LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4917-2020 proposto da:
D.F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso il suo studio, rappresentata e difesa da se stessa;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
WIND 3 SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3953/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’01/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
Con sentenza depositata in data 1 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti dall’Avv. D.F.S., difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c., contro l’atto di rettifica della dichiarazione dei redditi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36, in relazione all’anno di imposta 2012, e la successiva cartella di pagamento. In ordine al regolamento delle spese processuali la CTR così statuiva: “Sussistono adeguate ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio considerato che parte appellata si è avvalsa nel giudizio della facoltà di rappresentanza e difesa personale ex art. 86 c.p.c.”.
Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo la ricorrente – denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 86,91 e 92, c.p.c. – censura la sentenza impugnata per avere la CTR disposto la compensazione delle spese dell’intero giudizio sul base dell’inconferente rilievo che la ricorrente si fosse avvalsa della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c..
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha chiarito che “la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa” (Cass. n. 4698 del 2019; conf. Cass. n. 2193 del 2008).
La CTR ha dunque disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sulla base di una ragione giustificatrice errata, non assumendo alcun rilievo ai fini del regolamento delle spese processuali la circostanza che la ricorrente si fosse avvalsa della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c..
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021