LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5537/2019 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI NAVIGATORI 7 SCALA L, presso lo studio dell’avvocato CARLO RECCHIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO POLIDORI;
– ricorrente –
contro
C.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA, 72, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI NAPOLI, che lo rappresenta e difende;
T.R., T.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA CORLEONE, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
C.F., AXA ASSICURAZIONI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7351/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/5/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21/11/2018 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dal sig. S.G. in relazione alla pronunzia – emessa su riuniti giudizi – Trib. Roma n. 13294 del 2013, di rigetto “per nullità dell’atto introduttivo per assoluta indeterminatezza tanto della causa petendi quanto del petitum” della domanda dal medesimo originariamente proposta nei confronti del sig. To.Ro. ed altri, di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’asserito inadempimento del medesimo – nella sua qualità di agente della società Toro Assicurazioni s.p.a., per avere “omesso di comunicare alla compagnia assicuratrice l’esistenza della precedente polizza” *****, che al medesimo aveva consegnato.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso i sigg. C.F.S. e F. e, con separato controricorso, i sigg T.R. e S., quali eredi del defunto sig. To.Ro..
L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1910 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia falsa applicazione dell’art. 1932 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “polizza infortuni… con la compagnia Toro Assicurazioni”, all'”intermediazione del sig. C.U.”, a “due infortuni nel ***** e nel *****”, all’atto introduttivo del 1 grado di giudizio, alla “sentenza n. 9088/1994” del Tribunale di Roma, alla “sentenza passata in giudicato n. 1139/1997", all'”atto di citazione notificato il 12.07.2000”, ad “altra polizza dell'*****”, a “quanto dichiarato e documentato dall’originario convenuto”, ad “altro atto di citazione” nei confronti dei “signori T.R. e T.S.”, alla “chiamata in garanzia della Axa Assicurazioni”, alle “memorie integrative ex art. 164 n. 5 c.p.c.”, alle “comparse conclusionali e repliche”, alla sentenza del giudice di prime cure, alla “copia della polizza ***** con timbro dell’Agenzia di Assicurazioni di To.Ro.”, alla “C.T.U. medico legale”, alla “polizza assicurativa Toro depositata”, alla “sentenza n. 13924/2013 (depositata nel fascicolo di appello)”, all’atto di appello, alla “memoria ex art. 164 c.p.c.”, alla “sottoscrizione della clausola E del contratto”, alla “consegna di tale seconda polizza”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove -in tutto o in parte- riprodotti (es., parte della “sentenza parziale n. 16991/2008”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.
E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.
Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Emerge evidente, a tale stregua, come l’odierno ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di controricorrenti sigg. C.F.S. e F.;
in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di controricorrenti sigg. T.R. e S., quali eredi del defunto sig. To.Ro..
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
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