Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27989 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2465-2020 proposto da:

ANAS SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCIONE. N 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PALOMBI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO N. 95 LOTTO C. SC. A, presso lo studio dell’avvocato DONATO CICENIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4006/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra D.S.A. ed ANAS Spa a decorrere dal 13 dicembre 2001, condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 3 motivi; ha resistito con controricorso D.S.A.;

3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;

4. risulta depositato, con istanza congiunta dei procuratori delle parti, “verbale di conciliazione in sede sindacale” sottoscritto in data *****.

CONSIDERATO

che:

1. la definizione della lite in sede sindacale, di cui i difensori delle parti concordemente hanno dato atto, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata” (Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018);

2. sulla regolamentazione delle spese, i difensori istanti hanno inteso esplicitamente richiamare quanto contenuto nell’accordo, nel senso che le parti hanno convenuto sulla integrale compensazione circa “le spese legali del giudizio di cassazione”, per cui non occorre provvedere;

3. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo, comma 1- bis; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS. UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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