Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28033 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14126-2019 proposto da:

V.C., rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO FERRO, e ALESSANDRO GRAZIANI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, pec:

Umberto.ferro.venezia.pecavvocati.it, alessandro.graziani.avvocato.pe.it;

– ricorrente –

contro

T.A., rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO BIAGINI, ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio del medesimo in VIA MONTE ZEBIO 30, pec:

alfredobiagini.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

nonché contro *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2978/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. V.C., con atto di citazione del 19/4/2012, convenne davanti al Tribunale di Venezia D.T.A., quale proprietaria di un immobile sito in *****, soprastante l’appartamento di proprietà dell’attore, chiedendo accertarsi la responsabilità della convenuta per la fuoriuscita di acqua dal suo appartamento che aveva determinato l’allagamento dell’immobile sottostante e procurato ingenti danni con visibile nocumento delle pareti e delle parti murarie, dell’impianto elettrico, degli infissi e del mobilio, per un importo non inferiore ad Euro 25.000.

La D.T. si costituì in giudizio rilevando la mancata prova del nesso causale tra i comportamenti addebitati ed il danno e l’assenza di prova delle cause della fuoriuscita d’acqua, ipotizzando che la responsabilità fosse addebitarle al condominio di cui chiese ed ottenne la chiamata in causa. Il condominio si costituì in giudizio respingendo ogni addebito ed affermando che la causa dei danni doveva essere ascritta alla sola D.T..

2. Il Tribunale adito, all’esito di una istruttoria, rigettò la domanda per mancata prova del fatto e della riconducibilità dell’evento a fatto e colpa della D.T., anche alla luce della circostanza emersa di una denuncia di danni effettuata dal condominio alla propria compagnia di assicurazione che lasciava ipotizzare una diversa eziologia del danno.

3. La Corte d’Appello di Venezia, adita dal V. affinché la sentenza di primo grado fosse riformata nel senso dell’accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c., con la conseguente affermazione di responsabilità del custode, ha, con sentenza n. 2978 del 2/11/2018, rigettato l’appello, affermando, per quanto ancora qui di interesse, che il V. aveva formulato in primo grado una domanda ai sensi dell’art. 2043 c.c. e solo in appello aveva modificato la causa petendi nell’art. 2051 c.c.; ne consegue che non era la convenuta a doversi liberare dalla presunzione di responsabilità del custode ma l’attore a dover provare il nesso di causalità, prova che era mancata; inoltre la Corte territoriale ha ritenuto che, in assenza di allegazioni e prove, correttamente il giudice di primo grado avesse apprezzato la denuncia posta in essere dal condominio alla propria assicurazione dalla quale si evinceva una causa assolutamente differente del danno, peraltro risarcito dalla compagnia.

4. Avverso la sentenza V.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, T.A., erede di D.T.A. e il *****.

5. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., in vista della quale V.C. e T.A. hanno presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione dell’art. 2051 c.c. anche in relazione all’art. 113 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto che la domanda originaria non fosse stata introdotta in relazione alla responsabilità ex art. 2051 c.c. ma con riguardo all’art. 2043 c.c. quando l’attore non aveva né addebitato alla D.T. un comportamento colposo o doloso né omesso di indicare nella domanda tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., sicché il giudice avrebbe fatto malgoverno del potere attribuitogli ex art. 113 c.p.c. inquadrando l’azione in una diversa fattispecie.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 113 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 3, carenza di motivazione – il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto inammissibile la diversa qualificazione della domanda ai sensi dell’art. 2051 c.c. quando egli avrebbe offerto tutti gli elementi, fin dall’atto introduttivo del giudizio, per applicare la suddetta disposizione in ragione del principio iura novit curia.

1-2. I primi due motivi evocano una pretesa violazione dell’art. 2051 c.c. declinata sia con riguardo all’art. 360, comma 1 n. 3 – in relazione all’art. 113 c.p.c. – sia con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Entrambe le censure sono inammissibili.

La censura di violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 113 c.p.c. prospetta una inammissibile applicazione del principio iura novit curia.

Tale principio, come è noto, deve coordinarsi con il divieto di “ultra” o “extra” petizione di cui all’art. 112 c.p.c. di guisa che il giudice, richiesto di pronunciarsi su un caso di responsabilità aquiliana, non può qualificare la fattispecie altrimenti che nei termini di cui all’art. 2043 c.c., non potendo andare “ultra petita partium”.

Il giudice ha, peraltro, con proprio accertamento di merito, escluso che l’attore avesse introdotto gli elementi di una responsabilità da cose in custodia, sicché era proprio precluso al giudice poter operare un mutamento della qualificazione.

Il ricorrente pretende di configurare una domanda ex art. 2051 c.c. che è stata, invero, introdotta con una inammissibile mutatio libelli solo in grado di appello, con la conseguente sua radicale inammissibilità. La giurisprudenza consolidata di questa Corte statuisce infatti che, qualora l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna ai sensi dell’art. 2051 c.c. a meno che egli non abbia, sin dall’atto introduttivo del giudizio, enunciato in modo sufficientemente preciso situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli (Cass., 2, n. 29212 del 6/12/2017; Cass., 3, n. 4446 del 25/2/2014). Circostanza, quest’ultima, espressamente esclusa dal giudice.

Ne consegue la conformità dell’impugnata sentenza al consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, anche alla luce dell’ulteriore insegnamento secondo il quale “Le azioni di responsabilità per danni di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. implicano sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolgono distinti temi di indagine: la prima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo o omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi mentre l’azione di responsabilità per danni da cose in custodia prescinde dal comportamento del custode, elemento estraneo alla fattispecie e il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio di cui al rapporto di custodia” (Cass., 3, n. 12329 del 6/7/2004; Cass., 3, n. 14622 del 23/6/2009). Quanto alla censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con la quale il ricorrente chiede di rilevare l’inesistenza della motivazione in ordine alla mancata qualificazione della fattispecie nei sensi dell’art. 2051 c.c., essa viola palesemente l’art. 366 c.p.c., n. 4 in quanto non contiene specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., 1, n. 24298 del 29/11/2016; Cass., 1, n. 16700 del 5/8/2020).

3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – il ricorrente contesta la valutazione delle prove che avrebbe privilegiato la testimonianza del convivente della D.T. rispetto a quella dell’idraulico F. e dell’interpello dell’amministratore del condominio.

3.1 Il motivo è palesemente inammissibile in quanto volto ad evocare una rilettura nel merito delle prove acquisite al giudizio in contrasto con il principio del libero convincimento del giudice, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. E’ noto che con la proposizione del ricorso per cassazione non è possibile rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass., 1, n. 24298 del 29/11/2016; Cass., 1, n. 16700 del 5/8/2020).

4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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