Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28064 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1134-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MAURO SFERRAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

D.C.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DI LORENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

che:

1. con sentenza 27 giugno 2019, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di D.C.F. a fruire delle prestazioni del Fondo di Garanzia, in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della fallita ***** s.r.l. (in cui era transitato per effetto della scissione della precedente datrice D.I. s.r.l., del medesimo nucleo proprietario);

2. essa ravvisava la ricorrenza dei presupposti della L. n. 297 del 1982, art. 2, e del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, in particolare nell’ammissione dei suoi crediti allo stato passivo del fallimento, ritenendo irrilevante la contestazione dell’Inps, per disconoscimento (in esito ad accertamento ispettivo) della genuinità del rapporto di lavoro con la fallita (di un solo mese), in quanto a fini diversi (negazione del diritto della società fallita alla fruizione di sgravi contributivi per riassunzione del personale licenziato da D.I. s.r.l.), cui estranei i lavoratori, titolari di tutela da garantire loro effettivamente, in applicazione della responsabilità sociale del Fondo di Garanzia, pure subentrante nella quota di T.f.r. della precedente datrice D.I. s.r.l., ai sensi dell’art. 2112 c.c., secondo il regime circolatorio dell’azienda;

3. con atto notificato il 23 dicembre 2019 (13 gennaio 2020), l’Istituto ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1, 2, 3, 7 e 8, in riferimento agli artt. 2506-quater e 2112 c.c., per il riconoscimento del diritto del lavoratore alla percezione dal Fondo di garanzia della quota di T.f.r. maturata nei confronti della società scissa, precedente datrice di lavoro, in base alla sua ammissione allo stato passivo di una delle due neocostituite società beneficiarie, nonostante la solidarietà ex lege, con la società fallita, dell’altra società beneficiaria in bonis ( D.I. Immobiliare s.r.l.) della prima, per i crediti maturati a carico della società scissa, trattandosi di scissione totalitaria (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. in linea di diritto, a seguito dell’operazione di scissione per effetto dell’operazione di scissione totale, si realizza l’estinzione della società scissa con la continuazione dell’attività in capo alle beneficiarie, che assumono i diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita: sicché, in forza di tale scissione, i rapporti giuridici pendenti e preesistenti vengono di fatto interamente trasferiti alle società beneficiarie, posto che la società scissa cessa di esistere (Cass. 19 giugno 2020, n. 11984, in specifico riferimento all’applicabilità della L.Fall., art. 10, in tema di dichiarazione di fallimento, in presenza di scissione totalitaria di una società, fenomeno di tipo successorio della società scissa, in quanto estinta, tra soggetti distinti);

4. la questione posta è tuttavia nuova, avendo l’Istituto nei gradi di merito concentrato le sue difese esclusivamente sull’insussistenza del diritto dei lavoratori al pagamento del Fondo di Garanzia per la fittizietà del rapporto lavorativo alle dipendenze della società fallita per finalità di indebita fruizione di sgravi contributivi (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804) e avendo omesso di specificare in quale atto, in quali termini ed in quale fase del giudizio avrebbe prospettato la diversa questione di cui sopra (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2193);

5. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, distrazione in favore del difensore antistatario secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Inps alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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