Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28093 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19275-2019 proposto da:

DITTA F. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO SAMBO, CRISTIAN VENTISETTE;

– ricorrente –

contro

BANCA SELLA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA NERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTO GILLONO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:

Ditta F. s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Prato Marcopolo s.r.l. e Banca Sella s.p.a. chiedendo l’accertamento che nulla era dovuto ai convenuti. Espose l’attrice di avere ricevuto da Marcopolo per merce acquistata la fattura n. ***** del ***** dell’importo di Euro 22.918,60 e di avere ricevuto in data 21 maggio 2009 comunicazione da Banca Sella quale cessionaria del credito ceduto da Marcopolo dell’importo di Euro 22.877,67 recato dalla fattura n. ***** del *****, relativa in realtà alla medesima merce della fattura n. *****. Aggiunse di avere provveduto nel settembre 2009 al pagamento di quest’ultima fattura in favore di Marcopolo mediante compensazione con credito vantato nei confronti della stessa Marcopolo e bonifico a conguaglio di Euro 6.762,77. Si costituì Banca Sella proponendo domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di Euro 16.114,80. Nel corso del processo fu dichiarato il fallimento di Marcopolo s.r.l. rimasta contumace. Il Tribunale adito rigettò la domanda attorea ed accolse quella proposta in via riconvenzionale. Avverso detta sentenza propose appello Ditta F. s.p.a.. Con sentenza di data 22 febbraio 2019 la Corte d’appello di Firenze rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che l’appellante, nonostante avesse ricevuto a distanza di un giorno la comunicazione della cessione del credito di Euro 22.877,67 recato dalla fattura n. ***** del ***** sia da Banca Sella che da Marcopolo s.r.l., non si era attivata per rimuovere l’incertezza pretesamente ingenerata dalla menzione di una fattura di pari data e di importo corrispondente al debito (residuo rispetto alla fornitura non integralmente saldata) recante un numero precedente (era rimasta mera asserzione priva di riscontro la circostanza di una telefonata a Banca Sella), avendo invece proceduto al pagamento del debito in favore di Marcopolo nel settembre del 2009 mediante compensazione di un maggior credito e conguaglio mediante il bonifico di Euro 6.762,77, quest’ultimo in stridente contrasto con il maggior credito che avrebbe dovuto invece far residuare un differenza a favore di Ditta F.. Aggiunse che la doppia notificazione della cessione del credito, anche ove non idonea ai sensi dell’art. 1264 c.c., comma 1, avrebbe dovuto ingenerare uno stato di dubbio per cui l’onere di diligenza minima avrebbe richiesto di interpellare tempestivamente la cessionaria o la cedente circa l’esistenza della cessione (ad es. contestando l’esistenza del credito) prima di procedere al pagamento, che pertanto non poteva rivestire efficacia liberatoria nei confronti della cessionaria (la debitrice era in possesso di elementi quantomeno idonei ad ingenerare il dubbio che il credito trasferito fosse proprio quello che stava adempiendo nei confronti della cedente).

Ha proposto ricorso per cassazione Ditta F. s.p.a. sulla base di due motivi e resiste con controricorso Banca Sella s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 1189 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la notificazione della cessione da parte della cessionaria era inidonea in quanto recante la sola dicitura “fattura *****” e che nel caso di incertezza sulla titolarità del credito non grava l’onere sul debitore di attivarsi per rimuovere la detta incertezza, come affermato dal giudice di merito, non esistendo il relativo dovere di diligenza. Aggiunge che Marcopolo aveva abitualmente proceduto ad eseguire false cessioni per ottenere credito dalla banca mediante l’emissione di duplici fatture.

Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha accertato che la titolarità del credito era dubbia e che era onere del debitore attivarsi per verificare se fosse intervenuta la cessione. Come costantemente affermato da questa Corte, il debitore ceduto – a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante – non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio; egli è soltanto abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario (fra le tante Cass. 9 luglio 2018, n. 18016; 6 giugno 2006, n. 13253). In circostanze di incertezza in ordine all’esistenza della cessione, il dovere di correttezza incombente sul debitore ai sensi dell’art. 1175 c.c., impone l’indagine da parte di quest’ultimo circa l’effettiva esistenza della cessione. Peraltro nel caso di specie, sulla base di quanto accertato dal giudice di merito, la notifica è stata eseguita sia dal cessionario che dal cedente, per cui l’onere di indagine era ancor più giustificato.

Quanto alla parte rimanente del motivo (inidoneità della notifica e condotta precedente della cedente) la censura attiene al giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la cessionaria non ha adempiuto l’onere della prova dell’esistenza del credito ceduto.

Il motivo è inammissibile. L’esistenza del credito ceduto costituisce un elemento costitutivo della fattispecie di cessione di credito dedotta in giudizio con l’originaria domanda riconvenzionale. L’accertamento della cessione presuppone pertanto, sul piano dei limiti oggettivi del giudicato, l’accertamento del credito dedotto in giudizio dal cessionario. Tale accertamento risulta impugnato dalla ricorrente mediante la mera censura del giudizio di fatto sotto il profilo del mancato assolvimento dell’onere della prova. Trattasi di profilo, come è evidente, sottratto al sindacato di legittimità in quanto rientrante nella competenza del giudice di merito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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