Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2814 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24213/2019 proposto da:

I.J., rappresentato e difeso dall’Avvocato VINCENZO VITELLO, indirizzo PEC vincenzo.vitello.avvocaticl.legalmail.it;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1514/2019 della CORTE di APPELLO di CATANIA del 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di appello, depositato in data 30.6.2017, I.J. impugnava l’ordinanza resa dal Tribunale di Catania in data 17.5.2017, comunicata il 22.5.2017, con la quale era respinto il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale. L’appellante chiedeva il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale o, in subordine, alla protezione sussidiaria o, in estremo subordine, alla protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva dichiarato di provenire dal Punjab, regione del Pakistan; di non occuparsi di politica; di avere un negozio assieme al padre, il quale, mentre si accompagnava con l’imam sciita per recarsi a un incontro religioso era stato aggredito da un imam suo rivale e in tale occasione l’imam sciita era stato ucciso; il padre del richiedente aveva denunziato il delitto alla Polizia ed era stato a sua volta ucciso per ritorsioni dai complici dell’imam che si era dato alla fuga; avendo a sua volta denunziato gli assassini del padre, egli aveva ricevuto minacce di morte da sconosciuti e, temendo di essere ucciso, aveva lasciato il Paese temendo per la propria vita.

Con sentenza n. 1514/2019, depositata in data 25.5.2019, la Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello, ritenendo che non vi fossero i presupposti della richiesta protezione sussidiaria, trattandosi nella fattispecie di delitti comuni che la Polizia del Paese d’origine poteva certamente reprimere. Nè si rinveniva nella zona di provenienza del richiedente (Punjab) una situazione di violenza indiscriminata che, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), avrebbe consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Si sottolineava che la regione del Punjab, dalle fonti internazionali aggiornate, non poteva ritenersi preda di violenza indiscriminata e che in Pakistan esiste un sistema di giustizia penale pienamente funzionante e idoneo a proteggere il richiedente dalla criminalità comune. L’appello doveva essere rigettato anche con riferimento alla protezione umanitaria, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna specifica situazione di vulnerabilità personale, non essendo sufficiente, a tal fine, il fatto documentato dall’appellante che egli, nelle more del procedimento, avesse trovato lavoro a tempo determinato in Italia come operaio tessile.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione I.J. sulla base di due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di protezione internazionale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, giacchè la Corte d’Appello ometteva di svolgere correttamente gli accertamenti integrativi officiosi in relazione alla situazione generale dell’area di origine del ricorrente, al fine di verificare se vi fosse una situazione di violenza indiscriminata cui potesse essere esposto il richiedente, in particolare in relazione alla mancata protezione, da parte delle autorità statali, dal pericolo di grave danno alla propria incolumità. Ciò, non potendosi negare come la regione del Punjab sia caratterizzata da una condizione di conflitto generalizzato che ha raggiunto livelli di violenza indiscriminata, con il fondato rischio per i civili di subire gravi minacce alla vita.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Come precisato con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (v. Cass. n. 14006 del 2018).

1.3. – Tanto premesso, va rilevato che la Corte distrettuale (conformemente al Tribunale) ha congruamente motivato (con il dovuto specifico riferimento e richiamo a siti internazionali accreditati: cfr. Cass. n. 15794 del 2019) in ordine al fatto che il Punjab sia una regione che (secondo le fonti attendibili e recenti) non può ritenersi preda di violenza indiscriminata nella accezione sopraprescritta (sentenza impugnata, pag. 5). Confermando così le conclusioni del giudice di primo grado basate sulle affermazioni in tal senso tratte dalle evocate recenti fonti privilegiate (ERCC, Easo, Crss, Amnesty International, Human Rights Watch, Immigration and Refugee Board of Canada) in ordine alle ragioni per cui si debba escludere che il richiedente provenga da una zona del Pakistan in cui si registri un clima di tensione tale da far presumere che in caso di suo rientro possa andare incontro a torture o altre forme di trattamento inumano e degradante.

Peraltro, la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; v. Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative ad una vicenda, seppure delittuosa, risolvibile mediante il ricorso alla giustizia penale ordinaria. Orbene, una interpretazione che, facendo leva sul generico riferimento del legislatore ai “soggetti non statuali”, faccia assurgere le controversie tra privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la fattispecie persecutoria o del danno grave, verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE), oltre ad essere poco sostenibile sul piano sistematico (Cass. n. 9043 del 2019).

Dovendosi poi rilevare che ei il giudice di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine del richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata analitica valutazione desunta dai numerosi citati siti internazionali accreditati, senza peraltro che il ricorrente abbia, in senso contrario, addotto altre fonti, essendosi limitato a contestare quanto in quelle affermato. Anche tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato (come sopra detto) può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, solo nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione della normativa in materia di protezione internazionale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", evidenziando che i giudici di merito non potessero trascurare l’accertata provenienza dell’appellante dal Pakistan, omettendo di motivare e limitandosi ad affermare che non si potesse ravvisare alcuna situazione specifica di vulnerabilità personale, non essendo sufficiente che l’appellante, nelle more del giudizio, avesse trovato un lavoro a tempo determinato come operaio tessile. Pertanto, la sentenza non attribuisce il dovuto rilievo allo stato di occupazione raggiunto dal richiedente in Italia, essendo indubbio che il suo rimpatrio in Pakistan, dove egli non ha un lavoro e dove le condizioni di lavoro non sono comparabili a quelle italiane anche sotto il profilo della sicurezza, determinerebbe la lesione dei suoi diritti umani fondamentali.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – Quanto alla invocata protezione umanitaria (premettendosi che tale doglianza deve essere scrutinata alla stregua della disciplina, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, da ritenersi applicabile ratione temporis: Cass., sez. un. 29459 e n. 29461 del 2019), va soltanto rimarcato che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 22979 del 2018) che, se assunto isolatamente, il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza non integra, di per sè solo ed astrattamente considerato, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria (…) (cfr. Corte EDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso Nnyan. zi c. Regno Unito, par. 72 ss.)”.

La protezione umanitaria costituisce, dunque, una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 23604 del 2017; Cass. n. 252 del 2019). Ciò che si demanda al giudice è “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.

A tale fine, peraltro, non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, allo scopo di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. n. 12537 del 2020; cfr. Cass. n. 4455 del 2018).

2.3. – Quanto all’accezione oggettiva della condizione di vulnerabilità del richiedente protezione umanitaria, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di merito hanno escluso per la zona di provenienza del richiedente, il Pakistan, la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa idonea ad esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi.

Essi hanno inoltre correttamente negato la sussistenza di elementi tali da far ritenere l’appellante un soggetto in situazione di vulnerabilità, non essendo state dimostrate specifiche situazioni di vulnerabilità, parimenti neppure dedotte. Il giudice di merito ha quindi correttamente concluso, avuto riguardo alle ragioni di natura anche economica che avevano spinto l’appellante a lasciare il proprio Paese, per l’infondatezza della sua richiesta di protezione umanitaria.

D’altro canto, è stato posto in rilievo che “il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo in Italia (quale operaio tessile con contratto a tempo determinato) può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d’origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili” (Cass. n. 4455 del 2018).

3. – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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