Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28057 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 505-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L., S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL CONSOLATO 6, presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA VENETUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato DIEGO SABATINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 288/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con sentenza n. 46/2014, sez. 3, rigettava il ricorso proposto da S.M. e S.L. avverso gli avvisi di accertamento ***** per Irpef 2007 e ***** per Irpef 2007 Avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza 288/2018, sez. 2, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Hanno resistito con controricorso i contribuenti.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata laddove la stessa, ponendosi in contrario avviso con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ha ritenuto non applicabile la presunzione di ripartizione degli utili ai soci nel caso di una società a ristretta base sociale in quanto essa determinerebbe una illegittima praesumptio de praesunto.

Il motivo è manifestamente fondato.

Deversi riaffermare sulla questione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. (Cass. n. 15824 del 2016; Cass. n. 25271 del 2014).

Spetta pertanto ai soci, a fronte di tale presunzione, la dimostrazione della inesistenza dei ricavi o che gli stessi sono stati accantonati o reinvestiti. (ex plurimis Cass. n. 26132 del 2017; Cass. n. 14852 del 2014) La erronea mancata applicazione della presunzione in questione ha necessariamente inficiato l’accertamento e la valutazione dei fatti di causa da parte della Commissione regionale.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Molise, in diversa composizione, per nuovo giudizio in cui si dovranno osservare i principi dianzi riportati e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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