Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28132 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34562-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MASSA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

contro

T.P.;

– intimato –

avverso il decreto di omologa RG n. 1381/2018 del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

il Tribunale di Treviso, in sede di accertamento tecnico preventivo, ha omologato la sussistenza del requisito sanitario, riferendo che “secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione redatta dal CTU Dott. P.F. (…) sussistono le condizioni sanitarie di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, con decorrenza dal 21 giugno 2018; non sussistono le condizioni sanitarie di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1” ed ha posto per metà le spese della procedura a carico dell’INPS;

l’INPS ha proposto ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., per la cassazione della statuizione sulle spese, sulla base di un unico motivo; è rimasto intimato T.P.;

con l’unico motivo l’Inps denuncia violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91,92 e 113 c.p.c. nonché dell’art. 445 bis c.p.c., per avere il giudice condannato la parte totalmente vittoriosa, quale era l’INPS, alla rifusione delle spese del procedimento, pur avendo il ricorrente agito per il riconoscimento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità e per l’indennità di accompagnamento che, tuttavia, tale stato non veniva accertato in sede di ATPO;

E’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Avverso tale decisione l’Inps aveva proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., affidato ad un solo motivo cui aveva resistito lo L. anche depositando successiva memoria.

CONSIDERATO

che:

con unico motivo l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,113,116 c.p.c. e dell’art. 2697, in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.);

deduce parte ricorrente che erroneamente il tribunale aveva condannato l’Inps alle spese del giudizio pur essendo quest’ultimo risultato vittorioso; precisa che il T. aveva adito il Tribunale per ottenere il “riconoscimento della invalidità del 100% ai fini della indennità di accompagnamento; il CTU, in sede di ATPO, aveva concluso l’indagine peritale statuendo che il periziato era affetto da patologie invalidanti nella misura del 100% escludendo la indennità di accompagnamento;

concludeva che a fronte di tali circostanze risultava errata la condanna alle spese poiché l’accertamento peritale aveva solo appurato la totale inabilità ma non il diritto alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento, che era l’unica prestazione rivendicata;

il motivo risulta fondato;

In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicché la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass. n. 12028 del 2016).

Va tenuto presente che nel procedimento per ATPO deve essere indicata la prestazione cui l’accertamento è riferito, non essendo ammissibili domande genericamente dirette allo status. Questa Corte ha infatti chiarito che “L’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., che l’accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione “prima facie”, altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario (Cass. n. 2587 del 2020).

Nel caso di specie il Tribunale ha omologato l’assenza di requisito per l’unica prestazione richiesta e, dunque, sulla base dei principi esposti, l’Inps non può essere ritenuto soccombente, neppure parzialmente, in quanto il mero accertamento dello status di invalido al 100%, non collegato ad una precisa prestazione che, come chiarito, nel caso di specie non è stata riconosciuta, non poteva essere oggetto di ATPO.

Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata sul punto, con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, perché decida la controversia, con riguardo al motivo accolto, conformandosi ai principi sopra esposti. Rinvia anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Treviso anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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