Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28054 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35793-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., esercente l’attività agricola “coltivazioni miste di cereali e altri seminativi”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato VALERIA BISCARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BISCARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 497/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 497/02/2018, depositata il 17 luglio 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale del Molise ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, che aveva accolto il ricorso del contribuente C.G. contro l’accertamento sintetico dell’imponibile relativo all’anno d’ imposta 2008.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per la natura meramente apparente della sua motivazione.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per la palese contraddittorietà della sua motivazione.

2.1. Il primo ed il secondo motivo vanno trattati congiuntamente per la loro connessione e sono entrambi fondati ed assorbenti.

Come dedotto dalla ricorrente, la sentenza impugnata è motivata pressoché totalmente per relationem con quella di primo grado, avendo la CTR argomentato che “la decisione del primo giudice deve essere confermata in toto perché motivata in maniera articolata e, quindi, esente da vizi di sorta, pertanto le doglianze della parte appellante non sono assolutamente idonee a confutare la pronuncia della CTP di Campobasso. Nel caso di specie i primi giudici hanno accolto il ricorso sulla corretta individuazione della norma da applicare nel caso di specie trattandosi di soggetto svolgente attività agricola per la quale il reddito viene determinato in via forfettaria in base ai dati catastali e tale elemento è stato debitamente valutato dal Collegio giudicante, unitamente agli elementi giustificativi forniti dal contribuente.”.

Questa Corte ha già chiarito che la tecnica della motivazione della sentenza d’appello per relationem con quella appellata determina la mera apparenza, e quindi la nullità, della decisione di secondo grado, quando essa si limiti ad un’acritica condivisione della sentenza di prime cure: “In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.” (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; conforme Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, ex plurimis).

Inoltre, è stato precisato che “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure.” (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018).

Nel caso di specie, il mero generico richiamo alle doglianze di parte appellante, apoditticamente definite “assolutamente” inidonee a confutare la decisione della CTP, non rende conto di alcuna effettiva rilettura, da parte della CTR, delle ragioni della decisione di primo grado alla luce delle critiche di cui all’appello erariale.

Non è invero sufficiente, a determinare la natura non apparente della motivazione, il mero riferimento della motivazione resa dalla CTR alla “corretta individuazione della norma da applicare nel caso di specie”, sia perché a sua volta solo assertivo; sia perché, determinato per relationem solo con la valutazione del primo giudice e le deduzioni del contribuente, prescinde del tutto dalle critiche dell’appellante; sia perché, privo di ogni effettivo riferimento alle fonti del convincimento del giudicante, quindi espressivo esclusivamente della parte statica del giudizio, e non di quella dinamica attraverso la quale si è giunti ad emetterlo (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23/01/2006; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15964 del 29/07/2016; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 32980 del 20/12/2018).

La motivazione resa dalla CTR si palesa inoltre, come denunciato dalla ricorrente, contraddittoria in ordine all’apprezzamento delle critiche sollevate dall’Ufficio appellante, che inizialmente definisce dettagliate nella ricostruzione dei fatti di causa (pag. 1 della sentenza impugnata) e sufficientemente specifiche (pag. 2), concludendo tuttavia infine, in senso diametralmente opposto, che “Pertanto il Collegio condivide e fa propria la statuizione impugnata ribadendo che nessuna specifica censura è stata mossa dall’appellante Ufficio.”.

L’evidenza letterale della contraddizione non è ovviata dalla diversa interpretazione proposta dal controricorrente, secondo cui il riferimento al deficit di specificità dovrebbe essere inteso come una sorta di presa d’atto, nel merito, della mancanza di contestazioni erariali alle ragioni del contribuente.

Infatti, l’espressione assoluta (“nessuna specifica censura è stata mossa dall’appellante Ufficio”) utilizzata dalla CTR non sorregge tale interpretazione. E comunque la stessa circostanza che la motivazione lasci all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture, ne evidenzia l’inidoneità a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, e quindi la mera apparenza (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

Tanto premesso, va ricordato che, secondo questa Corte, ” La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Poiché, per le ragioni sinora indicate, nel caso di specie ricorrono tanto il vizio dell’apparenza, quanto quello dell’insanabile contraddittorietà interna, della motivazione, ciascuno dei quali è da solo sufficiente a determinare la nullità della sentenza impugnata, che va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo.

3.Resta assorbito il terzo motivo, con il quale l’Ufficio ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivo accolti e rinvia alla Commissione tributaria del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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