Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28121 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33326-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato TULLIO GALIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA ROSARIA DI SALVO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, ANTONELLA FRASCHINI, PAOLA MARIA CECCOLI, PAOLO RADAELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 805/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Milano, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda di A.G., Agente della Polizia municipale, diretta a sentir dichiarare l’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di 10 giorni dal servizio, comminata dal Comune di Milano per avere lo stesso svolto attività associativa incompatibile con la funzione svolta (Presidente e fondatore della “Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori Onlus – ADPL” che forniva consulenze legali in merito alle sanzioni, ivi comprese quelle derivanti da violazioni del codice della strada);

in base agli elementi di fatto individuati dal primo giudice, la Corte territoriale ha confermato la sussistenza del conflitto d’interessi sotteso all’addebito disciplinare, ritenendo l’incompatibilità fra i compiti di accertamento di contravvenzioni svolti dalla polizia municipale e l’attività associativa finalizzata ad agevolarne l’impugnazione, attuata da A.G. in favore dell’Associazione con espressa spendita della qualifica pubblica rivestita all’interno dell’amministrazione comunale;

la cassazione della sentenza è domandata da A.G. sulla base di quattro motivi di ricorso;

il Comune di Milano ha depositato controricorso;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009”; ritiene erronea l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale, al fine dell’intervenuta conoscenza qualificata dei fatti da parte del Comune, il momento in cui lo stesso avrebbe avuto notizia della condotta incompatibile andrebbe fatto coincidere con l’invio dello statuto dell’associazione ADPL, ovvero con la data di pubblicazione dell’articolo di stampa dalla quale traeva avvio l’indagine interna;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 e ss. del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3 del 1957), del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 e del Codice di comportamento del Comune di Milano, art. 12, in tema d’incompatibilità delle attività e conflitto di interessi”;

contesta la rilevanza di qual si voglia conflitto di interessi in capo a un’attività associativa che afferma essersi svolta per meri fini mutualistici ed assistenziali;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 1991, art. 3, del D.P.R. n. 62 del 2013, art. 5, emanato in attuazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54 e dell’art. 24 Cost.”, per avere, la Corte territoriale, travisato la natura dell’associazione Onlus ADPL, impegnata in attività d’istruzione, formazione e tutela dei diritti civili, nell’ottica della valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, tutelata dalla legge, tra organi dello Stato e associazioni di volontariato, nello svolgimento delle funzioni pubbliche;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2013, artt. 11 e 15”, per non avere la Corte d’appello accolto la doglianza del ricorrente in merito alla violazione della privacy del dipendente da parte del Comune di Milano, in particolare, con riferimento alla durata e alle modalità di svolgimento dell’indagine per l’accertamento dell’addebito disciplinare;

il primo motivo è inammissibile;

le censure in esso contenute restano generiche, in assenza di allegazione degli elementi dai quali ricavare lo specifico momento in cui il Comune è venuto a conoscenza del comportamento rilevante sul piano disciplinare; in particolare, il ricorrente non trascrive e non produce la determina applicativa della sanzione n. 258 del 28.12.2016 con cui il Comune ha irrogato la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni a seguito di contestazione di addebito rivoltagli il 15.09.2016;

in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione dei principi di specificità e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 ed all’art. 369 c.p.c., n. 6, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

il secondo, il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

le censure prospettate dal ricorrente solo apparentemente invocano una violazione di norme di legge, là dove le stesse chiedono una rivalutazione dei fatti di causa, inibita in sede di legittimità;

i motivi tendono infatti, inammissibilmente, a rimettere a questa Corte un nuovo accertamento circa l’asserita incompatibilità, rilevata dal Giudice dell’appello, tra la funzione istituzionale di A.G. all’interno dell’amministrazione comunale e l’attività associativa dallo stesso svolta all’interno della Onlus;

va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.800 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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