applicazione delle norme del giudizio ordinario di cognizione ratione temporis per ciascuno applicabile, ha dichiarato, limitatamente a quanto viene in rilievo nello scrutinio del primo motivo di ricorso, l’inammissibilità del motivo di appello proposto oltre il termine semestrale di cui alla L. n. 69 cit., art. 46, comma 17, che ha novellato l’art. 327 c.p.c., relativamente alle domande introdotte per citazione del 30 dicembre 2009.

La Corte partenopea ha rilevato che l’appello avverso la sentenza pubblicata il 30 luglio 2012 è stato proposto il 30 ottobre 2014 e quindi ben oltre il termine semestrale di cui al novellato art. 327 cit. e che, come tale, resta inammissibile perché tardivo.

Tanto è valso, partitamente, per il secondo motivo di appello relativo al capo della sentenza che aveva dichiarato la prescrizione alla data del 30 dicembre 2009, in cui era stato introdotto il secondo giudizio, dei diritti di credito fatti valere da ***** solo nel secondo giudizio nei confronti del Comune di Napoli e degli altri – ***** S.p.A. e le contumaci ***** S.p.A., ***** – che non erano invece parti del primo giudizio.

1.4. Per gli indicati contenuti, la sentenza di appello fa corretta applicazione del principio indicato nel ritenere che i giudizi riuniti per continenza ex art. 39 c.p.c., comma 2, restano autonomi e come tali assoggettati a distinti termini di impugnazione anche là dove tanto sia esito del diacronico succedersi nel tempo delle diverse discipline del giudizio ordinario di cognizione.

1.4.1. Di contro a quanto dedotto dal ricorrente, il nesso di continenza o connessione tra cause non vale a diversamente concludere, unificando la regola processuale diretta ad individuare il termine di impugnazione dell’accertamento giudiziale di ciascuna causa riunita e, quindi, quello il cui decorso segna il passaggio in “cosa giudicata” dell’accertamento.

1.4.2. Ne’ può valere a diversamente ritenere l’esigenza di temperamento del principio di autonomia dei giudizi, più sopra indicata a definizione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, allo scopo di evitare un inutile aggravio degli oneri processuali nel rispetto del diritto di difesa (in termini: Cass. 11/06/2012, n. 9440).

1.4.3. L’applicazione del più ampio termine di impugnazione, quello annuale, previsto dall’art. 327 c.p.c., ante novella n. 69 del 2009 e da valere per il giudizio, riunito, introdotto nel 1991, determinerebbe infatti, e per converso, una evidente compressione dei diritti di difesa dell’altra parte, tenuta ad attendere il decorso del più ampio lasso temporale per ottenere l’intangibilità del giudicato sull’accertamento a sé favorevole.

2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 306 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto che la difesa della ricorrente non avesse impugnato tempestivamente la parte della sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato l’estinzione del processo e tanto perché vi era stata riassunzione del giudizio interrotto da parte di difensore, l’avvocato Passaro, privo di ius postulandi.

La ricorrente aveva impugnato in appello il capo relativo all’estinzione e all’esito spettava al giudice d’appello valutare se vi fossero ragioni di merito, o processuali, ostative alla dichiarazione di estinzione rilevabili d’ufficio, come la tardività dell’eccezione di estinzione introdotta nel processo dopo anni da una parte contumace, quale era stato C.S..

La Corte di appello aveva dichiarato l’inammissibilità, in accoglimento dell’eccezione, ex art. 342 c.p.c., del motivo relativo al capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio promosso il 23 gennaio 1991, per avere ***** tardivamente riassunto la causa dopo il provvedimento di interruzione del 22 maggio 2001.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile l’appello per avere la ricorrente impugnato parzialmente la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inefficace per mancato consenso del Comune la cessione del ramo d’azienda del 29 settembre 1988 e quindi nullo, per mancanza di oggetto, il successivo atto di risoluzione consensuale della cessione senza contestare la seconda ratio del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la cessione del ramo d’azienda soggetta alla disciplina di cui alla L. n. 2246 del 1865, art. 9, all. E) che richiede la previa adesione della p.A., per un consenso non era mai intervenuto, oltre al carattere “personale” degli appalti che ne preclude l’automatica cessione anche in applicazione della normativa antimafia di cui alla L. n. 575 del 1996.

