LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3415-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSA MANUELA, CIACCI PATRIZIA;
– ricorrente-
contro
B.B., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ZINGALE RICCARDO ELIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 929/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 16.7.19, la Corte d’appello di Milano, in riforma di sentenza del 2018 del tribunale della stessa sede, ha riconosciuto in favore della sig.ra B. -straniera extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno per ricongiugimento familiare e residente in Italia- l’assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, ravvisando la continuità del soggiorno in Italia per 10 anni (e ritenendo tale continuità non interrotta da sporadici viaggi in Albania risultanti dal passaporto ed espressione della libera circolazione della persona).
2. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per due motivi, cui resiste con controricorso l’assistito.
3. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
4. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per avere la sentenza trascurato la mancanza del possesso della carta di soggiorno, che è requisito aggiuntivo.
5. Il motivo è manifestamente infondato. Si è già ritenuto, infatti, (Sez. L -, Ordinanza n. 23763 del 01/10/2018, Rv. 650547 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17397 del 29/08/2016, Rv. 641001 – 01) che lo straniero, legalmente soggiornante nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile e in modo non episodico, a prescindere dal superamento del limite temporale quinquennale che condiziona il rilascio della carta di soggiorno, ha diritto alla pensione di invalidità civile, ove in possesso degli ulteriori requisiti di legge, rientrando tale prestazione tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile è inserito, che, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha espunto l’ulteriore condizione della necessità della carta di soggiorno, devono essere erogate senza alcuna discriminazione tra cittadini e stranieri che hanno titolo alla permanenza nel territorio dello Stato, pena la violazione del principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 CEDU.
6. Tale interpretazione è del resto in linea con quanto affermato in materia dal Comitato Europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa, che, nella valutazione periodica dei Rapporti presentati dall’Italia, ha evidenziato alcune situazioni di non conformità alla Carta da parte dell’ordinamento italiano, tra le quali proprio la durata del soggiorno richiesta per avere diritto all’assegno sociale (dieci anni), per i cittadini stranieri che non sono coperti dalla normativa comunitaria o da una convenzione stipulata con l’Italia, ritenendola eccessiva.
7. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non avere la sentenza impugnata accertato la continuità della presenza in Italia dello straniero e il possesso di adeguati redditi.
8. Il motivo è infondato per il primo profilo, in quanto la sentenza impugnata ha accertato e valutato la continuità della presenza in Italia dello straniero, non ritenendo rilevante l’allontanamento temporaneo dal territorio.
9. Quanto invece al mancato accertamento del requisito reddituale, deve rilevarsi che detto requisito è presupposto necessario della prestazione, e che nessun accertamento dello stesso è stato fatto nel giudizio di merito: non in primo grado, coerentemente con il rigetto della domanda per motivo diverso ritenuto assorbente; non in secondo grado, ove la sentenza impugnata -pur ricordando in linea generale che la spettanza della prestazione presuppone il possesso dei requisiti reddituali corerlati alla titolarità del permesso di soggiorno- non ha accertato in concreto detto possesso (il quale peraltro non può desumersi dalla semplice titolarità del permesso di soggiorno che nella specie è per ricongiugimento familiare, e dunque ricollegato ai diversi redditi del familiare richiedente il ricongiugimento).
10. Questa Corte del resto, in fattispecie per certi versi analoga, pur relativa ai requisiti reddituali dell’assegno di invalidità civile, ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 4910 del 03/04/2001, Rv. 545477 – 01) che, nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile il requisito reddituale costituisce – al pari del requisito sanitario e della cosiddetta incollocazione al lavoro – un elemento costitutivo del diritto la cui mancanza può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità e la cui prova deve essere fornita dall’invalido con ogni mezzo idoneo a dimostrare la mancata percezione di redditi impeditivi dell’attribuzione della prestazione richiesta, ivi comprese le presunzioni semplici.
Si è pure rilevato (Sez. L, Sentenza n. 22899 del 04/11/2011, Rv. 619681 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 11443 del 10/05/2017, Rv. 644256 – 01) che il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell’incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell’I.N.P.S.) un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d’ufficio e’, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi – ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario – per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all’esistenza del requisito economico; mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo, del quale il Ministero dell’Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell’incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo.
11. Ne’ può ritenersi provato il reddito sulla base della non contestazione, perché, se è vero che la lite nelle fasi di merito si è incentrata sul possesso dei requisiti quale soggiornante di lungo periodo e sulla continuità della presenza in Italia, non consta l’affermazione da parte della sig.ra B. di redditi di ammontare precisato rispetto ai quali possa configurasi una non contestazione dell’istituto.
12. Il secondo motivo di ricorso è dunque -per il profilo in discorso e limitatamente ad esso- manifestamente fondato, stante il mancato accertamento del requisito reddituale in questione da parte del giudice di appello, accertamento che è necessario ai fini dell’accoglimento della domanda, essendo relativo ad uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (cfr. Cass. Sez. L, n. 13055 del 24/5/2013).
13. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021