Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28144 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37542-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LANDI ALFONSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore”

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO v STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3740/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.

RILEVATO

Che:

1. C.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 3740/09/2019, depositata il 6 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania- sezione staccata di Salerno ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l’avviso d’accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, relativamente all’anno d’imposta 2012, aveva accertato una maggiore Irpef, in ragione dell’atto di vendita di un terreno stipulato, quale alienante, dal C. con atto pubblico in data 5 febbraio 2010 e del successivo avveramento della condizione sospensiva del quale le parti avevano dato atto con rogito notarile del 3 dicembre 2012.

2. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il contribuente ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1353 e 1362 c.c., oltre che del D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1.

Lo stesso ricorrente ricostruisce nei termini che seguono i negozi relativi all’alienazione del terreno de quo:

a) scrittura privata autenticata del 3 ottobre 2008, con la quale il ricorrente ha promesso in vendita il terreno alla C.R. Euro 2000 s.r.l.;

b) rogito del 5 febbraio 2010, con il quale il ricorrente ha venduto lo stesso terreno alla predetta società, dando atto che il prezzo di vendita era stato già corrisposto interamente e convenendo espressamente all’art. 4 che la vendita fosse sottoposta alla condizione sospensiva che la Regione Campania accogliesse la domanda della s.r.l. acquirente di accesso al contratto di programma regionale;

c) atto denominato “Avveramento di condizione sospensiva”, redatto per rogito notarile del 3 dicembre 2012, con il quale le parti davano atto che si era verificata la condizione sospensiva e che pertanto la vendita doveva considerarsi perfezionata a tutti gli effetti.

Assume il ricorrente che l’Ufficio avrebbe errato nell’accertare, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, il maggior reddito da tassare ai fini dell’Irpef, applicando il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b) e art. 68, sul presupposto che il contribuente non avesse dichiarato, per l’anno d’imposta 2012, alcuna plusvalenza derivante dalla predetta alienazione, perfezionatasi a seguito dell’avveramento della condizione sospensiva, che nel 2012 ha reso efficace il contratto di vendita.

A detta del ricorrente, infatti, il trasferimento della proprietà si era invece perfezionato sin dalla stipula del contratto di compravendita del 2010, essendo stato pagato l’intero prezzo e pattuita l’immissione immediata dell’acquirente nel possesso del fondo, con la clausola n. 5, secondo la quale gli effetti giuridici e materiali dell’atto, con il relativo possesso, decorrevano dalla stipula.

Avrebbe quindi errato il giudice a quo a valutare tale ultima clausola come “di stile” e superata dall’espressa previsione, nella precedente clausola n. 4 e nella stessa titolazione del contratto (come “compravendita sottoposta a condizione sospensiva…”), dell’apposizione della predetta condizione sospensiva.

Viceversa, secondo il ricorrente, la compravendita stipulata nel 2010 dovrebbe interpretarsi come immediatamente efficace e sottoposta alla condizione risolutiva del mancato accoglimento, da parte della Regione Campania, della domanda della s.r.l. acquirente di accesso al contratto di programma regionale. A tale paventata possibilità di risoluzione, per avveramento della condizione risolutiva, le parti, secondo il ricorrente (pag. 7 del ricorso), avrebbero fatto riferimento prevedendo, nel contratto del 2010, che “… la presente vendita dovrà ritenersi come non avvenuta obbligandosi entrambe le parti ad intervenire al relativo atto che, constatando il mancato verificarsi della condizione, dichiari non avvenuta la presente vendita. In tal caso sarà alla società acquirente rimborsato il prezzo della vendita, senza interessi di sorta…”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero la censura si esaurisce nell’affermare che la CTR si sarebbe limitata al senso letterale delle parole utilizzate dai contraenti nel contratto del 2010, in violazione dell’art. 1362 c.c..

La circostanza che le espressioni letterali utilizzate dalle parti nel predetto contratto conducessero ad un’espressa previsione della sottoposizione dell’effetto traslativo all’avveramento, entro il termine di due anni dalla stipula, è riconosciuta e presupposta dallo stesso ricorrente, derivando dal riferimento alla condizione sospensiva esplicitato sia nel nomen (“compravendita sottoposta a condizione sospensiva”) dello stesso atto e nel contesto della sua clausola n. 4, come entrambi concordemente riportati nel ricorso e nel controricorsi; sia nel nomen (“Avveramento di condizione sospensiva”) e nel contenuto del successivo atto stipulato nel 2012, con il quale le parti riconoscevano che la condizione sospensiva si era verificata e che la compravendita si era quindi “perfezionata a tutti gli effetti di legge”, come da concordi citazioni di ambedue le parti (cfr., in particolare, pag. 3 del ricorso).

Nello stesso senso, del resto, conduce la lettera della medesima clausola n. 4, laddove prevedeva che, qualora l’accesso dell’acquirente al programma regionale non fosse stato concesso, le parti avrebbero dovuto obbligatoriamente intervenire al relativo atto che “constatando il mancato verificarsi della condizione, dichiari non avvenuta la presente vendita.” Infatti, l’efficacia della vendita è stata espressamente condizionata al “mancato verificarsi della condizione”, ovvero al mancato realizzarsi dell’evento positivo costituito dall’ammissione dell’acquirente al contratto con la pubblica amministrazione (e non al “verificarsi della condizione”, ovvero all’evento negativo del rifiuto della domanda di ammissione dell’acquirente).

