Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28066 del 14/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30513/2018 proposto da:

NON PERFORMING LOANS S.P.A., IN LIQUIDAZIONE (“NPL” o la “Società”), in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, R.M., M.W.S., B.D., C.R., CE.BE., T.E., F.V., G.P.D., P.M.C., MA.RI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO DELLA VECCHIA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso lo studio dell’avvocato VINCENZA PROFETA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO MANCINI, GIOVINA DIPACE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE NON PERFORMING LOANS S.p.A., in liquidazione, P.M.C., F.V., G.P.D., R.M., B.D., T.E., C.R., CE.Be., M.W.S., MA.Ri. ricorrono, sulla scorta di due motivi, per la cassazione del decreto n. 3393/2018 della Corte di appello di Roma, con cui è stata rigettata la loro opposizione avverso il provvedimento con cui, in data 25 giugno 2013, la Banca d’Italia aveva inflitto loro sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 144 TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993) sia per carenze nella gestione, governo e controllo dei rischi da parte dei componenti del consiglio di amministrazione ( P., G., F. e T. per Euro 16.000,00 ciascuno; B. e R. per Euro 12.000,00 ciascuno) e da parte del Direttore generale ( MA. per Euro 16.000,00), integranti violazione dell’art. 107, comma 2, TUB nonché della Parte 1, cap. VI, delle Istruzioni di Vigilanza per Intermediari Elenco Speciale – Circolare 216/96 e successive modificazioni; sia per carenze nei controlli da parte dei componenti del collegio sindacale ( CE. per Euro 16.000,00; C. e M. per Euro 12.000,00 ciascuno), integranti la violazione delle stesse norme appena richiamate.

La corte di appello, ai sensi del D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, commi 3 e 5, ha ritenuto applicabile, sul piano sostanziale, la disciplina sanzionatoria contenuta nel TUB nella formulazione in vigore prima delle modifiche introdotte dal medesimo D.Lgs. n. 72 del 2015 e, sul piano processuale, la disciplina contenuta nell’art. 145 TUB, anch’esso nella formulazione in vigore prima delle modifiche introdotte dal ripetuto D.Lgs. n. 72 del 2015.

Nel merito, la corte distrettuale ha disatteso le doglianze con cui gli opponenti lamentavano la violazione della L. n. 262 del 2005, art. 24, sotto diversi profili (difetto di istruttoria, mancanza di contraddittorio, omesso esame delle difese, irragionevolezza del termine di 240 giorni per il completamento del procedimento sanzionatorio, genericità delle contestazioni) ed ha giudicato provata la responsabilità degli opponenti per gli illeciti loro contestati e adeguata l’entità delle sanzioni inflitte.

La Banca d’Italia ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale dell’11 gennaio 2021, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria e il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta.

In via preliminare deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione proposto da F.V., per difetto di legittimazione ad impugnare, non risultando il medesimo essere stato parte nel giudizio di merito. Il sig. F., infatti, non è indicato tra i soggetti opponenti nell’epigrafe del decreto qui opposto e, d’altra parte, nella motivazione di tale decreto si dà espressamente atto – con statuizione che nel ricorso non si contesta, né si riferisce essere stata impugnata per revocazione – che esso F. non aveva “proposto con gli altri la presente opposizione” (pag. 2 del decreto).

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), i ricorrenti lamentano la violazione del principio del favor rei, ex art. 2 c.p. ed art. 3 Cost. – secondo il quale nessuno può essere sottoposto ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge successiva, non costituisce più illecito – in cui la corte di appello sarebbe incorsa applicando – ai sensi del D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, comma 3, – la disciplina sanzionatoria vigente prima di tale D.Lgs. e non quella nello stesso contenuta.

Ad avviso dei ricorrenti, l’art. 144 TUB, nella nuova formulazione prevista nel D.Lgs. appena citato, non prevedrebbe più una sanzione nei confronti degli esponenti aziendali né, inoltre, sarebbe applicabile l’art. 144-ter TUB (introdotto dal D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 1, comma 52), che pur prevede sanzioni per gli esponenti aziendali con funzioni di amministrazione e controllo, stante l’inesistenza, nel caso in specie, dei fatti costitutivi in esso previsti.

