Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28061 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12102-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8403/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 25258/15, sez. 9, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da T.G. ò avverso l’avviso di intimazione ***** per irpef 2000.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 8403/2018, accoglieva l’impugnazione dichiarando prescritto il credito erariale.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e decisa con motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce l’erroneità della sentenza impugnata, poiché vertendo la controversia su un credito erariale, il termine di prescrizione è decennale.

Il motivo è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. n. 32308 del 2019).

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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