LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 294-2019 proposto da:
P.G., rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA EMANUELE FILIBERTO N 166, presso lo studio degli avvocati ANTONIO CORVASCE, e SOFIA PASQUINO;
avvpalmisano.pec.it;
– ricorrente –
contro
COMUNE GUARDAVALLE, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA ATTINA’, e con la medesima elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, Pec:
francesca.attina.avvocaticatanzaro.legalmail.
Giovannipasqualemosca.ordineavvocatiroma.org;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2013/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
1. P.G., con atto di citazione del 27/10/2004, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro il Comune di Guardavalle per far valere la responsabilità del medesimo ai sensi dell’art. 2051 c.c. e subordinatamente dell’art. 2043 c.c. in relazione ad un sinistro stradale verificatosi su una strada di proprietà comunale. Espose che in data *****, mentre percorreva una strada sterrata ma aperta al pubblico transito, adiacente il lungomare, e cercava di schivare pietre presenti sul selciato, era caduto in una buca non segnalata coperta da una fitta vegetazione ed aveva riportato danni alla persona e al mezzo, tali da richiedere il ricorso al presidio ospedaliero di *****.
2. Nel contraddittorio con il Comune convenuto che eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere proprietario della strada oggetto del sinistro, la causa venne istruita con CTU medico-legale e prove testimoniali e decisa dal Tribunale adito, con sentenza n. 52 del 2013, nel senso dell’accoglimento della domanda e della condanna del Comune a risarcire la somma di Euro 25.256,7, oltre accessori e spese. Il Tribunale ritenne provato il nesso causale tra la caduta e le particolari condizioni della strada e che il Comune non avesse fornito prova liberatoria costituita dal caso fortuito, così integrandosi la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.
3. A seguito di appello del Comune, che ribadì il proprio difetto di legittimazione passiva, l’assenza di prova del nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi e la mancata osservanza, da parte del danneggiato, delle norme di comune prudenza che avevano determinato l’interruzione del nesso causale o comunque il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c., la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 2013 del 2017, ha accolto l’appello ritenendo, con una prima ratio decidendi, fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in mancanza di prova della natura pubblica della strada e della sua fruibilità da una collettività indeterminata di persone.
Fermo l’accoglimento dell’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, la Corte d’Appello ha aggiunto, per completezza, che il giudice di prime cure aveva erroneamente escluso l’ipotesi del caso fortuito, costituita dalla colpa del danneggiato, in quanto dall’insieme degli elementi probatori raccolti non poteva ritenersi provato il nesso causale tra il bene in custodia e la stradella, essendo piuttosto evidente che le condizioni del luogo, il terreno impervio, discontinuo e con presenza di fossi avrebbe dovuto indurre il P. a non lasciare la già impervia via per avventurarsi lateralmente. Conseguentemente la Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento della vittima avesse inciso nel dinamismo causale del danno interrompendo il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso, in conformità con il consolidato orientamento di questa Corte. Conclusivamente la Corte territoriale ha accolto l’appello condannando il P. alle spese del doppio grado del giudizio.
4. Avverso la sentenza P.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito il Comune di Guardavalle con controricorso.
5. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla natura pubblica della strada oggetto di causa il ricorrente si duole che l’impugnata sentenza abbia omesso di considerare che, dalle risultanze istruttorie, emergeva in modo chiaro la natura pubblica della strada.
A sostegno del motivo il ricorrente indica vari elementi acquisiti agli atti, quali prove testimoniali e la relazione del tecnico comunale, dai quali avrebbe dovuto desumersi la natura pubblica della stradella ricorrendo tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini di tale qualificazione quali l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di persone, considerati uti cives, l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse, anche per la sua funzione di collegamento con la pubblica via, la presenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico.
2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 2051 c.c. – il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui avrebbe fornito una inesatta ricostruzione dello stato dei luoghi, omettendo di valutare la presenza di pietre sul selciato e di considerare la dinamica del sinistro quale ricostruita dai testi e confermata dalla CTU. In ragione della presenza di chiari elementi di prova, ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello, operando con un ragionamento presuntivo, avrebbe dovuto concludere per la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c.
1-2 I primi due motivi di ricorso sono volti a rappresentare un’omessa valutazione delle prove raccolte sia in relazione alla natura pubblica della strada in cui è occorso l’incidente sia in relazione alla mancata valutazione della presenza di pietre sul selciato. Entrambe le censure fuoriescono dal disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ai sensi del quale l’unico vizio denunciabile è l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo. Se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione dal giudice l’omesso esame di elementi istruttori – qui puntualmente evocato non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Sul punto il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 6-L n. 28887 dell’8/11/2019, Cass., U, n. 34476 del 27/12/2019).
Peraltro il motivo sarebbe anche infondato in quanto nel caso di specie il giudice non ha affatto omesso di valutare gli elementi probatori acquisiti in giudizio ma, all’esito di un compiuto esame dei medesimi, ha concluso sia per la mancanza di prova della natura pubblica della strada a fronte di una pista sterrata, nata spontaneamente negli anni 70 ed utilizzata nel periodo estivo dai turisti per recarsi al mare, sia per l’assenza di prova del nesso causale tra le condizioni della strada e la caduta, valorizzando piuttosto il comportamento colposamente imprudente del P. idoneo ad escludere la responsabilità dell’ente.
3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – il ricorrente lamenta, in modo del tutto aspecifico, che la sentenza abbia fatto malgoverno dei principi desumibili dall’art. 2051 c.c. e dall’orientamento ormai consolidato di questa Corte.
3.1 Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità e dunque non conforme alle statuizioni di questa Corte secondo le quali “In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la “ratio decidendi” della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Suprema Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento (Cass., 6-2 n. 5001 del 2/3/2018; Cass., U, n. 23745 del 28/10/2020).
4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. In ragione dell’alterno esito del giudizio di merito la Corte ritiene sussistere motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In ragione dell’alterno esito del giudizio di merito si dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
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