Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28143 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 391-2020 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SCARPA FRANCESCA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FISCIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4125/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 14 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l’appello proposto da R.A. avverso la decisione di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente contro l’ingiunzione fiscale emessa dal Comune di Fisciano per Tarsu 2007-2008, aveva compensato le spese del giudizio “sussistendone giusti motivi”. Osservava la CTR che “Contrariamente a quanto eccepito dall’appellante, la ragione che giustifica la compensazione delle spese è stata in realtà esposta dai giudici provinciali, ed è ravvisabile dal contesto complessivo della motivazione della sentenza che si riporta alla corretta azione di recupero del Comune anche se non corroborata dalla prova finale del possesso del cespite da parte del contribuente definizione “presumibilmente possessore””.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il Comune di Fisciano è rimasto intimato.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo dedotto il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – censura la sentenza impugnata per avere ritenuto giustificata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado sulla base di argomentazioni incongrue e inidonee a configurare gravi ed eccezionali ragioni.

Il ricorso è fondato.

Poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato il 4 aprile 2016, trova, nella specie, applicazione ratione temporis il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, entrato in vigore il 1 gennaio 2016, il quale prevede che le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. A tale parametro normativo vanno dunque riferite le argomentazioni addotte dal ricorrente, avendo questi del resto censurato la pronuncia impugnata deducendo l’insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Tanto premesso, rileva la Corte che la sentenza impugnata è errata per avere ritenuto, a fronte della statuizione del primo giudice limitata all’affermazione della “compensazione delle spese di giudizio sussistendone giusti motivi”, di poter enucleare le ragioni della disposta compensazione dal contesto complessivo della motivazione della decisione, in contrasto con il dato normativo del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, il quale richiede che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali debbano essere espressamente motivate. Inoltre, le ragioni della compensazione indicate in sentenza (“corretta azione di recupero del Comune anche se non corroborata dalla prova finale del possesso del cespite da parte del contribuente definitone “presumibilmente possessore””) si palesano poco intellegibili ed illogiche, configurandosi così il vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente (cfr. Cass. n. 2206 del 2019; v. anche Cass. n. 23059 del 2018, Cass. n. 6059 del 2017).

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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