LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38656-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PRINMENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;
– ricorrente –
contro
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADDA, 111 INT.
1, presso lo studio dell’avvocato GERMANA HOBER, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA R.;
– controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 668/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Lecce, accogliendo l’impugnazione proposta da R.M. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per i contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale e dovuti i contributi IVS pretesi dall’INPS per il periodo 1995-1996 con un unico avviso di addebito, ha dichiarato prescritti i medesimi contributi in relazione ai quali il R. aveva presentato domanda di condono e la cui ultima rata pagata risaliva al 31 maggio 2004, mentre il primo atto interruttivo posto in essere dall’INPS veniva ravvisato nella nota del 17 maggio 2010, quando i crediti erano già prescritti.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione INPS sulla base di un motivo, relativo alla violazione dell’art. 37 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto la giurisdizione del g.o. anche con riferimento ai contributi dovuti al SSN;
resiste R.M. con controricorso, successivamente illustrato da memoria.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo è fondato;
preliminarmente occorre sottolineare che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018, in quanto la questione stessa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra quelle indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte;
la controversia ha infatti ad oggetto un’opposizione avverso l’intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali e assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale;
l’oggetto del giudizio comporta la devoluzione della controversia avente ad oggetto i contributi assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, il quale stabilisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie…. e il contributo per il Servizio sanitario nazionale”: sono pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorché anteriori all’entrata in vigore della L. n. 448 del 2001 (nel caso di specie, peraltro, la controversia è nata nel 2013), le controversie concernenti l’abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall’imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonché dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (Cass. SU 6 febbraio 2009, n. 2871), ai sensi del quale “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo D.P.R.”;
e’ stato altresì affermato che al contributo dovuto al servizio sanitario nazionale ai sensi della L. n. 41 del 1986, art. 31 (cd. Tassa sulla salute, vigente “ratione temporis” ed oggi abrogato del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 36, comma 1, lett. a), deve essere riconosciuta natura tributaria (Cass., 22 settembre 2010, n. 22206; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22217);
dunque il ricorso dell’INPS va accolto e la sentenza impugnata va cassata in parte qua con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale competente, per la parte in cui l’avviso di addebito si riferisce al mancato pagamento della contribuzione dovuta al SSN;
in punto di spese, attesa la soccombenza, vanno poste a carico di R.M. le spese del giudizio d’appello e le spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte cassa, per quanto di ragione, la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del Giudice tributario relativamente alla contribuzione dovuta al Servizio Sanitario Nazionale e rinvia la causa alla competente Commissione Tributaria Provinciale per la parte in cui l’avviso di addebito si riferisce al pagamento della contribuzione sopra indicata; condanna Rosati Mario al pagamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate in Euro 1800,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, ed alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021