Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28137 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36432-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3033/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di A.C., in proprio e nella qualità di già rappresentante legale de “La bottega della carne di A.C. e c. s.a.s” e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l’opposizione ad estratto di ruolo proposta dalla società sulla base dell’affermata avvenuta prescrizione dei crediti portati da tre cartelle esattoriali;

la Corte territoriale ha rilevato l’infondatezza del primo motivo d’appello, relativo alla violazione della regola del litisconsorzio necessario per non essere stato chiamato in causa SCCI s.p.a, in quanto in realtà il ricorso era stato notificato a SCCI s.p.a., nonché del secondo motive, relativo al difetto di interesse ad agire in opposizione ad estratto di ruolo, in quanto nel caso di specie la parte aveva agito al fine di far accertare negativamente il credito contributivo preteso per effetto della prescrizione maturate successivamente alla notifica delle cartelle;

avverso tale sentenza ricorre l’INPS con un motivo;

A.C. non ha svolto attività difensiva;

Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato procura;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., degli artt. 2908, 2938 e 2939 c.c. in relazione alla affermata carenza di interesse ad agire avverso il cd. estratto del ruolo nell’ipotesi in cui sia stata preventivamente notificata la cartella esattoriale descritta nell’estratto;

il motivo proposto è inammissibile per plurime ragioni;

in primo luogo, va rilevato che lo stesso non evidenzia con la necessaria specificità (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6) gli esatti contenuti dell’atto di opposizione del quale si predica la carenza di interesse ad agire;

il ricorrente non indica quali fossero state le ragioni addotte dalla parte al fine di opporsi all’estratto di ruolo e ciò a fronte dei contenuti della sentenza impugnata, dai quali si evince che la questione di merito controversa fosse relativa alla prescrizione dei crediti contributivi determinatasi successivamente alla incontestata notifica delle cartelle esattoriali;

peraltro, anche a voler ritenere che la questione dell’interesse ad agire sia stata posta utilmente, in relazione alla sua sussistenza in ipotesi di mera opposizione all’estratto di ruolo finalizzata a far accertare la prescrizione dei crediti contributivi, va rilevato che tale ipotesi è stata affrontata in senso difforme rispetto alla tesi dell’Istituto, da Cass. n. 29294 del 2019 (nonché da Cass. 15603 del 2020), essendosi ritenuto che in materia di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto all’interesse delle parti e ciò impedisce l’operatività della regola generale dell’inammissibilità di un’azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzi nell’affermazione della prescrizione;

pertanto, la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione delle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi dei crediti maturati successivamente alla notifica delle cartelle, laddove venga contestata l’effettiva prescrizione o estinzione dell’obbligo contributivo da parte dell’ente creditore;

il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile;

nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio, posto che nessuna delle controparti ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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