L’applicazione del principio di favor rei, e quindi, parallelamente, la disapplicazione del D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, comma 3, sarebbe giustificata dalla natura sostanzialmente penale delle sanzioni irrogate, conformemente sia alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (ex multis, Grande Stevens c. Italia) che a quella della Corte costituzionale (pronuncia n. 196/2010; 104/2014; 193/2016).

In subordine, i ricorrenti richiedono che questa Corte, qualora ritenga applicabile la disciplina sanzionatoria antecedente al D.Lgs. n. 72 del 2015, sollevi la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, comma 3, ed eventualmente del D.Lgs. n. 136 del 2015, artt. 44 e 48, per contrasto con l’art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui non prevedono l’applicazione del principio del favor rei con riferimento alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 72 del 2015, violando così quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. (costituente norma interposta all’art. 117 Cost.), nonché il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Il motivo è infondato.

E’ infatti orientamento costante di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, che le sanzioni previste dall’art. 144 TUB non costituiscono – a differenza da quelle previste per gli abusi di mercato dagli artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F. (D.Lgs. n. 58 del 1998) – sanzioni “sostanzialmente” penali, nel senso definito dalla Corte EDU con la sentenza Engel and Others v. Netherlands” dell’8 giugno 1976.

E’ stato infatti chiarito che le sanzioni ex art. 144 TUB, nel testo applicabile ratione temporis (testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 72 del 2015), non posseggono alcuna “colorazione penale”, sulla scorta dei cd. criteri Engel, attesa la loro inequivoca classificazione amministrativa da parte del legislatore; attesa la loro ristrettissima platea di efficacia soggettiva; attesa la loro esigua afflittività, da rinvenire sia nella limitatezza della cornice edittale – compresa tra Euro 2.580 ed Euro 129.110 – che nell’assenza di sanzioni accessorie (ex multis, Cass. n. 17291/2020; Cass. n. 17209/20, Cass. n. 16517/2020; Cass. n. 24850/2019; Cass. n. 3656/2016). D’altra parte, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (cfr. Cass. n. 8046/19, pag. 8), la valutazione sull’afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce; contesto che, nel caso dell’ordinamento sezionale del credito e della finanza, contempla sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di Euro.

Risulta quindi superata tanto la questione sull’applicabilità del principio del favor rei quanto la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, comma 3, che in tanto possono porsi in quanto sia stata risolta positivamente la questione sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni in oggetto.

Col secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per non avere la corte di appello motivato sul punto di opposizione in cui era stata lamentata la genericità delle contestazioni mosse ai sensi dell’art. 145, comma 1 TUB agli attuali ricorrenti.

Il motivo è inammissibile, perché formulato in difformità dal paradigma fissato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, giacché non denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ma lamenta una carenza motivazionale, così in sostanza prospettando un vizio non più censurabile in sede di legittimità; esso, comunque, è altresì infondato, perché la statuizione di rigetto della suddetta doglianza è motivata dalla corte di appello sul rilievo che “ogni ulteriore doglianza sulla… violazione del diritto di difesa è superata…. dalla possibilità che in sede di opposizione siano riesaminate le tesi difensive dei soggetti sanzionati” (pag. 4 del decreto). Tale rilievo si risolve in un giudizio di diritto non specificamente censurato e non censurabile con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Può altresì aggiungersi che la corte territoriale ha analiticamente riportato, nel testo della sentenza, sia le contestazioni mosse ai ricorrenti (pag. 5 a 7, per i consiglieri di amministrazione ed il direttore generale, e pag. 9, per i sindaci), sia le difese da costoro proposte nel merito; così, implicitamente, escludendo la genericità delle contestazioni stesse.

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di F.V. e rigetta il ricorso degli altri ricorrenti.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472