Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28083 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTORIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35584-2019 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DE ANGELIS;

– ricorrente –

contro

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CATERINA COSSELLU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’1 1/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – ha respinto l’appello di T.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), volto ad ottenere: l’accertamento dell’illegittimità dei trasferimenti, disposti in date ***** e *****, dalla centrale operativa del servizio 118 alla “postazione medicalizzata ” e da quest’ultima al Centro Ustioni; la reintegrazione nella sede di servizio originaria e nelle mansioni in precedenza espletate; la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;

2. la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di prime cure ed ha escluso che i provvedimenti di assegnazione integrassero trasferimenti in senso tecnico, giacché lo spostamento era stato attuato nell’ambito della medesima unità produttiva;

3. non ha, poi, ravvisato l’allegata natura disciplinare del primo provvedimento ed ha sottolineato che è ravvisabile una ragione organizzativa allorquando la permanenza del dipendente in una determinata sede di servizio può compromettere il prestigio e il buon andamento dell’amministrazione;

4. analoghe considerazioni ha espresso in merito all’assegnazione al Centro Ustioni ed infine ha escluso l’eccepita nullità di quest’ultimo provvedimento derivante dall’asserita incompatibilità del Commissario Straordinario, perché alla data di adozione dell’atto l’incompatibilità stessa era stata rimossa;

5. per la cassazione della sentenza T.A. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, ai quali ha resistito con controricorso l’Azienda per la Tutela della Salute;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

7. le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo del ricorso, rubricato “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla natura dei provvedimenti impugnati in prime cure; violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4”, addebita alla Corte territoriale di avere dapprima affermato che le assegnazioni contestate non integrassero trasferimenti in senso tecnico e poi contraddittoriamente ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero comunque sorretti da ragioni organizzative e non avessero natura disciplinare;

2. la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, denuncia la “mancata valutazione di fatti controversi (e non di valutazioni difensive)” perché sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente aveva contestato gli addebiti formulati dall’azienda ed aveva lamentato il mancato rispetto del diritto di difesa;

3. con la terza critica il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2103 e 2967 c.c., rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 3, perché la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti ragioni di carattere organizzativo derivanti dall’asserita incompatibilità ambientale, senza valutare correttamente la documentazione prodotta, dalla quale emergeva che il T. aveva invano cercato di esercitare il diritto di difesa;

4. il quarto motivo argomenta sulla “violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale in tema di contestazione di fatti e documenti” ed invoca il principio di non contestazione in quanto l’Azienda resistente non aveva contrastato le deduzioni contenute nel ricorso in merito all’assoluta genericità dell’addebito ed al mancato rispetto del diritto di difesa;

5. con la quinta censura il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2103 e 1362 c.c., e sostiene che i provvedimenti adottati dovevano essere motivati in relazione ad esigenze di carattere organizzativo, carenti nella fattispecie perché le ragioni addotte avrebbero potuto giustificare l’attivazione del procedimento disciplinare ma non l’assegnazione ad altro ufficio;

6. infine con il sesto motivo T.A. ripropone la questione della nullità del provvedimento adottato il 4 marzo 2015, derivante dall’asserita incompatibilità del Commissario Straordinario, e sostiene che la motivazione è sul punto meramente apparente in quanto l’Azienda non aveva mai sostenuto che al momento dell’adozione dell’atto l’incompatibilità stessa fosse stata rimossa;

7. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni innanzitutto perché le censure sono formulate senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 1369 c.p.c., n. 4;

7.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., perseguono la finalità di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti rilevanti, precisando, inoltre, in quale sede e con quali modalità gli stessi siano stati acquisiti al processo;

7.2. occorre poi che la parte assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, perché l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5, riguarda le condizioni di ammissibilità del ricorso mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento, sempre che lo stesso sia stato specificamente indicato nell’impugnazione (Cass. n. 19048 del 2016);

7.3. i richiamati principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite in recente decisione con la quale si è affermato che “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. S.U. n. 34469 del 2019);

7.4. il ricorso, tutto incentrato sulla interpretazione e qualificazione dei provvedimenti adottati dall’Azienda per la Tutela della Salute, non riporta il contenuto di detti atti, non li deposita in questa sede né fornisce indicazioni in merito ai tempi e ai modi della loro produzione nel giudizio di primo grado;

7.5. non è sufficiente per assolvere all’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, da intendere nei termini precisati nei punti che precedono, la generica indicazione “documenti allegati al fascicolo di primo grado”, perché la stessa è priva della necessaria “specificità” e sollecita la Corte a ricercare essa stessa l’atto rilevante;

8. non si ravvisa l’eccepita contraddittorietà della motivazione della pronuncia gravata, denunciata nel primo motivo, perché “la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso.” (Cass. n. 10815 del 2019 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 17182 del 2020);

8.1. nel caso di specie la Corte territoriale, da un lato ha escluso che i provvedimenti di assegnazione costituissero trasferimento in senso tecnico, dall’altro ha ritenuto sussistenti ragioni organizzative idonee a giustificare l’esercizio dello ius variandi, e, pertanto, ha posto a fondamento della decisione una duplice ratio, che non rende la motivazione contraddittoria;

9. le censure che presuppongono la natura disciplinare degli atti adottati dall’azienda si pongono in contrasto con il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui “il trasferimento per incompatibilità aziendale/ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva/dell’Amministrazione, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all’art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari” (Cass. n. 27345 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

10. a detta assorbente ragione si deve aggiungere che l’interpretazione degli atti unilaterali è rimessa alla valutazione del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per la sola violazione dei criteri di ermeneutica (cfr. fra le tante Cass. n. 13667 del 2018), che deve essere dedotta attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non potendo la parte limitarsi a prospettare un’esegesi alternativa che solleciti un giudizio di fatto, non di diritto” precluso alla Corte di legittimità;

11. parimenti “l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito” (Cass. n. 27490/2019), sicché inammissibili anche sotto tale profilo sono il quarto ed il sesto motivo con i quali si addebita alla Corte territoriale di non avere valorizzato la non contestazione da parte dell’Azienda delle circostanze allegate nel ricorso introduttivo;

12. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

13. alla pronuncia di inammissibilità, peraltro, non può conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese perché il controricorso è stato tardivamente notificato il 3 gennaio 2020, una volta spirato il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 370 e 369 c.p.c.;

13.1. risulta, infatti, dall’avviso di ricevimento depositato dal ricorrente che la notifica si è perfezionata con la ricezione dell’atto il 14 novembre 2019 e non il 25 novembre 2019 come indicato nel controricorso, sicché il termine di quaranta giorni è spirato il 24 dicembre 2019;

13.2. la tardività della costituzione rende inammissibile anche il deposito della memoria difensiva, con la conseguenza che di detti atti non si può tenere conto ai fini della liquidazione delle spese;

14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315 del 2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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