Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28122 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 609-2020 proposto da:

MORFIMARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73 SC. B, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MILANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1464/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la società Morfimare s.r.l. domanda la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari che, riformando in parte la sentenza del Tribunale, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorso tra la predetta e G.A. nel periodo tra il giugno 2002 e il marzo 2003, precedente alla formale assunzione del lavoratore;

la società Morfimare s.r.l. ha affidato le sue ragioni a tre motivi, illustrati da successiva memoria;

G.A. e l’Inps sono rimasti intimati;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente lamenta “Omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio” per avere, la Corte d’appello, valutato la natura subordinata del rapporto omettendo di esaminare gli elementi sintomatici della subordinazione, in particolare, quanto all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte della società nei confronti di G.A.;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce “Nullità della sentenza” in quanto la Corte d’appello non avrebbe motivato la condanna della società al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, avendone ritenuto unicamente provato in giudizio lo svolgimento;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia “Omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio”; l’ingiustificata condanna alla retribuzione per lavoro straordinario ritorna in questo motivo di ricorso, prospettata come omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio;

il primo motivo è inammissibile;

la ricorrente contesta alla Corte d’appello di non aver tenuto conto che la società non aveva mai esercitato un potere direttivo nei confronti del lavoratore nel periodo di causa;

la critica si pone, tuttavia, fuori dai parametri di ammissibilità del sindacato di legittimità sulla motivazione (Sez. un. 8053 del 2014);

va, pertanto, data applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte in virtù del quale “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. 8053 del 2014);

invero, nel caso in esame, l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro costituisce parte integrante della motivazione della sentenza, ove si afferma che “non v’e’ dubbio che sulla scorta di una valutazione complessiva e non atomistica delle numerose deposizioni raccolte sia stata raggiunta la prova piena e soddisfacente dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato(intercorso fra il G. e la Morfimare anche prima della sua formale assunzione, nonché dell’osservanza, da parte dell’appellante, degli orari di lavoro da questi dedotti sin dall’atto introduttivo della lite” (p. 3 punto 2.3 sent.);

anche quanto, in particolare, alla critica inerente la mancata valutazione del potere direttivo, va rilevato che il provvedimento impugnato rileva specificamente la sussistenza di tale indicatore, là dove chiarisce (pag. 8 e 9) che il G. riceveva direttive da Morfimare e che nessuna differenza nello svolgimento della prestazione sussisteva tra il periodo precedente e quello successivo alla formale assunzione;

anche il secondo motivo è inammissibile;

esso manca di specifica illustrazione circa la corretta soluzione prospettata rispetto a quella che sarebbe stata erroneamente praticata dai giudici del merito; in particolare, la critica non supporta adeguatamente le ragioni per le quali la società non sarebbe tenuta a corrispondere al lavoratore le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di ore di lavoro straordinario;

e’ pur vero che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato (Così, Cass. n. 20181 del 2019);

nel caso in esame, la società rassegna le proprie doglianze a critiche generiche quali quelle per cui la sentenza avrebbe affidato le sue valutazioni a scarne espressioni, incomprensibili e disancorate da qualsiasi precisazione in ordine alle ragioni di diritto poste alla base della decisione, là dove, da un’attenta lettura della decisione gravata si ricava che, anche con riguardo allo svolgimento di ore di lavoro straordinario il Giudice del merito ha offerto una precisa motivazione, non adeguatamente contraddetta in questa sede;

il terzo motivo è altresì inammissibile;

la formulazione della doglianza da parte della ricorrente finisce per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie, segnatamente testimoniali, in merito al raggiungimento della prova circa l’orario di lavoro osservato dal dipendente che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale;

in tal senso, la contestazione della ricorrente si pone fuori dai ristretti confini entro cui è ammesso il vizio di motivazione; è opportuno, pertanto, ribadire che, come affermano le Sezioni Unite, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. Un. 8053 del 2014);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede in merito alle spese del giudizio di legittimità nei confronti delle parti rimaste intimate;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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