LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34739-2019 proposto da:
H.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE PIETROSANTI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CIACCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso il decreto di omologa RG n. 487/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il 13/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Velletri, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con decreto di omologa del 13.10.2019, accertato il requisito sanitario utile per l’assegno mensile di assistenza, ha condannato l’Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in Euro 800,00, comprensive di spese oltre IVA e CPA, con distrazione;
per la cassazione del decreto, nella parte relativa alla statuizione sulle spese, H.M. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., affidato ad un unico motivo;
l’INPS ha resistito con controricorso;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo è denunciata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 1, dell’art. 113c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonché dell’art. 2233 c.c., comma 2, e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, e successive modifiche della allegata tabella nonché vizio di motivazione;
e’ dedotta la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia, indicandosi in Euro 2.250,00 il parametro medio che l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto considerare e in Euro 910,50 quello minimo, oltre spese forfettarie;
il motivo è fondato;
si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per cui se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass., sez. un., n. 10455 del 2015);
applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, per il procedimento in oggetto (di istruzione preventiva), computando tre fasi, vanno individuati in Euro 911,00 (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4);
in particolare, con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede una riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase;
avuto riguardo all’importo dianzi indicato, la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnato decreto risulta inferiore ai minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal cit. D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali;
pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto va cassato per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando, per la fase di ATP, le spese in complessivi Euro 911,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con distrazione al procuratore antistatario;
le spese del giudizio di legittimità, attesa l’esiguità dello scostamento tra quanto liquidato e quanto dovuto, vanno, invece, compensate.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio per ATP in Euro 911,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021