Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28115 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16718-2019 proposto da:

B.K., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato MARINA PESCHIERA;

– ricorrente –

Contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA;

– intimati –

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 412/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Brescia, a conferma della sentenza del Tribunale di Mantova, ha rigettato il ricorso proposto da B.K. e altri sedici, tutti insegnanti, i quali domandavano di dichiarare utile ai fini del punteggio per la mobilità alle scuole statali, il periodo di insegnamento prestato come docenti fuori ruolo presso scuole paritarie, di cui il Ministero dell’Istruzione aveva negato il riconoscimento;

la Corte territoriale ha escluso, sulla base delle disposizioni (legali e contrattuali) nonché dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa, che l’insegnamento fuori ruolo svolto nelle scuole paritarie possa dar luogo al riconoscimento degli stessi diritti previsti qualora l’insegnamento sia svolto presso le scuole statali; che attesa la natura privata delle istituzioni scolastiche pareggiate il principio del riconoscimento da parte dello Stato del servizio pre ruolo non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, in presenza di un diverso ambito soggettivo di applicazione della disciplina;

la cassazione della sentenza è domandata da B.K. e dai suoi litisconsorti sulla base di tre motivi;

il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha depositato controricorso, nonché ricorso incidentale sulla base di un unico motivo;

l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e l’Ambito territoriale per la Provincia di Mantova sono rimasti intimati;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

Ricorso Principale:

il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 255 del 2001, art. 2, comma 2, della L. n. 62 del 2000, artt. 1 e 3, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 e del D.L. n. 250 del 2005, art. 1 bis. In punto: Mancato riconoscimento dei servizi pre-ruolo oggetto di causa ai fini della mobilità, della carriera ed ai fini economico-giuridici”; contesta l’affermazione della Corte circa l’eccezionalità delle disposizioni che riconoscono (ai diversi fini il servizio fuori ruolo prestato dagli insegnanti presso istituzioni scolastiche paritarie, per evidente violazione del principio di uguaglianza e imparzialità dell’amministrazione, rilevando come non sussistano fondate ragioni per escluderne l’applicabilità nei confronti di figure professionali svolgenti servizi del tutto equiparabili a quelli svolti dagli insegnanti delle scuole statali;

il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 255 del 2001, art. 2, comma 2, della L. n. 62 del 2000, artt. 1 e 3, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 e del D.L. n. 250 del 2005, art. 1 bis. In punto: omesso esame circa un fatto decisivo in relazione al diritto dei ricorrenti ai fini della ricostruzione della carriera ed ai fini economico – giuridici”, per non avere la Corte d’appello motivato specificamente in merito alla domanda dei ricorrenti relativa al riconoscimento della ricostruzione della carriera sulla base dei medesimi presupposti normativi.

Ricorso incidentale:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Miur contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. come integrati dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale”, per avere, la Corte d’appello, disposto la compensazione delle spese del grado in virtù delle oscillazioni sussistenti nella giurisprudenza di merito e dell’assenza di una posizione della Corte di Cassazione in materia;

Esame del ricorso principale:

i due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per evidente connessione sono infondati;

questa Corte (Cass. n. 32386 del 2019) ha in proposito affermato il seguente principio di diritto al quale si intende, in questa sede dare continuità: “Ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello “status” giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali.”

Esame del ricorso incidentale:

il ricorso incidentale è infondato;

pur in seguito alle novelle legislative intervenute in materia di condanna alle spese, questa Corte ha recentemente ribadito come “In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.” (Così, da ultimo, Cass. n. 26912 del 2020);

in definitiva, il ricorso principale va rigettato; il ricorso incidentale va rigettato; le spese vanno compensate in virtù della reciproca soccombenza delle parti; non si provvede sulle spese nei confronti delle parti rimaste intimate;

in considerazione del rigetto dei ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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