Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27997 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12100-2020 proposto da:

E.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3148/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, E.S.M., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Bologna impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

il ricorrente aveva riferito di essere nato e vissuto in Nigeria nel villaggio di ***** e di aver avuto due figli da una stabile relazione con B.E., osteggiata dalla famiglia della ragazza; che sette anni prima nel 2000 era stato aggredito con una bottiglia da due fratelli della ragazza, allora diciassettenne, senza che la polizia a cui si era rivolto desse seguito alla denuncia; che un ulteriore episodio era occorso nel 2015 in occasione delle elezioni presidenziali, che contrapponevano il partito PDP a cui lui apparteneva, e il partito *****, a cui appartenevano i familiari della ragazza; che il fratello della ragazza aveva innescato un conflitto a fuoco in cui era rimasto ucciso, al pari di un cugino del richiedente asilo; che dopo la vittoria del partito *****, era fuggito dalla Nigeria temendo le ritorsioni dei familiari della compagna;

il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

l’appello proposto da E.S.M. è stato rigettato dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22.11.2019;

avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso E.S.M., con atto notificato il 6.5.2020, svolgendo quattro motivi;

l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria dell’11.6.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11, lett. e) ed f), nonché carenza e lacunosità della motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta dello status di rifugiato non riuscendo ad individuare persecuzioni per tendenze e stili di vita e senza argomentazione alcuna;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a), agli artt. 2, 3, 5, 8, 9 CEDU, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, e lamenta il rigetto della richiesta di protezione sussidiaria, asseritamente effettuato senza alcuna valutazione sulla sussistenza del rischio di danno grave;

con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e b), agli artt. 3 e 7 CEDU, e lamenta che il rigetto della domanda di protezione sussidiaria è stato emesso sulla base di un giudizio prognostico futuro e incerto e non già sulla base della valutazione dello stato effettivo e attuale delle condizioni della Nigeria, così escludendo un pericolo generalizzato;

con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4, e lamenta il rigetto della protezione umanitaria in difetto di un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine;

con riferimento alla doglianza proposta con il terzo motivo di ricorso la Corte bolognese si è limitata ad affermare, senza indicare le proprie fonti, che nella regione dell'*****, non sussisteva una situazione di conflitto armato interno tale da indurre rischi di danno grave alla persona per il solo fatto di soggiornarvi;

il ricorrente, nel criticare la decisione, riporta quale fonte informativa un rapporto ufficiale della Farnesina, finalizzato a fornire informazioni di carattere turistico per i viaggiatori italiani, che non contiene alcuna informazione specifica relativa all'*****, e che per gli altri Stati del Delta del Niger fornisce informazioni sui rischi per cittadini stranieri, imprese straniere, piattaforme petrolifere, nonché su atti di pirateria in prossimità delle coste e riferisce di scontri fra gruppi armati nel contesto di faide locali che possono sfociare in atti di violenza indiscriminata verso civili;

si è delineato nelle decisioni di questa Corte un contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della violazione del dovere di cooperazione istruttoria e di specifica indicazione delle fonti informative consultate da parte del giudice della protezione internazionale e, in particolare, circa la necessità in capo al ricorrente nel denunciare con il ricorso in sede di legittimità il predetto vizio di corredare, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, la propria doglianza con l’indicazione delle COI country origin information alternative che sostengono le sue deduzioni;

tale contrasto è stato segnalato e illustrato con le ordinanze interlocutorie di questa Sezione n. 12584, 12585 e 12586 del 9.3-12.5.2021, a cui si fa integrale richiamo;

pertanto non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, e che il ricorso deve essere rimesso alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte:

rimette il ricorso alla pubblica udienza della Sezione Prima ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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