La Corte d’Appello nel dichiarare l’inammissibilità del motivo di appello non ne aveva correttamente apprezzato il contenuto con cui veniva impugnato il capo della sentenza di primo grado che faceva valere l’inapplicabilità dell’art. 2558 c.c..

Non era stato considerato che l’intero secondo motivo era dedicato all’applicabilità della norma ed alle ragioni per le quali si riteneva non necessario il consenso espresso dalla p.A. alla cessione con impugnazione della sentenza di primo grado.

Tanto valeva là dove la Corte di merito aveva ritenuto che le convenzioni di cessione e di risoluzione avrebbero avuto, per legge e volontà delle parti, il carattere di contratti a prestazioni infungibili e quindi esclusi dalla successione dei contratti in conseguenza della cessione d’azienda.

L’efficacia della cessione del ramo di azienda era subordinata dalle parti alla sola condizione sospensiva del mancato esercizio da parte del Comune di Napoli della facoltà prevista dall’art. 2558 c.c., entro il termine di tre mesi dalla notizia del trasferimento da effettuarsi dalla cedente.

4. I motivi secondo e terzo si prestano a congiunta trattazione ed entrambi si espongono ad un giudizio di inammissibilità sia a norma dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, sia perché, non cogliendo le rationes decidendi poste a fondamento delle conclusioni raggiunte dal primo giudice, lasciano, per quanto non impugnato in modo specifico in appello, irretrattabile l’accertamento operato in primo grado.

Le censure denunciano infatti la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 342 c.p.c., attribuendo al giudice di appello di avere interpretato in modo erroneo i motivi di impugnazione ritenendo non gravati “tutti” i capi della sentenza del tribunale.

4.1. La sentenza della Corte d’Appello di Napoli fa corretta applicazione del principio, consolidato nelle affermazioni di questa Corte, secondo il quale la specificità dei motivi di appello va commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile là dove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza (Cass. 27/01/2014, n. 1651).

La specificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c., per la rituale proposizione dell’atto di appello, esige, infatti, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell’appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. 27/10/2014, n. 22781; Cass. SU 09/11/2011, n. 23299).

Sull’indicato solco vero è che poi non sono ammissibili “impugnazioni implicite” evidenza destinata a valere, nella fattispecie in esame, per quella parte del ricorso per cassazione in cui il ricorrente deduce che con il terzo motivo di appello egli non aveva fatto altro che ribadire l’operatività dell’art. 2558 c.c., con richiamo ad una decisione assunta dal Consiglio di Stato (n. 761 del 1995).

Il ricorrente nell’esporre che, in considerazione della espressa volontà delle parti dedotta nella convenzione, sarebbe stata “conseguenza automatica ritenere che era stata impugnata la parte della motivazione della statuizione di primo grado che riteneva non intervenuta la cessione per effetto delle prestazioni infungibili dedotte nell’atto di cessione” e, ancora, che “sul piano ricostruttivo dell’oggetto del giudizio di appello, la censura relativa ad un capo della sentenza (nel caso di specie quello con il quale la Corte ha ritenuto non efficace la cessione del ramo d’azienda nei confronti del Comune di Napoli) investa l’intero capo” (pp. 19 e 20 ricorso), non fa altro che reiterare argomenti che sono stati correttamente disattesi dall’impugnata sentenza, per gli indicati principi, senza proporne di nuovi in grado di superare le conclusioni del giudice di appello o di far mutare indirizzo a questa Corte.

4.2. Quanto non è stato impugnato nei termini di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., pone al sindacato di questa Corte l’ulteriore conseguenziale questione del giudicato interno formatosi sugli accertamenti di fatto che sostengono le diverse rationes decidendi della sentenza impugnata in appello e che, non attaccate in secondo grado, sono divenute, ormai, irretrattabili e non più censurabili nel successivo giudizio di legittimità.

