Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28119 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30538-2019 proposto da:

C.P.P.V., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO MECCA;

– ricorrente –

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI CIPAG, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio legale BONURA –

FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, HARALD MASSIMO BONURA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 49/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Potenza, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’opposizione proposta da C.P.P.V., geometra iscritto all’Albo professionale avverso la cartella di pagamento n. *****, concernente crediti relativi alla contribuzione minima dovuta alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri per l’anno 2014;

la Corte territoriale, in base a una ricostruzione delle norme di legge in materia e all’interpretazione delle stesse ad opera della giurisprudenza di legittimità, ha stabilito l’applicabilità alla fattispecie dello Statuto della Cassa, art. 5, a norma del quale “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità e di esclusività, la libera professione. L’iscrizione di presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria, che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2”;

ha, inoltre, accertato che il geometra era iscritto all’Albo professionale fin dal 2014 e che in quanto amministratore unico, socio e direttore tecnico della s.r.l. C., esercente impresa di costruzioni, connotava di specifica professionalità la sua partecipazione alla predetta società;

la cassazione della sentenza è domandata da C.P.P.V. sulla base di due motivi;

la Cassa Geometri ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, conte sta “Violazione della L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 22”; parte ricorrente sostiene che, avendo lo Statuto della Cassa natura di fonte secondaria di diritto oggettivo, la stessa non potrebbe alterare i requisiti di iscrizione previsti dalla legge; nel caso di specie troverebbe applicazione la L. n. 773 del 1982, art. 22, che prevede quale condizione essenziale per l’iscrizione alla Cassa l’esercizio continuativo della libera professione, non sussistente nella fattispecie de qua;

il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

il giudice del merito avrebbe trascurato il fatto che l’inattività della società di cui il C. era amministratore unico e la conseguente carenza reddituale, avrebbero imposto di escludere che, nel caso in esame, potesse riscontrarsi lo svolgimento di un’attività continuativa;

i motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati;

questa Corte ha enunciato sulla materia il seguente principio di diritto, al quale va in questa sede data continuità: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale – essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”(cfr., da ultimo, Cass. n. 4568 del 2021);

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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