LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37914-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO;
– ricorrente –
contro
M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO BUSUITO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 371/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di M.G. alla rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, nei periodi compresi tra il 15.10.1968 ed il 29.10.1975 e tra il 15.12.1975 ed il 31.12.1992 ed ha condannato l’INPS alla rivalutazione della relativa posizione contributiva unitamente al pagamento delle consequenziali differenze pensionistiche, oltre ad interessi;
avverso tale sentenza ricorre l’INPS sulla base di un motivo successivamente illustrato da memoria;
resiste M.G. con controricorso;
sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione del fatto che la Corte d’appello non ha esaminato, né deciso, l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado e riproposta in appello, relativamente al diritto alle differenze pensionistiche maturate;
il ricorrente ha riportato in ricorso di aver dedotto, sin dalla costituzione in giudizio in primo grado (pag. 4), fra l’altro, la prescrizione quinquennale ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 bis, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38;
la stessa eccezione, continua il ricorrente, unitamente alle altre, è stata riproposta in appello, dopo che il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva;
il motivo non può trovare accoglimento;
la sentenza impugnata non ha in effetti esaminato l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata con riferimento alla richiesta di pagamento delle differenze pensionistiche derivanti dalla rivalutazione contributiva;
risulta, tuttavia, dagli atti di causa allegati al ricorso che l’INPS ha riproposto tale eccezione in grado d’appello con la memoria di costituzione depositata in data 19 dicembre 2018 e, dunque, tardivamente rispetto all’udienza di discussione fissata per il 20 dicembre 2018 (ai sensi dell’art. 436 c.p.c.);
trova quindi applicazione il principio secondo il quale, ove il giudice di primo grado abbia implicitamente disatteso l’eccezione di prescrizione rigettando la domanda per motivi di merito, l’eccezione stessa – che ha natura di eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte – non si ha per riproposta in grado di appello se la parte interessata (appellata in sede di gravame) non l’abbia formalmente e tempestivamente dedotta nella memoria di costituzione, ai sensi dell’art. 436 c.p.c. (Cass. n. 18901/2007; SS.UU. n. 1417/2012; Cass. n. 19571/2020);
tale principio attiene alla disciplina degli oneri imposti alle parti (su eccezioni rilevabili solo dalle parti stesse) al fine di definire la materia devoluta al grado d’appello e non al regime delle impugnazioni consentite alle medesime parti, come pare intendere il ricorrente nella memoria depositata in vista della presente adunanza;
le Sezioni Unite n. 1417 del 2012, relative al rito del lavoro, hanno confermato i precedenti della sezione lavoro ed hanno espressamente chiarito che nel caso in cui sia stata disattesa l’eccezione di prescrizione, essendo stata rigettata la domanda per altri motivi assorbenti, l’eccezione stessa – che ha natura di eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte – non si ha per riproposta in grado di appello se la parte interessata (appellata in sede di gravame) non l’abbia formalmente e tempestivamente dedotta nella memoria di costituzione, ai sensi dell’art. 436 c.p.c.;
come riporta l’INPS, il principio è stato ribadito da Cass. n. 19751 del 2020 che, correttamente, ha distinto il tema in esame da quello affrontato da Cass. SS.UU. n. 11799/17, che attiene alla determinazione dell’onere di impugnazione o di mera riproposizione dell’eccezione incombente sulla parte vittoriosa e che non sposta i termini della disciplina della ritualità della riproposizione dell’eccezione ex art. 436 c.p.c.;
nella specie, la costituzione nel giudizio di secondo grado dell’Istituto è avvenuta tardivamente, solo il giorno precedente all’udienza di discussione: pertanto, era preclusa all’Istituto medesimo la possibilità di riproporre l’eccezione;
in definitiva, il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1800,00 per compensi professionali, oltre al Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021