Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27996 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17778-2018 proposto da:

F.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ISIDORO CHERUBINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO CARBONETTI;

– controricorrente –

contro

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA;

– intimato –

AMUNDI SGR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO CAMOZZI, MASSIMO NESPOLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato ISIDORO CHERUBINI, che la rappresenta e difende;

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO CARBONETTI;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7740/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

che:

1. – F.M.L. ricorre per tre mezzi, nei confronti di Unicredit S.p.A. e di Pioneer Investment Management SGR p.a., contro la sentenza del 5 dicembre 2017 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda volta al risarcimento del danno, quantificato in Euro 220.000,00, oltre accessori, subito a causa dell’inadempimento delle convenute, le quali, nell’esecuzione di un contratto di intermediazione e gestione di portafoglio, avevano consigliato l’acquisto e comunque omesso di consigliare la vendita di obbligazioni *****, fallita nel settembre 2008.

2. – Unicredit S.p.A. resiste con controricorso.

3. – Amundi S.G.R. S.p.A., subentrata all’altra originaria convenuta, resiste con controricorso, seguito da memoria, contenente ricorso incidentale condizionato, al quale a propria volta resistono con controricorso la ricorrente e Unicredit S.p.A..

CONSIDERATO

che:

4. – Il primo mezzo denuncia illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Tuf, comma 1, e art. 23 Tuf, comma 6, dell’art. 1218 c.c., nonché del Regolamento Consob n. 11.522 del 1998, artt. 26 e 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver respinto l’appello inapplicazione del principio della ragione più liquida, ragione ravvisata nel difetto di prova del nesso di causalità tra l’inadempimento addebitato agli intermediari finanziari ed il danno allegato dalla F., quantunque il sistema di norme e principi imperativi tipizzati dal legislatore nell’ambito dei rapporti tra intermediari finanziari e risparmiatori imponesse alla Corte d’appello di prendere in esame gli elementi della fattispecie risarcitoria in via prioritaria, di guisa che il giudice giammai avrebbe potuto invertire l’ordine di esame degli elementi della fattispecie, tanto più che la sussistenza del nesso di causalità andava presunta e, in ogni caso, la sentenza impugnata aveva errato ad affermare che l’originaria attrice avesse venduto i titoli *****.

Il secondo mezzo denuncia illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame della sussistenza dell’inadempimento colposo delle convenute nella gestione e consulenza riguardo ai titoli in discorso, nonostante la decisività del fatto.

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del principio della ragione più liquida e del combinato disposto dell’art. 276 c.p.c., e dell’art. 111 Cost., osservando che il menzionato principio presupporrebbe che non ci si trovi di fronte a discipline legali tipiche e con formanti l’onere e le valutazioni probatorie.

Ritenuto che:

5. – Il collegio reputa insussistenti i presupposti per la decisione camerale sicché occorre disporre il rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

dispone il rinvio del ricorso alla pubblica udienza della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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