A fronte dell’interpretazione fondata su tali dati letterali espressi ed indiscussi e coerente oggettivamente con tali emergenze semantiche, il ricorrente contrappone l’ulteriore dato letterale di cui all’art. 5 del contratto del 2010, nella parte in cui prevedeva che gli effetti giuridici e materiali dell’atto, compreso il possesso, si producessero sin dalla sua stipulazione.

Si tratta, tuttavia, di un dato espressamente valutato e ritenuto dalla CTR, con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, di mero stile, attesa la serie di contestuali ulteriori emergenze letterali, espressamente affermative dell’apposizione di una condizione sospensiva dell’efficacia della vendita, che ne smentiscono una diversa rilevanza ai fini dell’efficacia del trasferimento della proprietà, che è l’effetto del quale qui si discute.

Parte ricorrente non ha invece individuato specificamente ulteriori criteri ermeneutici, violati o falsamente applicati dalla CTR, dai quali determinare una comune intenzione delle parti diversa da quella emergente dal senso letterale delle parole ripetutamente utilizzate nell’atto del 2010.

Tanto premesso, occorre allora rammentare che la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire il grimaldello attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni di esclusivo merito, non essendo sufficiente denunciare la pretesa violazione di legge per sostenere un diverso esito interpretativo, disatteso dal giudice del merito e favorevole al ricorrente, ed essendo piuttosto indispensabile individuare, con precisione, il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 30686 del 25/11/2019, in motivazione).

Pertanto, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assuntivamente violati, cosicché, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso non può essere considerata idonea la mera critica del convincimento cui sia pervenuto il giudice del merito, operata mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012, in motivazione, e giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).

Nella sostanza, quindi, “In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), atteso che ” In tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e ss.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; conforme Cass. sez. 5 -, Sentenza n. 873 del 16/01/2019).

Nel caso di specie, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente si è limitato a sostenere un’ interpretazione del contratto del 2010 diversa da quella accolta dalla CTR, senza individuare elementi ulteriori e diversi, rispetto a quelli dell’obbiettivo tenore letterale dell’atto negoziale valutati dal giudice a quo, dai quali desumere la comune intenzione delle parti e senza individuare specificamente quale parametro ermeneutico legale sarebbe stato violato, non essendo a tal fine sufficiente il generico richiamo all’art. 1362 c.c..

Premessa e ferma l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, solo per completezza giova precisare come esso risulti comunque anche infondato.

Infatti, pure a voler considerare il comportamento complessivo delle parti del contratto di compravendita del 2010, anche posteriore alla conclusione dello stesso, emerge che esso, per quanto risulta dalla stessa successione degli atti, è stato confermativo della lettera dello stesso strumento negoziale, poiché nel 2012, ovvero dopo che la condizione si era avverata, i contraenti hanno sottoscritto l’atto di avveramento della condizione sospensiva.

Invero non viene spiegato dal ricorrente come e perché, seguendo la sua tesi, le parti avrebbero adottato formule negoziali letterali opposte alla loro pretesa comune volontà non solo al momento della stipula del contratto condizionato, ma finanche due anni dopo, quando gli effetti dello stesso titolo non si potevano presumere tanto equivoci da non essere formulati correttamente in un successivo rogito.

Inoltre, la ratio di tale secondo atto, bilaterale e ricognitivo dell’avveramento della condizione sospensiva, è logica e comprensibile in relazione alla natura letterale sospensiva della condizione, poiché certifica la sopravvenuta efficacia del trasferimento. Viceversa, non è stato illustrato dal ricorrente quale sarebbe stata la necessità dello stesso atto se la condizione fosse stata risolutiva, poiché il preteso evento determinante l’effetto risolutivo, ovvero il mancato accoglimento della domanda della s.r.l., non si era pacificamente verificato, per cui la pretesa immediata efficacia originaria del titolo negoziale del 2010 non avrebbe necessitato di ulteriori interventi.

3.Con il secondo motivo il contribuente ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, sostenendo che la CTR avrebbe omesso di considerare che nel contratto preliminare che ha preceduto la stipula del contratto di compravendita del 2010, il prezzo era stato convenuto “immutabilmente” nel medesimo importo poi determinato nel contratto definitivo e pagato dall’alienante.

Il giudice a quo non avrebbe considerato la “valenza ai fini ermeneutici dell’avverbio “immutabilmente””, dalla quale avrebbe invece dovuto dedurre che il valore del bene, nell’accordo delle parti, non era destinato a mutare in considerazione dell’accesso dell’acquirente al contratto di programma regionale e del conseguente mutamento della destinazione urbanistica del terreno alienato, che da zona agricola semplice diventava zona FN- “attrezzature sportive-impianto nuovo di interesse generale”.

Tale circostanza, sostiene il ricorrente, avrebbe invece comportato il riconoscimento della sua tesi in ordine all’efficacia traslativa immediata del contratto del 2010 e la conseguente inesistenza della plusvalenza controversa.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, anche con esso il ricorrente pone una questione di interpretazione del contratto che – sia come interpretazione del contratto preliminare in sé, che come interpretazione del contratto definitivo- non è sussumibile come fatto decisivo per il giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come questa Corte ha già avuto modo di precisare: ” In tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo “fatto decisivo” del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi.” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).

Inoltre, laddove il ricorrente avesse voluto assumere la rilevanza della relativa previsione ai fini dell’interpretazione del contratto, avrebbe dovuto, a pena d’inammissibilità, per le medesime ragioni esposte nel primo motivo, denunciare piuttosto la pretesa violazione di legge, con riferimento alla violazione dei criteri ermeneutici legali di cui all’art. 1362 c.c., con i requisiti di specificità sui quali si è già abbondantemente argomentato.

4.Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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