LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36003-2019 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNALUISA MONACO;
– ricorrente –
contro
D.S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVAN BATTISTA MARTINI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GENOVESI (STUDIO LEGALE MARASCIO) rappresentata e difesa dall’avvocato BENINO MIGLIACCIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 533/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO ANIENDOLA.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 15 febbraio 2019, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ordinato a Poste Italiane Spa di provvedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con D.S.P. con decorrenza dal 15 dicembre 2009 e pronunce conseguenziali;
2. la Corte territoriale si è pronunciata nella contumacia della società, dopo aver rilevato che l’atto di appello era stato notificato mediante PEC;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso del 27 novembre 2019 la società soccombente con unico motivo, illustrato da memoria; ha resistito con controricorso la D.S.;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso è inammissibile per decadenza dell’impugnazione proposta oltre il termine, previsto) dall’art. 327 c.p.c., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
irrilevante la circostanza che la sentenza d’appello sia stata pronunciata nella contumacia di Poste Italiane, atteso che non viene specificamente dedotta e provata la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 327 c.p.c., comma 2, ovvero sia che la parte contumace dimostri “di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292”; al contrario la stessa parte ricorrente deduce alla pag. 4 del ricorso che la società non si costituiva nel giudizio di appello “per mero disguido”;
inconferenti i richiami di precedenti di questa Corte che non si attagliano alla fattispecie;
resta assorbita ogni questione relativa alla nullità della procura conferita per il ricorso per cassazione così come quella concernente l’inammissibilità della formulazione del motivo;
2. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. Benino Migliaccio che si è dichiarato antistatario; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con attribuzione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021