Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28063 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12350-2019 proposto da:

BIG COLLECTION SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO ALBERTO 18, presso lo studio dell’avvocato ROSETTA VERGATI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8780/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 6776/16, sez 1, rigettava il ricorso proposto dalla Big Collection srl avverso l’avviso d’ accertamento ***** per Ires, Iva ed Irap.

Avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 8780/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di due motivi.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e decisa con motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere essa deciso sull’inapplicabilità della L. n. 44 del 2012, art. 8, in ragione del fatto che dopo l’emissione dell’avviso di accertamento era stata proposta l’azione penale.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., per motivazione contraddittoria ed illogica e quindi nulla.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata (vedi pag. 5) ha ritenuto l’appello inammissibile per mancanza di censure specifiche alla sentenza di primo grado e tale pronuncia è espressamente indicata nel dispositivo.

In prosieguo, la sentenza ha argomentato anche in ordine alla infondatezza del gravame. Trattasi di motivazione del tutto superflua essendo l’unica effettiva ratio decidendi costituita dalla pronuncia di inammissibilità.

La società ricorrente ha omesso di impugnare la predetta ratio decidendi costituita dalla inammissibilità del ricorso ed ha proposto censure solo nei confronti della motivazione nel merito del tutto priva di rilevanza.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, non avendo impugnato l’unica effettiva ratio decidendi.

In ragione del carattere processuale della pronuncia di inammissibilità non si dà corso alla richiesta riunione del presente procedimento con quelli recanti i numeri 13054/19 e 16901/19 Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo… Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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