Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2811 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23512/2019 proposto da:

P.K., rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CAVICCHIOLI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda presentata da P.K., cittadino pakistano, con la quale chiedeva alla Commissione Territoriale di Novara il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme della protezione sussidiaria o umanitaria.

1.1. Il ricorrente riferiva che, nel *****, mentre si trovava ad *****, dove si era trasferito per un paio di mesi per ragioni di lavoro, alcuni talebani avevano caricato di armi il taxi del cognato sul quale lui e quest’ultimo viaggiavano, intimando loro di consegnare le armi ad una scuola islamica. Il P.K. ed il cognato decisero di non effettuare la consegna e di abbandonare l’auto; temendo le minacce dei talebani, il richiedente si era trasferito con la famiglia a ***** e, dopo circa tre anni, il 20 settembre 2010, avrebbe lasciato il Paese raggiungendo la Grecia, ivi rimanendovi per quasi cinque anni, per poi giungere in Italia il 27.08.2015.

1.2. Il Tribunale di Torino respingeva la domanda.

1.3. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 63/2019, depositata e pubblicata il 10.01.2019.

1.4. Nel motivare le ragioni di rigetto, la Corte evidenziava che, quanto alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), andava confermato il giudizio di inattendibilità del richiedente, precedentemente espresso dal Tribunale adito; quanto alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), dall’esame delle COI disponibili (European Asylum Support Office, rapporto di Amnesty International 2016-2017), non risultava in atto, nella regione di provenienza del richiedente, una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale; quanto alla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ricorrevano i presupposti previsti dal D.L. n. 113 del 2018 e che, anche a voler considerare la disciplina previgente, non risultavano sussistenti le condizioni necessarie per il riconoscimento di tale forma di tutela dal momento che, dal quadro delineato mediante il richiamo alle COI consultate, non poteva ritenersi configurabile una situazione, nel Paese d’origine del richiedente, di compromissione del nucleo fondamentale dei diritti umani. Per l’effetto, la sola condizione del percorso di integrazione sociale del richiedente non poteva, di per sè, ritenersi sufficiente a fondare il riconoscimento di tale forma di tutela.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione P.K., sulla base di quattro motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso il Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essersi la Corte avvalsa, nel ritenere insussistente nella regione di provenienza del richiedente, una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, di rapporti (European Asylum Support Office, rapporto di Amnesty International 2016-2017) non contemplati dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e, ad ogni modo, di informazioni prive del requisito dell’attualità.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La Corte d’appello ha adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa allo scopo di escludere l’esistenza, nel paese di origine del richiedente, di una condizione di tensione interna derivante da conflitti armati di tale intensità da esporre ad un danno grave la vita di chiunque per il solo fatto della presenza in quel luogo e lo ha fatto correttamente, attingendo le informazioni sul paese d’origine del richiedente da fonti (Amnesty International e European Asylum Support Office), espressamente contemplate dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. La citata disposizione prevede, infatti, che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo (…) sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale”, come Amnesty International e l’EASO.

1.3. Quanto, poi, alla doglianza concernente l’inattendibilità delle fonti consultate, perchè prive del requisito dell’attualità, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice – sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio – ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali” (ex multis Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

1.3. La censura difetta di specificità in quanto il ricorrente si duole dell’omessa trascrizione del contenuto dei rapporti, laddove è sufficiente l’indicazione della fonte e, quanto all’attualità delle COI, non allega dati più recenti contenenti informazioni diverse, da cui si possa evincere una situazione di conflitto indiscriminato nella Regione del Sindh, alla quale fa specifico riferimento in provvedimento impugnato (e non al Pakistan, come erroneamente sostenuto nel ricorso).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 11 preleggi e del D.L. n. 113 del 2018, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con l’art. 2 Cost. e l’art. 8 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice di merito, nel rigettare la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, erroneamente ritenuto applicabile al caso sottoposto alla sua attenzione la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018 e, al contempo, per aver, nel motivare il rigetto anche in relazione alla disciplina previgente, negato qualsivoglia rilevanza al livello di integrazione conseguito dal richiedente nel Paese di destinazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame delle ragioni poste a fondamento della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria; si denuncia, altresì, la violazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la Corte di merito, nel rigettare la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valorizzato, quale fattore di vulnerabilità individuale, la situazione di violenza generalizzata e diffusa in Pakistan, posta alla base anche della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

3.1. I motivi, di cui appare opportuna una trattazione congiunta, sono infondati.

3.2. Effettivamente, la corte di merito ha sostenuto la retroattività della disciplina introdotta dal Decreto 24 settembre 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, ma ha ugualmente esaminato la fattispecie sulla base della normativa previgente, ratione temporis applicabile.

3.3. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459 del 13.11.2019, hanno affermato che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; conseguentemente, la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande devono, pertanto, essere scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione.

3.4. La domanda del ricorrente è stata presentata prima dell’entrata in vigore del Decreto 24 settembre 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, sicchè non trova applicazione la disciplina ivi prevista.

3.5. La Corte di merito ha, in ogni caso, scrutinato la domanda anche sulla base della disciplina previgente ed ha fatto corretta applicazione delle condizioni cui è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, concludendo per l’insussistenza di una situazione di vulnerabilità in capo a parte ricorrente.

3.6. In particolare, la corte distrettuale ha ritenuto l’inesistenza del rischio, in capo al ricorrente, di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili. In particolare, è stato correttamente ritenuto che la sola condizione del percorso di integrazione sociale del richiedente non potesse, di per sè, ritenersi sufficiente a fondare il riconoscimento di tale forma di tutela. Nel pervenire alla conclusione di rigetto, quindi, la corte di merito ha applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

3.7. Nella specie, il percorso di integrazione era limitato all’attività lavorativa presso l’impresa di un altro straniero, che si trovava nel territorio dello Stato in regime transitorio, non aveva legami stabili in Italia, nè sussistevano altre condizioni soggettive di vulnerabilità legate a patologie fisiche o psichiche.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 8 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la Corte d’appello concesso i termini di cui sopra per replicare agli elementi probatori acquisiti d’ufficio ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

4.1. Il motivo non è fondato, non essendo, in grado di appello, concedibili i termini di cui all’art. 183 c.p.c., ex art. 359 c.p.c., in quanto in sede di gravame, non possono essere richieste nuove prove ai sensi dell’art. 34 c.p.c. e se, richieste e non accolte in primo grado, devono essere riproposte nell’atto di appello e in sede di precisazione delle conclusioni (Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, n. 16886; Cassazione civile sez. III, 28/06/2018, n. 17046).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4.1. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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