LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 25905-2020 proposto da:
G.F., G.C.G., C.M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO FAGGIANI;
– ricorrenti –
contro
ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 24983/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
RILEVATO
che:
G.F., G.C.G. e C.M.F., difesi dall’Avvocato Guido Faggiani nel procedimento n. 27980/2017, nel quale era stata pronunciata la ordinanza di questa Corte n. 24983/2019, avevano proposto istanza di correzione dell’errore materiale del provvedimento nella parte in cui, a seguito della condanna di Inps al pagamento delle spese processuali in favore dei predetti istanti, la Corte non aveva provveduto alla distrazione delle medesime spese nei confronti del difensore antistatario.
Con l’istanza in questione era chiesta correzione della predetta ordinanza con riguardo a tale punto.
L’Inps rimaneva intimata.
Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
1) Con la ordinanza n. 24983/2019 la Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Torino ed aveva condannato l’Istituto al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dei controricorrenti nella misura di E. 2.500,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed esborsi in e. 200,00 oltre accessori di legge.
G.F., G.C.G. e C.M.F. hanno proposto istanza di correzione dell’errore materiale poiché le spese liquidate non sono state distratte in favore del procuratore antistatario, pur se tale dichiarazione di antistatarietà era contenuta nelle conclusioni rese.
Deve rilevarsi che dagli atti di causa risulta che era fatta richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
L’ordinanza in esame non contiene detta statuizione. L’omissione è qualificabile quale errore materiale poiché è frutto di una mera svista nella stesura materiale del dispositivo, emendabile in sede di correzione dell’errore materiale (Cass. n. 12437 del 2017).
L’istanza deve essere accolta e disposta la correzione del provvedimento in questione (ordinanza n. 24983/2019) con l’inserimento, nella parte dispositiva, successivamente alla liquidazione delle spese, della dicitura “con distrazione al procuratore antistatario”.
PQM
La Corte accoglie l’istanza e dispone che nella ordinanza n. 24983/2019, nella parte dispositiva, successivamente alla liquidazione delle spese venga inserita la dicitura “con distrazione al procuratore antistatario”
Manda la cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma, all’adunanza, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021