Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28058 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 855-2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 34, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DE LORENZO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4552/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 4309/17, sez. 29, rigettava il ricorso proposto da D.M. avverso svariati avvisi di intimazione relativi a tributi Irpef, Iva Irap, Tasse automobilistiche e diritti annui CCIAA riferibili ad anni vari dal 2003 al 2011.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4552/2018, premesso che per tutti i crediti tributari le relative cartelle erano state correttamente notificate, accoglieva parzialmente l’impugnazione ritenendo prescritto unicamente quello portato dalla cartella *****.

Avverso la detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta il mancato riconoscimento della prescrizione anche dei crediti portati dalle altre cartelle esattoriali sulla base delle quali erano stati emanati gli avvisi di intimazione in quanto non esiste un unico termine prescrizionale per tutti i tributi ma lo stesso varia a seconda di ciascuno di essi.

Il ricorso è fondato.

La Commissione regionale ha escluso la sussistenza della prescrizione riguardo ai crediti portati da 11 cartelle su 12 ritenendo che le intimazioni di pagamento erano state notificate nel termine di prescrizione decennale dalla notifica delle cartelle in questione.

La Commissione regionale ha applicato la prescrizione decennale a tutti i tributi oggetto di controversia, eccettuato uno, senza effettuare una specifica analisi in relazione a ciascun tributo.

E’ noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass. SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 930 del 2018; Cass. n. 11800 del 2018Cass. n. 33793 del 2019).

Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.

In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, ovvero altro termine breve.

Nel caso di specie l’avviso di intimazione non riguardava unicamente tributi erariali ma anche tributi locali quali tasse automobilistiche e tributi camerali in ordine ai quali la Commissione regionale avrebbe dovuto accertare l’effettivo termine prescrizionale.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio, in cui dovrà verificare l’esistenza o meno di diversi termini di prescrizione in relazione ai tributi posti a base delle varie cartelle di pagamento per cui è causa, e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla CTR Lazio in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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