Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28088 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33655-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1846/2019 della. CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1846/2019 aveva condiviso la decisione del tribunale con cui era stato dichiarato prescritto il credito previdenziale avendo rilevato che il termine prescrizionale decorreva dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei contributi (*****) e che non erano intervenuti atti interruttivi nel quinquennio successivo. La Corte aveva anche valutato irrilevante la incompletezza della dichiarazione reddituale (mancata compilazione quadro RR) ai fini della sospensione del termine.

Avverso detta decisione proponeva ricorso l’Inps affidato a un motivo.

C.M. rimaneva intimato Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, nonché del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, commi 1 e 2, per non aver, la Corte d’appello, individuato il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale nella data della presentazione della dichiarazione reddituale e non aver altresì considerato che la dichiarazione dei redditi, presentata il 13 settembre 2011 non conteneva la compilazione del quadro RR, così’ impedendo il controllo dell’Inps.

Il motivo è infondato.

Deve ritenersi corretta la statuizione della Corte territoriale circa il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale nella materia in esame. Questa Corte hai chiarito che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018; Cass. n. 19403 del 2019).

Nel caso di specie, trattandosi di contributi relativi all’anno 2010, il termine per il versamento era fissato al *****, e, pur tenendosi conto dello “slittamento” di tale data al *****, in ragione del disposto del citato D.P.C.M. 10 giugno 2010, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, (cfr. Cass. n. 10263 del 2021), il credito in questione risulta comunque prescritto poiché da tale ultima data il primo atto interruttivo è intervenuto il ***** (richiesta pervenuta al contribuente), e quindi oltre il termine quinquennale.

Quanto alla mancata compilazione del “quadro RR”, deve osservarsi come la Corte territoriale abbia sul punto compiuto una valutazione di merito statuendo la sua irrilevanza ai fini della sospensione; ha infatti ritenuto che tale omissione non costituisse occultamento doloso degli elementi utili ad individuare il debito contributivo, essendo questo altrimenti desumibile dall’Inps attraverso i “normali controlli che l’Istituto può sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia delle entrate”. E’ valutazione di merito estranea alla ri-valutazione in sede di legittimità.

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso va rigettato. Nulla per le spese poiché l’Inps è rimasto intimato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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