LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8008/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “TOP.C S.r.l.”, con sede in Avellino, in persona dell’amministratore unico pro tempore, e N.C.;
– intimati –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 19 novembre 2018 n. 9906/04/2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 19 novembre 2018 n. 9906/04/2018, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2010, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della
“TOP.C S.r.l.” e di N.C. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino l’11 luglio 2016 n. 1270/05/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto, per un verso, che la delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento esigesse l’indicazione obbligatoria della qualifica, delle funzioni e delle generalità del dirigente o del funzionario delegato e delle eventuali limitazioni, per un altro verso, che l’amministrazione finanziaria non avesse prodotto nonostante l’indicazione del documento tra gli allegati all’appello – l’ordine di servizio n. 14/2012 (che l’ordine di servizio n. 53/2015 aveva solamente richiamato e confermato). La “TOP.C S.r.l.” e N.C. sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto l’inidoneità della delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso di disporre l’acquisizione della delega non rinvenuta nel fascicolo di parte.
RITENUTO CHE:
1. Preliminarmente, occorre dare atto della tempestività del ricorso per cassazione per effetto della sospensione automatica per nove mesi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, dei termini per l’impugnazione delle pronunce giurisdizionali che scadono – come nel caso di specie (20 maggio 2019) – tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio 2019.
1.1 Per il resto, ragioni di priorità logica consigliano di invertire l’ordine di prospettazione nell’esame dei motivi, essendo il secondo pregiudiziale rispetto al primo.
1.2 Il secondo motivo è infondato.
1.3 In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, che attribuisce al giudice il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine d’integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 5, 17 novembre 2006, n. 24464; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2020, n. 4762; Cass., Sez. 5, 19 agosto 2020, n. 17325).
1.4 Pertanto, l’esercizio di tale potere ex officio iudicis presuppone che le parti abbiano assolto l’onere probatorio di rispettiva competenza, ancorché l’ambiguità o l’equivocità delle risultanze istruttorie non consenta la formazione di un chiaro e preciso convincimento del giudicante al fine di decidere la controversia tributaria.
1.5 Tuttavia, non si può propriamente dire che tale situazione si delinei nel caso in cui un documento inserito nell’elenco degli allegati prodotti nel fascicolo di parte non sia rinvenuto dal giudice al momento della decisione. Difatti, la carenza materiale del documento prodotto non incide sul risultato della prova (che ne è l’effetto), ma esclude l’esistenza stessa della prova (che ne è la causa).
Ne discende che non si può ravvisare violazione né falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, che è stato malamente invocato dalla difensa erariale, nell’ipotesi di mancato rinvenimento di un documento elencato nella produzione annessa al fascicolo di parte.
1.6 Ne’ la conclusione è destinata a mutare, ove pure si voglia ipotizzare una riqualificazione del mezzo in relazione all’esatta individuazione della norma di cui si censuri l’infrazione.
Come è noto, le modalità per la produzione in giudizio dei documenti sono regolate dall’art. 74, disp. att. c.p.c., comma 4, a tenore del quale “il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o un documento”.
Per cui, è pacifico che non può ritenersi ritualmente acquisito agli atti processuali e non può, pertanto, essere preso in considerazione dal giudice un documento sprovvisto di ogni attestato in ordine alla regolarità della produzione e soltanto incluso nell’indice del fascicolo di parte, il quale manchi, peraltro, della sottoscrizione del cancelliere prescritta dall’art. 74 disp. att. c.p.c. (principio consolidato a partire da: Cass., Sez. 2, 9 luglio 1964, n. 1810).
1.7 Anche alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 (secondo il quale: “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”), nel processo tributario, come in quello civile, l’accettazione da parte del cancelliere degli atti e documenti depositati dalla parte che si costituisce, tramite l’apposizione del timbro di cancelleria in calce all’indice del fascicolo, ai sensi dell’art. 74, disp. att. c.p.c., comma 4, senza l’annotazione di alcun rilievo formale, fa presumere la regolare produzione degli stessi (in termini: Cass., Sez. 61/5, 18 giugno 2015, n. 12670). Tale conclusione appare poi tanto più fondata in riferimento ai processi tributari in cui “anche i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti solo al termine del processo” (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2), cioè dopo la formazione del giudicato (in termini: Cass., Sez. 6-5, 18 giugno 2015, n. 12670).
Per cui, ove il giudice tributario, al momento della decisione della causa, non rinvenga in atti un documento che pure risulti ritualmente depositato, e non possa ritenersi che la mancanza sia attribuibile ad una scelta volontaria della parte che l’aveva prodotto, egli non può decidere la controversia, ma deve ordinare la ricostruzione dell’atto mancante, incorrendo altrimenti in vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (in termini: Cass., Sez. 5, 15 maggio 2008, n. 12191).
1.8 Nella specie, tuttavia, pur assumendo che l’ordine di servizio n. 14/2012 era stato riportato al n. 4 dell’elenco dei documenti allegati all’atto di appello dell’amministrazione finanziaria, la ricorrente non ha dedotto se la Segreteria della Commissione Tributaria Regionale avesse attestato o meno la rituale produzione in giudizio del documento non rinvenuto nel fascicolo di parte (con l’apposizione dei timbro in calce all’elenco dei documenti allegati), per cui il motivo – ancorché se ne voglia ipotizzare la riqualificazione in relazione alla violazione dell’art. 74, disp. att. c.p.c. comma 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 – appare anche carente di autosufficienza sotto quest’ultimo profilo.
2. Anche il primo motivo si rivela infondato.
2.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (tra le altre: Cass., Sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. 6-5, 8 novembre 2019, n. 28850; Cass., Sez. 6"-5, 25 settembre 2020, n. 20314; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8382). 2.2 Ciò non esclude che, qualora il contribuente contesti la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell’atto, l’amministrazione finanziaria abbia l’onere di dimostrare, in omaggio al principio di c.d. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni (tra le altre: Cass., Sez. 5, 17 luglio 2019, n. 19190; Cass.,. Sez. 5, 11 dicembre 2020, n. 28260; Cass., Sez. 6-5, 6 aprile 2021, n. 9217; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9298).
2.3 Pertanto, il giudice di appello non si è discostato dal principio enunciato, avendo soltanto ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse assolto l’onere di provare la delega di firma nella specifica forma dell’ordine di servizio. A suo dire, infatti, l’omessa produzione dell’ordine di servizio n. 14/2012 impediva di verificare la validità della delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, a causa del contenuto meramente confermativo (per relationem al precedente) dell’ordine di servizio n. 53/2015, che era stato prodotto sin dal giudizio di prime cure. 2.4 Per cui, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, il motivo finisce col mirare ad una rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito, che non è consentita nel giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 4 aprile 2017, n. 8758; Cass., Sez. 5, 13 luglio 2018, n. 18721; Cass., Sez. 6-1, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. 3, 14 maggio 2021, n. 13065).
3. Valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
4. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese giudiziali, essendo rimaste intimate le parti vittoriose.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021