4.3. Resta fermo, quindi, quanto alla struttura dei proposti motivi che nella dedotta erroneità della sentenza impugnata essi difettano, in violazione del principio dell’autosufficienza, dei contenuti dell’atto di appello che si vogliono male intesi dal giudice di secondo grado, essendo precluso nel giudizio di legittimità procedere ad integrazioni che vadano al di là della mera verifica delle deduzioni contenute in ricorso.

Il riconoscimento al giudice di legittimità del potere di cognizione diretta del fatto processuale non determina il venir meno della necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito per la proposizione del ricorso per cassazione anche là dove si denuncino errores in procedendo con onere della parte di rispettare il principio di autosufficienza corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (Cass. SU 22/05/2012, n. 8077, in motivazione, p. 8 sub par. 4.2.; vd. Cass. n. 14065 del 2008).

E così, segnatamente.

4.4. Quanto al secondo motivo del ricorso principale là dove ***** deduce che la Corte territoriale avrebbe “ignorato che gran parte dell’appello” investiva la dichiarazione di estinzione del giudizio r.g. n. 757 del 1991, introdotto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sicché doveva ritenersi errata la statuizione di appello che non avrebbe riconosciuto tale dato, non si fa carico, per il principio di autosufficienza, di dettagliare il motivo riportando i contenuti della censura.

La Corte partenopea non ha, poi, in ogni caso, ignorato la questione della estinzione del giudizio per poi mancare di vagliarne modi e termini di introduzione nel giudizio di appello.

Tanto vale per il sindacato di “merito” che la ricorrente vorrebbe difettare in grado di appello in ordine alla tempestività della eccezione di estinzione, in un regime ancora segnato dalla iniziativa di parte ante la novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 15, lett. c), che sola ha sostituito, prevedendo l’operatività di diritto ed il rilievo ufficioso dell’estinzione, dell’art. 307 c.p.c., u.c..

I giudici di appello hanno poi ritenuto che ***** non ha impugnato due delle autonome rationes decidendi che sostengono la pronuncia di estinzione in primo grado, non gravando i capi della sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva stabilito: a) l’intervenuta “revoca implicita del mandato” conferito all’Avvocato Passaro, autore dell’atto di riassunzione che è stato dichiarato, per tale ragione, inesistente; b) la “ritualità della pronuncia di estinzione del giudizio” da parte della sentenza n. 1043/2011 della Corte d’Appello di Napoli, resa in un procedimento connesso.

L’appellante ***** aveva invece condotto il focus della proposta impugnazione sul differente tema della “sussistenza di poteri in capo al Presidente del CdA P.P.” (motivazione sentenza di appello, p. 11) obliterando, nel rilievo della Corte napoletana, quello toccato nella sentenza di primo grado sulla revoca implicita del mandato difensivo all’Avvocato Passaro, che aveva riassunto il giudizio il 25 marzo 2002 senza averne i poteri.

4.5. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva poi statuito l’inefficacia della cessione in ragione di più autonome argomentazioni delle quali, due, non erano state impugnate in appello: a) così per il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 9, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l’amministrazione interessata, resta valido finché la prestazione non sia completamente eseguita; b) così per la non applicabilità del divieto di automatica cessione anche in ragione della normativa antimafia.

I relativi motivi sono per gli indicati contenuti inammissibili.

5. Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato.

6. Il ricorso in via incidentale e condizionata proposto dal Comune di Napoli – con cui si fa valere il difetto di legittimazione attiva del Consorzio ricorrente, il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario – resta assorbito.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso principale ed assorbito l’incidentale proposto dal Comune di Napoli, condanna il ricorrente a rifondere a ***** S.r.l., C.S. ed il Comune di Napoli le spese di lite che liquida, quanto ai primi due, per ciascuno, in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, e quanto al terzo in Euro 5.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge, con distrazione, quanto a quelle liquidate per C.S., in favore dell’Avvocato Luca Pescatore, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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