Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28055 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28691-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.D.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE SALVI, ROBERTO CORDEIRO GUERRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Don. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1 B.D.K. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze l’avviso di intimazione, notificato in data 2/5/2017, con il quale l’Ufficio, disconoscendo, in relazione all’atto di compravendita soggetto ad IVA con il quale la contribuente acquistava un immobile in Firenze, l’agevolazione “prima casa” perché mai emigrata all’estero, recuperava la maggiore imposta indiretta.

2 La CTP rigettava il ricorso escludendo l’applicabilità dell’agevolazione in quanto la contribuente era residente all’estero e non emigrata.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della accoglieva l’appello ritenendo, sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata, che la situazione del cittadino emigrato all’estero, espressamente prevista dalla norma, possa essere equiparata a quella del cittadino, mai emigrato, ma iscritto all’Aire.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo; la contribuente si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, allegata Tabella A), parte II, n. 21, del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte I, art. 1, comma 1, Nota II-bis, nonché dell’art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene l’erroneità della l’interpretazione della norma agevolatrice fatta dalla CTR in quanto non rispettosa della lettera della disposizione.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Il D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte I, art. 1, comma 1, Nota II-bis, richiamato dal D.P.R. n. 633 del 1972, allegata Tabella A), parte II, n. 21, riconosce l’agevolazione fiscale “prima casa” se “a)…l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza e, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano”.

2.2 E’ pacifico che B.D.K., residente negli Stati Uniti, ha acquistato la cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio con un cittadino italiano ma non è stata mai residente in Italia e, quindi, non è mai emigrata all’estero, né la stessa attualmente è residente in Italia. La contribuente e’, quindi, iscritta all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (Aire).

2.3 Si e’, quindi, al cospetto, come espressamente riconosciuto anche dagli stessi giudici di seconde cure, di una fattispecie non sussumibile in quella descritta dalla norma agevolatrice il cui chiaro ed inequivocabile testo – “cittadino italiano emigrato all’estero” – attribuisce il beneficio all’acquirente dell’immobile il quale si trova nelle condizioni di “emigrato” e cioè al cittadino italiano che abbia lasciato il proprio luogo d’origine dove risiedeva per stabilirsi all’estero.

2.4 Se la lettera della norma non presta il fianco ad interpretazioni diverse da quella secondo la quale il diritto alla fruizione del beneficio fiscale spetta al cittadino che ha lo status di emigrato, non può condividersi l’operazione ermeneutica di portata estensiva, asseritamente orientata in senso costituzionale, compiuta dal giudice di secondo grado che ha riconosciuto il beneficio anche al cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’Aire pur se non emigrato.

2.5 Va innanzitutto precisato che per costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 15407 del 2017, Cass. n. 4333 del 2016, Cass. n. 2925 del 2013, Cass. n. 5933 del 08/03/2013) in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.

2.6 L’interpretazione letterale non conduce ad alcuna irragionevole discriminazione tra i cittadini italiani emigranti all’estero e quelli semplicemente residenti all’estero.

2.7 La ratio della norma istitutiva del beneficio fiscale è quella incentivare il mantenimento di un collegamento tra la comunità nazionale e il cittadino che già ne abbia fatto parte e sia stato costretto ad espatriare per le necessità della vita (cfr. Cass. n. 15617 del 2014), siffatta esigenza non si ravvisa nel caso, come è quello di specie, di cittadino italiano che non ha mai risieduto in Italia ma sempre all’estero.

2.8 Il ricorso va, quindi, accolto con conseguente cassazione della sentenza; la causa, non essendo necessari approfondimenti in punto di fatto, va decisa con il rigetto dell’originario ricorso proposto da B.D.K..

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre quelle dei giudizi di merito vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito; rigetta il ricorso originario proposto dalla contribuente.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.100 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Dichiara compensate le spese relative alla fase di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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