Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28060 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11040-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PROMOCALABRIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3819/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza n. 71/2017, sez. 12, accoglieva il ricorso proposto dalla Primocalabria srl avverso l’atto di recupero della Amministrazione per un credito indebitamente utilizzato in compensazione.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Calabria che, con sentenza 3819/2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione per mancata allegazione della delega della firma per l’appello al funzionario che aveva sottoscritto l’atto processuale.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Non ha resistito con controricorso la società contribuente.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e decisa con motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione censura la pronuncia sostenendo che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 ed 11, nel caso di ricorso giurisdizionale il titolare dell’azione è l’Ufficio in quanto tale e non il titolare.

Il motivo è fondato Questa Corte ha già affermato quanto segue.

“Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio, nelle controversie di competenza delle commissioni tributarie, all’ufficio del ministero delle finanze – oggi ufficio locale dell’agenzia fiscale – nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore – Cass. n. 6338 del 2008 – o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze – Cass. n. 13908 del 2008; Cass. n. 3058 del 2008 -, senza necessità di speciale procura; laddove non è contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, le questioni relative agli effettivi poteri del firmatario dell’appello potrebbero porsi, per mera ipotesi, solo in chiave di non appartenenza del firmatario all’ufficio appellante o di usurpazione di tali poteri, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà; tale interpretazione è conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte richiamato anche dalla Corte costituzionale – oltre che da questa suprema Corte – S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, Cass. n. 22889 del 2006 -, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità; questa Corte ha altresì affermato che la legittimazione processuale dell’Ufficio locale trova fondamento nella disciplina regolatrice della materia, costituita dal D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, comma 2, che ha istituito le Agenzie Fiscali, rimandando allo Statuto la fissazione dei principi generali relativi all’organizzazione ed al funzionamento dell’Agenzia e nello Statuto e, poi, nel Regolamento di amministrazione delle Agenzie delle Entrate, che hanno stabilito che gli Uffici locali dell’Agenzia corrispondono ai preesistenti Uffici delle Entrate e che agli Uffici locali sono attribuite le funzioni operative ed, in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso; la legittimazione dell’Ufficio locale trae fondamento dalla norma statutaria delegata – Regolamento, art. 5, comma 1 -, esistente per effetto della norma delegante D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1; in conclusione, deve ritenersi ammissibile l’atto d’appello proposto dal competente ufficio dell’agenzia delle entrate, recante in calce la firma di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado”. (Cass. n. 28036 del 2009 conformi da ultimo Cass. n. 13292 del 2017; Cass. n. 1962 del 2018; Cass. n. 14932 del 2018; Cass. n. 2138 del 2019).

Nel caso di specie, non risultando dalla sentenza impugnata che era stata provata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio o l’usurpazione del potere, il ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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